Art. 32
Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e
l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del
corso di formazione professionale della procedura concorsuale per
l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza
1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli
vacanti al 31 dicembre 2020, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque
settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.