Art. 32 Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.