Art. 33
Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di
immigrazione
1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in
relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul
territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della
grave crisi internazionale in atto e attesa la necessita' di far
fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso
di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al
31 dicembre 2022, la funzionalita' della Commissione nazionale per il
diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di
prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di
somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i
fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare
situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com
- Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere
modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di
consentire una piu' rapida trattazione delle istanze avanzate, a
vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi
internazionale in atto, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con
contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, gia'
stipulati con le agenzie di somministrazione lavoro, possono essere
modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 38.