Art. 34
Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie per medici ucraini
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini
residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono
esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la
professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica
professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive
dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono
procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti
del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con
contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25
giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle
regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono,
nonche' ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei
professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.