Art. 34 
 
Deroga  alla   disciplina   del   riconoscimento   delle   qualifiche
             professionali sanitarie per medici ucraini 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 4  marzo  2023,  in  deroga  agli  articoli  49  e  50  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  e'  consentito  l'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore  socio-sanitario  ai  professionisti  cittadini  ucraini
residenti in  Ucraina  prima  del  24  febbraio  2022  che  intendono
esercitare nel territorio nazionale,  presso  strutture  sanitarie  o
sociosanitarie pubbliche o private, una professione  sanitaria  o  la
professione di operatore socio-sanitario  in  base  a  una  qualifica
professionale conseguita all'estero regolata da specifiche  direttive
dell'Unione  europea.  Le  strutture  sanitarie  interessate  possono
procedere al reclutamento temporaneo di tali  professionisti,  muniti
del  Passaporto  europeo  delle  qualifiche  per  i  rifugiati,   con
contratti a tempo determinato o con incarichi  libero  professionali,
anche  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,   in   deroga
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  11,  del  decreto  legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  Legge  25
giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie  forniscono  alle
regioni e  alle  province  autonome  sul  cui  territorio  insistono,
nonche'  ai  relativi  Ordini   professionali,   i   nominativi   dei
professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.