Art. 35
Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per
prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure
restrittive unionali
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per le attivita' previste dal presente decreto, l'Autorita'
competente puo' avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a
legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata
qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro
500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, si
svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una
piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma
garantisce la protezione, la disponibilita', l'accessibilita',
l'integrita' e la riservatezza dei dati, nonche' la continuita'
operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base
personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.
7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana l'Autorita' competente comunica la data a partire
di avvio dell'operativita' della piattaforma di cui al comma 7-bis ed
eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.»;
c) all'articolo 17, al comma 4, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «4. L'Autorita' competente effettua visite ispettive presso
le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali
pertinenti, nonche' esaminare e acquisire copie di registri, dati,
regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati,
trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.