Art. 35 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  procedimenti  autorizzativi  per
  prodotti a duplice uso e prodotti listati  per  effetto  di  misure
  restrittive unionali 
 
  1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. Per le attivita' previste dal presente  decreto,  l'Autorita'
competente puo' avvalersi, anche  in  deroga  ai  limiti  previsti  a
legislazione vigente, di un contingente massimo di 10  esperti  anche
estranei alla pubblica amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata
qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro
500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»; 
    b) all'articolo 8, dopo il comma  7  sono  inseriti  i  seguenti:
«7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente  decreto,  si
svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato  su  una
piattaforma  digitale  integrata,  nel  rispetto   delle   pertinenti
disposizioni europee e del Codice  dell'amministrazione  digitale  di
cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  La  piattaforma
garantisce  la  protezione,  la   disponibilita',   l'accessibilita',
l'integrita' e la  riservatezza  dei  dati,  nonche'  la  continuita'
operativa  del  sistema,  cui  si  accede  esclusivamente   su   base
personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. 
      7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica Italiana l'Autorita' competente comunica la data a partire
di avvio dell'operativita' della piattaforma di cui al comma 7-bis ed
eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.»; 
    c) all'articolo 17, al comma 4, e' aggiunto in fine  il  seguente
periodo: «4. L'Autorita' competente effettua visite ispettive  presso
le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali
pertinenti, nonche' esaminare e acquisire copie  di  registri,  dati,
regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati,
trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.