Art. 46 
 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da  a)
a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma  1,  lettera  a)  si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 30, comma 1, lettera m).