Art. 23 
 
            Valutazione da parte degli organi competenti 
 
  1. Gli organi competenti valutano l'idoneita' degli esponenti,  dei
titolari delle funzioni  fondamentali,  nonche'  l'adeguatezza  della
composizione collettiva dell'organo  e  il  rispetto  dei  limiti  al
cumulo  degli  incarichi,  in   occasione   della   loro   nomina   e
successivamente se si verificano eventi sopravvenuti  che,  anche  in
relazione alle caratteristiche operative dell'impresa, incidono sulla
situazione dell'esponente o titolare, sul ruolo da  questi  ricoperto
nell'ambito  dell'organizzazione  aziendale  o   sulla   composizione
collettiva dell'organo. 
  2. La valutazione  da  effettuare  in  occasione  della  nomina  e'
condotta, di norma, prima che l'esponente o il titolare di una  delle
funzioni fondamentali abbia assunto l'incarico, quando la nomina  non
spetta all'assemblea; negli altri casi, essa  e'  condotta  dopo,  in
tempo utile per rispettare il termine previsto al comma 7. 
  3. In occasione dei rinnovi successivi alla  prima  nomina  non  e'
necessaria  una  nuova  verifica,  salvo  il  ricorrere   di   eventi
sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al  comma  1.
La nomina da parte  dell'assemblea  dell'amministratore  nominato  in
sostituzione  ai  sensi  dell'articolo  2386  del  codice  civile  si
considera un rinnovo. Nel  caso  in  cui  sia  necessaria  una  nuova
verifica, essa puo' essere limitata ai soli  profili  sui  quali  gli
eventi sopravvenuti incidono. 
  4.  Gli  esponenti  e  i  titolari  delle   funzioni   fondamentali
forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'organo
competente di svolgere le verifiche e le  valutazioni  richieste  dal
presente regolamento, salvo quanto  previsto  dall'articolo  329  del
codice di procedura  penale.  Essi  trasmettono  le  informazioni  in
occasione della nomina e  in  presenza  di  eventi  sopravvenuti  che
presentino le caratteristiche indicate al comma 1. 
  5. La trasmissione delle informazioni da parte  degli  esponenti  e
dei titolari delle funzioni fondamentali deve avvenire con  modalita'
e tempi idonei a consentire  all'organo  competente  di  svolgere  le
verifiche   e   le   valutazioni   anche   in   considerazione    del
coinvolgimento, se del caso, degli organi della capogruppo. 
  6. L'organo competente effettua la  valutazione  sulla  base  delle
informazioni  fornite  e  di  ogni   altra   informazione   rilevante
disponibile. Il verbale della riunione fornisce puntuale e  analitico
riscontro delle valutazioni effettuate nonche' delle  motivazioni  in
base alle quali ritiene idoneo l'esponente o il titolare di una delle
funzioni fondamentali. Se sono riscontrati difetti di idoneita'  che,
ai sensi del presente  decreto,  possono  essere  colmati  attraverso
specifiche misure, il verbale indica inoltre quali di esse sono state
adottate e specifica le ragioni per le quali, a giudizio  dell'organo
competente, esse sono  sufficienti  ad  assicurare  il  rispetto  dei
requisiti e dei criteri stabiliti dal presente decreto. 
  7. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza  dell'evento
sopravvenuto,   l'organo   competente    pronuncia    la    decadenza
dell'esponente, con l'astensione dell'esponente  interessato,  o  dei
titolari delle funzioni fondamentali quando  accerta  il  difetto  di
idoneita' ai sensi del presente decreto  e  questo  non  puo'  essere
colmato attraverso specifiche misure, nei casi in cui cio' e' ammesso
ai sensi del presente decreto, o tali misure non sono state adottate. 
  8. Per la pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti  o  di
esponenti eletti dalle minoranze, l'organo competente  acquisisce  il
motivato parere del comitato nomine o, se non presente,  degli  altri
consiglieri indipendenti, nonche' dell'organo di controllo se diverso
dall'organo  competente,  sul  merito  delle   valutazioni   relative
all'idoneita'  dell'esponente.  La  decadenza  e'  pronunciata  dalla
maggioranza dei  componenti  dell'organo  o  dalla  maggioranza  piu'
elevata  eventualmente  prevista  dallo  statuto,  con   l'astensione
dell'esponente interessato. L'organo  informa  alla  prima  occasione
utile l'assemblea sulle motivazioni della pronuncia di decadenza. 
  9. Nei confronti dei titolari delle  funzioni  fondamentali  e  del
direttore generale la decadenza comporta  la  rimozione  dall'ufficio
ricoperto,  senza  pregiudizio  per  la  disciplina  applicabile   al
rapporto di lavoro presso l'impresa. 
 
          Note all'art. 23: 
              - L'articolo 2386 del codice civile e' il seguente: 
                «Art. 2386. (Sostituzione degli amministratori). - Se
          nel corso dell'esercizio  vengono  a  mancare  uno  o  piu'
          amministratori, gli  altri  provvedono  a  sostituirli  con
          deliberazione approvata dal collegio sindacale, purche'  la
          maggioranza  sia  sempre   costituita   da   amministratori
          nominati dall'assemblea. Gli amministratori cosi'  nominati
          restano in carica fino alla prossima assemblea. 
                Se viene meno  la  maggioranza  degli  amministratori
          nominati dall'assemblea, quelli rimasti  in  carica  devono
          convocare l'assemblea perche'  provveda  alla  sostituzione
          dei mancanti. 
                Salvo   diversa   disposizione   dello   statuto    o
          dell'assemblea, gli amministratori nominati  ai  sensi  del
          comma precedente  scadono  insieme  con  quelli  in  carica
          all'atto della loro nomina. 
                Se particolari disposizioni dello  statuto  prevedono
          che a seguito della  cessazione  di  taluni  amministratori
          cessi l'intero consiglio, l'assemblea  per  la  nomina  del
          nuovo consiglio e' convocata d'urgenza dagli amministratori
          rimasti in  carica;  lo  statuto  puo'  tuttavia  prevedere
          l'applicazione  in  tal  caso  di   quanto   disposto   nel
          successivo comma. 
                Se vengono a cessare l'amministratore unico  o  tutti
          gli   amministratori,    l'assemblea    per    la    nomina
          dell'amministratore o  dell'intero  consiglio  deve  essere
          convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il  quale  puo'
          compiere   nel   frattempo   gli    atti    di    ordinaria
          amministrazione.» 
              - L'articolo 329 del codice di procedura penale  e'  il
          seguente: «Art. 329. (Obbligo del segreto). - 1.  Gli  atti
          di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
          giudiziaria,  le  richieste  del  pubblico   ministero   di
          autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
          del giudice che provvedono su tali richieste  sono  coperti
          dal segreto fino a quando l'imputato  non  ne  possa  avere
          conoscenza  e,  comunque,  non  oltre  la  chiusura   delle
          indagini preliminari. 
                2.  Quando  e'   strettamente   necessario   per   la
          prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in
          deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con
          decreto motivato, la pubblicazione di  singoli  atti  o  di
          parti di essi.  In  tal  caso,  gli  atti  pubblicati  sono
          depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 
                3. Anche quando gli atti non sono  piu'  coperti  dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato: 
                  a) l'obbligo del segreto per singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; 
                  b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni.».