Art. 24 Verifica dell'autorita' di vigilanza competente 1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice, l'IVASS, secondo modalita' e termini da essa stabiliti, valuta l'idoneita' degli esponenti, dei titolari di funzioni fondamentali, l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi anche sulla base dell'analisi compiuta dall'organo competente per la verifica, nonche' delle eventuali misure correttive adottate dall'impresa, tenendo conto altresi' di quanto previsto dall'articolo 15. 2. L'IVASS, fermi i poteri attribuiti ai sensi del Codice e delle relative disposizioni attuative, puo' pronunciare la decadenza negli stessi casi e sulla base dei medesimi criteri previsti dal presente decreto per le valutazioni degli organi competenti.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art. 76. (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali). - (Omissis). 2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneita' dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.».