Art. 24 
 
           Verifica dell'autorita' di vigilanza competente 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 76, comma  2-bis,  del  Codice,  l'IVASS,
secondo modalita' e termini da  essa  stabiliti,  valuta  l'idoneita'
degli esponenti, dei titolari di funzioni fondamentali, l'adeguatezza
della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al
cumulo  degli  incarichi  anche  sulla  base  dell'analisi   compiuta
dall'organo competente  per  la  verifica,  nonche'  delle  eventuali
misure correttive adottate dall'impresa, tenendo  conto  altresi'  di
quanto previsto dall'articolo 15. 
  2. L'IVASS, fermi i poteri attribuiti ai sensi del Codice  e  delle
relative disposizioni attuative, puo' pronunciare la decadenza  negli
stessi casi e sulla base dei medesimi criteri previsti  dal  presente
decreto per le valutazioni degli organi competenti. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  76,  comma  2-bis,
          del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art.    76.    (Requisiti    di    professionalita',
          onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali e dei
          soggetti che svolgono funzioni fondamentali). - (Omissis). 
                2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini  da  esso
          stabiliti, anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
          gravanti sui soggetti vigilati,  valuta  l'idoneita'  degli
          esponenti  e  il  rispetto  dei  limiti  al  cumulo   degli
          incarichi  e  l'idoneita'  dei  titolari   delle   funzioni
          fondamentali  tenendo  conto  anche  dell'analisi  compiuta
          dalle imprese e delle eventuali misure  adottate  ai  sensi
          del  comma  1-sexies.  In  caso  di  difetto  o  violazione
          pronuncia la decadenza dalla carica.».