Art. 27 
 
            Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 
 
  1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, primo comma, numero 2, il periodo «In tutti  i
predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono
essersi   protratte   ininterrottamente   da   almeno   dodici   mesi
dall'avvenuta comparizione dei  coniugi  innanzi  al  presidente  del
tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi  nel
caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso
si sia trasformato in  consensuale,  ovvero  dalla  data  certificata
nell'accordo di separazione raggiunto a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da un avvocato  ovvero  dalla  data  dell'atto
contenente l'accordo di separazione  concluso  innanzi  all'ufficiale
dello stato civile.» e' sostituito dai seguenti: «In tutti i predetti
casi,  per  la  proposizione  della  domanda  di  scioglimento  o  di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono
essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla  data
dell'udienza  di  comparizione  dei  coniugi   nella   procedura   di
separazione  personale  e  da  sei  mesi  nel  caso  di   separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia  trasformato
in  consensuale,  ovvero  dalla  data  certificata  nell'accordo   di
separazione  raggiunto  a  seguito  di  convenzione  di  negoziazione
assistita da un  avvocato  ovvero  dalla  data  dell'atto  contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale  dello  stato
civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre  congiuntamente
la domanda di  separazione  personale  e  quella  di  scioglimento  o
cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  quest'ultima  e'
procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.»; 
    b) l'articolo 4 e' abrogato; 
    c) all'articolo 5, il nono comma e' abrogato; 
    d) l'articolo 8 e' abrogato; 
    e) all'articolo 9, il primo comma e' abrogato; 
    f) all'articolo 10, il primo comma e' abrogato. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 9 e 10 della
          legge 1° dicembre 1970, n.  898  (Disciplina  dei  casi  di
          scioglimento del matrimonio), come modificato dal  presente
          decreto: 
                "Art. 3. - Lo  scioglimento  o  la  cessazione  degli
          effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da  uno
          dei coniugi: 
                1)  quando,  dopo  la  celebrazione  del  matrimonio,
          l'altro coniuge e' stato condannato, con  sentenza  passata
          in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: 
                  a) all'ergastolo ovvero ad una  pena  superiore  ad
          anni quindici, anche con piu'  sentenze,  per  uno  o  piu'
          delitti non colposi, esclusi  i  reati  politici  e  quelli
          commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; 
                  b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
          all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
          agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
          per induzione, costrizione, sfruttamento o  favoreggiamento
          della prostituzione; 
                  c) a qualsiasi pena per omicidio volontario  di  un
          figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
          un figlio; 
                  d) a qualsiasi  pena  detentiva,  con  due  o  piu'
          condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra
          la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
          583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice  penale,  in
          danno del coniuge o di un figlio. 
              Nelle ipotesi  previste  alla  lettera  d)  il  giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti  civili  del  matrimonio  accerta,  anche  in
          considerazione del comportamento successivo del  convenuto,
          la  di  lui  inidoneita'  a  mantenere  o  ricostituire  la
          convivenza familiare. 
              Per tutte le ipotesi previste nel n.  1)  del  presente
          articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che  sia
          stato condannato per concorso nel reato  ovvero  quando  la
          convivenza coniugale e' ripresa; 
              2) nei casi in cui: 
                a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio  totale
          di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e  c)
          del numero 1) del  presente  articolo,  quando  il  giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio  accerta  l'inidoneita'
          del convenuto a  mantenere  o  ricostituire  la  convivenza
          familiare; 
                b) e'  stata  pronunciata  con  sentenza  passata  in
          giudicato la separazione giudiziale fra i  coniugi,  ovvero
          e' stata omologata la  separazione  consensuale  ovvero  e'
          intervenuta separazione di fatto quando la  separazione  di
          fatto stessa e' iniziata  almeno  due  anni  prima  del  18
          dicembre 1970. 
              In tutti i predetti casi,  per  la  proposizione  della
          domanda di  scioglimento  o  di  cessazione  degli  effetti
          civili  del  matrimonio,  le  separazioni  devono   essersi
          protratte ininterrottamente da  almeno  dodici  mesi  dalla
          data  dell'udienza  di  comparizione  dei   coniugi   nella
          procedura di separazione personale e da sei mesi  nel  caso
          di  separazione  consensuale,  anche  quando  il   giudizio
          contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla
          data certificata nell'accordo di  separazione  raggiunto  a
          seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un
          avvocato ovvero dalla data dell'atto  contenente  l'accordo
          di separazione concluso innanzi all'ufficiale  dello  stato
          civile. Nei casi in  cui  la  legge  consente  di  proporre
          congiuntamente la domanda di separazione personale e quella
          di scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio, quest'ultima e' procedibile una volta decorsi i
          termini  sopra  indicati.  L'eventuale  interruzione  della
          separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta. 
                c) il procedimento  penale  promosso  per  i  delitti
          previsti dalle lettere b) e  c)  del  n.  1)  del  presente
          articolo  si  e'  concluso  con  sentenza  di  non  doversi
          procedere per  estinzione  del  reato,  quando  il  giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio ritiene che  nei  fatti
          commessi  sussistano  gli   elementi   costitutivi   e   le
          condizioni di punibilita' dei delitti stessi; 
                d) il procedimento penale per incesto si e'  concluso
          con  sentenza  di  proscioglimento  o  di  assoluzione  che
          dichiari non punibile il fatto  per  mancanze  di  pubblico
          scandalo; 
                e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha  ottenuto
          all'estero l'annullamento o lo scioglimento del  matrimonio
          o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; 
                f) il matrimonio non e' stato consumato; 
                g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione
          di attribuzione di sesso a  norma  della  legge  14  aprile
          1982, n. 164." 
                "Art. 5 - 1. Il Tribunale adito,  in  contraddittorio
          delle parti e con l'intervento  obbligatorio  del  pubblico
          ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di  cui
          all'art. 3, pronuncia con sentenza  lo  scioglimento  o  la
          cessazione degli effetti civili del  matrimonio  ed  ordina
          all'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo  ove  venne
          trascritto il  matrimonio  di  procedere  alla  annotazione
          della sentenza. 
                2. La donna perde il cognome che  aveva  aggiunto  al
          proprio a seguito del matrimonio. 
                3. Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo
          scioglimento o  la  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio,  puo'  autorizzare  la  donna  che  ne   faccia
          richiesta a conservare il cognome del  marito  aggiunto  al
          proprio quando  sussista  un  interesse  suo  o  dei  figli
          meritevole di tutela. 
                4. La decisione  di  cui  al  comma  precedente  puo'
          essere modificata con successiva sentenza,  per  motivi  di
          particolare gravita', su istanza di una delle parti. 
                5. La  sentenza  e'  impugnabile  da  ciascuna  delle
          parti. Il pubblico ministero puo' ai sensi dell'art. 72 del
          codice   di   procedura   civile,   proporre   impugnazione
          limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli  minori
          o legalmente incapaci. 
                6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   il
          Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
          ragioni  della  decisione,  del  contributo  personale   ed
          economico dato da ciascuno  alla  conduzione  familiare  ed
          alla formazione del patrimonio  di  ciascuno  o  di  quello
          comune,  del  reddito  di  entrambi,  e  valutati  tutti  i
          suddetti  elementi  anche  in  rapporto  alla  durata   del
          matrimonio,   dispone   l'obbligo   per   un   coniuge   di
          somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
          quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati  o  comunque  non
          puo' procurarseli per ragioni oggettive. 
                7. La sentenza deve stabilire anche  un  criterio  di
          adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento
          agli indici di svalutazione monetaria. Il  Tribunale  puo',
          in caso di palese iniquita', escludere  la  previsione  con
          motivata decisione. 
                8. Su accordo  delle  parti  la  corresponsione  puo'
          avvenire in unica soluzione ove questa  sia  ritenuta  equa
          dal Tribunale. In tal caso non puo' essere proposta  alcuna
          successiva domanda di contenuto economico. 
                9. Abrogato. 
                10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se
          il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove
          nozze. 
                11. Il coniuge,  al  quale  non  spetti  l'assistenza
          sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto  nei
          confronti  dell'ente  mutualistico  da  cui  sia  assistito
          l'altro coniuge. Il diritto si estingue  se  egli  passa  a
          nuove nozze." 
                "Art. 9. - 1. Abrogato. 
                2. In caso di morte dell'ex coniuge e in  assenza  di
          un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
          reversibilita', il  coniuge  rispetto  al  quale  e'  stata
          pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione  degli
          effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato  a
          nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno  ai  sensi
          dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il
          rapporto da cui trae origine il  trattamento  pensionistico
          sia anteriore alla sentenza. 
                3. Qualora esista  un  coniuge  superstite  avente  i
          requisiti per la  pensione  di  reversibilita',  una  quota
          della pensione e degli altri assegni a questi spettanti  e'
          attribuita dal Tribunale, tenendo conto  della  durata  del
          rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata
          la sentenza di scioglimento o di cessazione  degli  effetti
          civili del matrimonio e che sia  titolare  dell'assegno  di
          cui all'art. 5. Se  in  tale  condizione  si  trovano  piu'
          persone, il Tribunale provvede a  ripartire  fra  tutti  la
          pensione e gli altri assegni, nonche'  a  ripartire  tra  i
          restanti le quote  attribuite  a  chi  sia  successivamente
          morto o passato a nuove nozze. 
                4.  Restano  fermi,  nei   limiti   stabiliti   dalla
          legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori
          o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'. 
                5. Alle domande giudiziali dirette  al  conseguimento
          della pensione di reversibilita' o di parte  di  essa  deve
          essere allegato un atto notorio, ai  sensi  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti  gli  aventi
          diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la  domanda
          non pregiudica la tutela, nei  confronti  dei  beneficiari,
          degli   aventi   diritto   pretermessi,   salva    comunque
          l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni
          mendaci." 
                "Art. 10. - 1. Abrogato. 
                2. Lo scioglimento  e  la  cessazione  degli  effetti
          civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente
          previsti dagli articoli 1 e 2 della presente  legge,  hanno
          efficacia,  a  tutti  gli  effetti   civili,   dal   giorno
          dell'annotazione della sentenza.".