Art. 28 
 
             Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 
 
  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  «1.1.  Il  minore
non puo' essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado  di
chi ha composto il collegio che ha  adottato  il  provvedimento,  del
consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni
di assistente sociale nel medesimo procedimento.»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il  minore
non puo' essere inserito presso strutture  o  comunita'  pubbliche  o
private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o  partecipano
alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore  di  esse
attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli
organi di societa' che le gestiscono,  persone  che  sono  parenti  o
affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile  o
coniuge  di  chi  ha  composto  il  collegio  che  ha   adottato   il
provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno
svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 1,  dopo  le  parole  «L'affidamento  familiare  e'
disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente» sono inserite le seguenti: «in via
esclusiva»; 
      2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole  «Si  applicano»
sono inserite le seguenti: «l'articolo 5-bis e»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel provvedimento
di cui al comma  3,  deve  inoltre  essere  indicato  il  periodo  di
presumibile durata dell'affidamento che deve essere  rapportabile  al
complesso di interventi volti al recupero della  famiglia  d'origine.
Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro mesi  ed  e'
prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico
ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora  la  sospensione
dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima
del decorso  del  termine  di  durata  dell'affidamento  il  servizio
sociale segnala al pubblico ministero l'opportunita'  di  richiederne
la proroga.»; 
      4) al comma 5, dopo le parole «L'affidamento  familiare  cessa»
sono inserite le seguenti: «con il decorso  del  termine  di  cui  al
comma 4 o»; 
      5) al comma 5-quater, le parole «ai commi 5-bis e  5-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 4, 5-bis e 5-ter»; 
      6) al comma 7,  dopo  le  parole  «un  istituto  di  assistenza
pubblico o privato» sono inserite le seguenti: «, ma  decorsi  dodici
mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti  l'andamento
del  programma  di  assistenza,  l'evoluzione  delle  condizioni   di
difficolta' del nucleo  familiare  di  provenienza  e  l'opportunita'
della prosecuzione dell'inserimento»; 
    c) all'articolo 5, comma  1,  primo  periodo  le  parole  «o  del
tutore»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  del  tutore   o
curatore»; 
    d) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis - 1. Il minore puo'  essere  affidato  al  servizio
sociale del luogo  di  residenza  abituale,  quando  si  trova  nella
condizione  prevista  dall'articolo  333  del  codice  civile  e  gli
interventi di cui all'articolo 1, commi  2  e  3,  si  sono  rivelati
inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla  loro  attuazione,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3. 
      2. Con il provvedimento con cui dispone  la  limitazione  della
responsabilita' genitoriale e affida il minore al  servizio  sociale,
il tribunale indica: 
        a) il soggetto presso il quale il minore e' collocato; 
        b) gli atti  che  devono  essere  compiuti  direttamente  dal
servizio sociale dell'ente locale, anche  in  collaborazione  con  il
servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4,
comma 3; 
        c)  gli  atti  che  possono  essere  compiuti  dal   soggetto
collocatario del minore; 
        d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori; 
        e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato
ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile; 
        f)  i  compiti  affidati  al  servizio   sociale   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2; 
        g) la durata dell'affidamento, non superiore  a  ventiquattro
mesi; 
        h) la periodicita', non superiore a sei mesi, con la quale il
servizio sociale  riferisce  all'autorita'  giudiziaria  che  procede
ovvero,  in  mancanza,  al  giudice  tutelare  sull'andamento   degli
interventi,  sui  rapporti  mantenuti  dal  minore  con  i  genitori,
sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale. 
      3. Il servizio sociale, nello svolgimento  dei  compiti  a  lui
affidati e nell'adozione delle scelte a lui  demandate,  tiene  conto
delle  indicazioni  dei  genitori  che  non  siano  stati  dichiarati
decaduti dalla responsabilita' genitoriale e del minore nonche',  ove
vi siano, del curatore e del curatore speciale. 
      4. Entro quindici giorni dalla notifica  del  provvedimento  il
servizio   sociale   comunica   il   nominativo   del    responsabile
dell'affidamento  al  tribunale,  ai  genitori,  agli  esercenti   la
responsabilita' genitoriale, al curatore se nominato  e  al  soggetto
collocatario. 
      5. Se l'affidamento al servizio  sociale  e'  disposto  con  il
provvedimento che definisce il giudizio, la decisione  e'  comunicata
al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del  minore,  per
la vigilanza sulla sua attuazione. 
      6. Il giudice  competente  per  l'attuazione,  su  istanza  del
servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del
minore. 
      7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e  di
proroga  dell'affidamento  di  cui  all'articolo  4,  commi  4,  5  e
5-quater.» 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della  legge
          4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 2. - 1. Il minore  temporaneamente  privo  di  un
          ambiente familiare idoneo,  nonostante  gli  interventi  di
          sostegno e aiuto disposti  ai  sensi  dell'articolo  1,  e'
          affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori,
          o ad una persona  singola,  in  grado  di  assicurargli  il
          mantenimento, l'educazione,  l'istruzione  e  le  relazioni
          affettive di cui egli ha bisogno. 
              1.1. Il minore non puo' essere  affidato  a  parenti  o
          affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio
          che ha adottato il provvedimento,  del  consulente  tecnico
          d'ufficio e di coloro  che  hanno  svolto  le  funzioni  di
          assistente sociale nel medesimo procedimento. 
              1-bis.  Gli   enti   locali   possono   promuovere   la
          sensibilizzazione  e  la  formazione  di   affidatari   per
          favorire l'affidamento familiare dei minori  stranieri  non
          accompagnati, in via prioritaria rispetto  al  ricovero  in
          una struttura di accoglienza. 
              1-ter. Dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei  limiti
          delle risorse disponibili nei propri bilanci. 
              2. Ove non sia possibile l'affidamento nei  termini  di
          cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del  minore  in
          una comunita' di tipo  familiare  o,  in  mancanza,  in  un
          istituto di assistenza pubblico o privato, che  abbia  sede
          preferibilmente nel luogo  piu'  vicino  a  quello  in  cui
          stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
          i minori di eta' inferiore a sei  anni  l'inserimento  puo'
          avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare. 
              2-bis.  Il  minore  non  puo'  essere  inserito  presso
          strutture o  comunita'  pubbliche  o  private  nelle  quali
          rivestono  cariche  rappresentative,  o  partecipano   alla
          gestione delle medesime strutture, o prestano a  favore  di
          esse attivita' professionale, anche a  titolo  gratuito,  o
          fanno parte degli organi di  societa'  che  le  gestiscono,
          persone che sono parenti o affini entro  il  quarto  grado,
          convivente, parte dell'unione civile o coniuge  di  chi  ha
          composto il collegio che ha adottato il provvedimento,  del
          consulente tecnico d'ufficio o di coloro che  hanno  svolto
          le   funzioni   di   assistente   sociale   nel    medesimo
          procedimento. 
              3. In caso di necessita' e urgenza  l'affidamento  puo'
          essere disposto anche senza porre in essere gli  interventi
          di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. 
              3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2  e
          3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non
          si ritiene possibile la  permanenza  nel  nucleo  familiare
          originario e le ragioni per  le  quali  non  sia  possibile
          procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 4, comma 3. 
              4. Il ricovero in istituto deve essere  superato  entro
          il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
          ove  cio'  non  sia  possibile,  mediante  inserimento   in
          comunita'   di    tipo    familiare    caratterizzate    da
          organizzazione e  da  rapporti  interpersonali  analoghi  a
          quelli di una famiglia. 
              5. Le regioni, nell'ambito delle proprie  competenze  e
          sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, definiscono  gli  standard
          minimi dei servizi  e  dell'assistenza  che  devono  essere
          forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli  istituti
          e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi." 
              "Art. 4. - 1. L'affidamento familiare e'  disposto  dal
          servizio sociale locale, previo  consenso  manifestato  dai
          genitori o dal  genitore  esercente  in  via  esclusiva  la
          responsabilita' genitoriale, ovvero dal tutore, sentito  il
          minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
          eta' inferiore, in considerazione della  sua  capacita'  di
          discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove  si  trova
          il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. 
              2. Ove  manchi  l'assenso  dei  genitori  esercenti  la
          responsabilita'  genitoriale  o  del  tutore,  provvede  il
          tribunale per i minorenni. Si applicano l'articolo 5-bis  e
          gli articoli 330 e seguenti del codice civile. 
              3. Nel provvedimento di  affidamento  familiare  devono
          essere indicate specificatamente le  motivazioni  di  esso,
          nonche'  i  tempi  e  i  modi  dell'esercizio  dei   poteri
          riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso  le
          quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
          possono mantenere i rapporti con il minore.  Deve  altresi'
          essere  indicato  il  servizio  sociale   locale   cui   e'
          attribuita la responsabilita' del programma di  assistenza,
          nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
          tenere costantemente informati il  giudice  tutelare  o  il
          tribunale per i minorenni,  a  seconda  che  si  tratti  di
          provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il  servizio
          sociale locale cui e'  attribuita  la  responsabilita'  del
          programma  di  assistenza,  nonche'  la  vigilanza  durante
          l'affidamento,  deve  riferire  senza  indugio  al  giudice
          tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
          minore si trova, a seconda che si tratti  di  provvedimento
          emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
          rilevanza  ed  e'  tenuto  a   presentare   una   relazione
          semestrale  sull'andamento  del  programma  di  assistenza,
          sulla sua presumibile ulteriore  durata  e  sull'evoluzione
          delle condizioni di difficolta'  del  nucleo  familiare  di
          provenienza. 
              4. Nel provvedimento di cui al comma  3,  deve  inoltre
          essere  indicato   il   periodo   di   presumibile   durata
          dell'affidamento che deve essere rapportabile al  complesso
          di interventi volti al recupero della  famiglia  d'origine.
          Tale periodo non puo' superare la  durata  di  ventiquattro
          mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i  minorenni,  su
          richiesta del  pubblico  ministero  e  nel  contraddittorio
          delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento  rechi
          grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del  decorso
          del termine di durata dell'affidamento il servizio  sociale
          segnala al pubblico ministero l'opportunita' di richiederne
          la proroga. 
              5. L'affidamento familiare cessa  con  il  decorso  del
          termine di cui al comma 4 o con provvedimento della  stessa
          autorita' che lo  ha  disposto,  valutato  l'interesse  del
          minore, quando sia venuta meno la situazione di difficolta'
          temporanea della famiglia d'origine che lo ha  determinato,
          ovvero nel caso  in  cui  la  prosecuzione  di  esso  rechi
          pregiudizio al minore. 
              5-bis.  Qualora,  durante  un  prolungato  periodo   di
          affidamento, il minore sia dichiarato adottabile  ai  sensi
          delle disposizioni del capo II del  titolo  II  e  qualora,
          sussistendo  i  requisiti  previsti  dall'articolo  6,   la
          famiglia  affidataria  chieda  di  poterlo   adottare,   il
          tribunale per  i  minorenni,  nel  decidere  sull'adozione,
          tiene  conto  dei  legami  affettivi  significativi  e  del
          rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il  minore  e
          la famiglia affidataria. 
              5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,
          il minore faccia ritorno nella famiglia di  origine  o  sia
          dato in affidamento ad altra famiglia  o  sia  adottato  da
          altra  famiglia,  e'  comunque  tutelata,  se   rispondente
          all'interesse del minore,  la  continuita'  delle  positive
          relazioni     socio-affettive     consolidatesi     durante
          l'affidamento. 
              5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai
          commi 4, 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni
          documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha
          compiuto gli anni dodici  o  anche  di  eta'  inferiore  se
          capace di discernimento. 
              5-quinquies. Nel caso di minore  rimasto  privo  di  un
          ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore,
          cagionata volontariamente  dal  coniuge,  anche  legalmente
          separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile,
          anche se l'unione civile e' cessata, dal  convivente  o  da
          persona legata al genitore stesso,  anche  in  passato,  da
          relazione affettiva, il tribunale  competente,  eseguiti  i
          necessari   accertamenti,   provvede    privilegiando    la
          continuita' delle relazioni affettive consolidatesi tra  il
          minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso  in
          cui vi siano fratelli  o  sorelle,  il  tribunale  provvede
          assicurando, per quanto possibile, la continuita' affettiva
          tra gli stessi. 
              5-sexies. Su segnalazione del tribunale  competente,  i
          servizi sociali  assicurano  ai  minori  di  cui  al  comma
          5-quinquies un adeguato sostegno  psicologico  e  l'accesso
          alle misure di sostegno volte a garantire il  diritto  allo
          studio e l'inserimento nell'attivita' lavorativa. 
              6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di  durata
          previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
          5, sentiti il servizio sociale  locale  interessato  ed  il
          minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
          eta' inferiore, in considerazione della  sua  capacita'  di
          discernimento,  richiede,  se  necessario,  al   competente
          tribunale  per  i   minorenni   l'adozione   di   ulteriori
          provvedimenti nell'interesse del minore. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in quanto compatibili, anche nel caso  di  minori  inseriti
          presso una comunita' di tipo familiare  o  un  istituto  di
          assistenza pubblico o privato, ma decorsi  dodici  mesi  il
          giudice   verifica   nel   contraddittorio   delle    parti
          l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle
          condizioni  di  difficolta'   del   nucleo   familiare   di
          provenienza    e    l'opportunita'    della    prosecuzione
          dell'inserimento." 
              "Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere  presso  di
          se' il minore e provvedere al suo mantenimento e  alla  sua
          educazione e istruzione, tenendo  conto  delle  indicazioni
          dei genitori per i quali non  vi  sia  stata  pronuncia  ai
          sensi degli articoli 330 e 333 del  codice  civile,  ovvero
          del  tutore  o  curatore,  ed  osservando  le  prescrizioni
          stabilite dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto
          compatibili, le disposizioni dell'articolo 316  del  codice
          civile.  In  ogni  caso  l'affidatario  esercita  i  poteri
          connessi con la responsabilita'  genitoriale  in  relazione
          agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e  con
          le  autorita'  sanitarie.   L'affidatario   o   l'eventuale
          famiglia collocataria devono essere convocati,  a  pena  di
          nullita',   nei   procedimenti   civili   in   materia   di
          responsabilita'   genitoriale,   di   affidamento   e    di
          adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta'
          di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. 
              2.  Il  servizio  sociale,  nell'ambito  delle  proprie
          competenze, su disposizione del giudice ovvero  secondo  le
          necessita' del caso, svolge opera di sostegno  educativo  e
          psicologico,  agevola  i  rapporti  con  la   famiglia   di
          provenienza ed il rientro nella stessa del  minore  secondo
          le  modalita'  piu'   idonee,   avvalendosi   anche   delle
          competenze  professionali   delle   altre   strutture   del
          territorio  e  dell'opera  delle   associazioni   familiari
          eventualmente indicate dagli affidatari. 
              3. Le norme di cui ai commi 1  e  2  si  applicano,  in
          quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso  una
          comunita' di tipo familiare o  che  si  trovino  presso  un
          istituto di assistenza pubblico o privato. 
              4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali,  nell'ambito
          delle proprie competenze e nei limiti delle  disponibilita'
          finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure
          di sostegno e di aiuto economico in favore  della  famiglia
          affidataria.".