Art. 29 
 
Altre modifiche alle leggi speciali in materia di persone,  minorenni
                             e famiglie 
 
  1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.  835,  articolo  6-bis,
comma 1, dopo le parole «che  rivestono  cariche  rappresentative  in
strutture» sono  inserite  le  seguenti:  «o  comunita'  pubbliche  o
private». 
  2. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, l'articolo 31  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 31 (Scelta della  legge  applicabile  al  divorzio  e  alla
separazione  personale).  -  1.  La  separazione   personale   e   lo
scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge  designata  dal
regolamento n.  2010/1259/UE  del  Consiglio  del  20  dicembre  2010
relativo ad una  cooperazione  rafforzata  nel  settore  della  legge
applicabile al divorzio e alla separazione  personale,  e  successive
modificazioni. 
    2.  Le  parti  possono  designare  di  comune  accordo  la  legge
applicabile, ai  sensi  dell'articolo  5  del  regolamento,  mediante
scrittura privata. La designazione puo' avvenire anche nel corso  del
procedimento,   sino   alla   conclusione   dell'udienza   di   prima
comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale  dai
coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.». 
  3. Alla legge 4 aprile 2001, n. 154, l'articolo 8 e' abrogato. 
  4. Alla legge 10 dicembre 2012, n. 219, articolo 3, il comma  2  e'
abrogato. 
  5. Al decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  132,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014,  n.  162,  articolo  6,
comma 2, al secondo periodo,  dopo  le  parole  «Quando  ritiene  che
l'accordo non risponde all'interesse  dei  figli»  sono  inserite  le
seguenti: «o che e' opportuno procedere al loro ascolto». 
  6. Alla legge 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1,  il  comma  25  e'
sostituito dal seguente: «Si applicano, in  quanto  compatibili,  gli
articoli  5,  primo,  quinto,  sesto,  settimo,  ottavo,   decimo   e
undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo  comma,  12-bis,
12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge  1°  dicembre  1970,  n.
898, nonche' le disposizioni  di  cui  al  Titolo  IV-bis  del  libro
secondo del codice di procedura civile ed agli articoli 6  e  12  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  6-bis  del  regio
          decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1404  (Istituzione  e
          funzionamento del tribunale per i  minorenni),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come
          modificato dal presente decreto: 
                "Art.   6-bis.   (Disposizioni    in    materia    di
          incompatibilita' dei giudici onorari minorili).  -  1.  Non
          possono  essere  nominati  giudice   onorario   esperto   o
          consigliere onorario esperto coloro che  rivestono  cariche
          rappresentative  in  strutture  o  comunita'  pubbliche   o
          private  ove   vengono   inseriti   i   minori   da   parte
          dell'autorita' giudiziaria, che partecipano  alla  gestione
          complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore
          di esse attivita' professionale anche a titolo  gratuito  o
          che fanno parte degli organi sociali  di  societa'  che  le
          gestiscono. 
                2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro  il
          cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente
          entro il secondo grado svolge le funzioni di cui  al  comma
          1. 
                3. L'assunzione delle funzioni di cui al  comma  1  e
          l'esercizio delle medesime determinano la  decadenza  dalla
          nomina a giudice onorario esperto o a consigliere  onorario
          esperto.". 
              - La legge 4  aprile  2001,  n.  154,  recante  "Misure
          contro  la  violenza   nelle   relazioni   familiari",   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2001, n. 98. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  10
          dicembre  2012,  n.  219  (Disposizioni   in   materia   di
          riconoscimento dei figli  naturali),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                "Art.   3.   (Modifica   dell'articolo    38    delle
          disposizioni  per  l'attuazione   del   codice   civile   e
          disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti
          e al mantenimento). - 1. L'articolo 38  delle  disposizioni
          per  l'attuazione  del   codice   civile   e   disposizioni
          transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
          e' sostituito dal seguente: 
                "Art. 38. (Sono di competenza  del  tribunale  per  i
          minorenni i provvedimenti contemplati  dagli  articoli  84,
          90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice
          civile). - Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta
          esclusa  la  competenza  del  tribunale  per  i   minorenni
          nell'ipotesi in cui sia in  corso,  tra  le  stesse  parti,
          giudizio di separazione o  divorzio  o  giudizio  ai  sensi
          dell'articolo 316 del codice civile; in  tale  ipotesi  per
          tutta la durata del processo la  competenza,  anche  per  i
          provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel
          primo periodo, spetta al giudice ordinario. 
              Sono emessi dal  tribunale  ordinario  i  provvedimenti
          relativi  ai  minori  per  i  quali  non  e'  espressamente
          stabilita  la   competenza   di   una   diversa   autorita'
          giudiziaria. Nei procedimenti in materia di  affidamento  e
          di  mantenimento  dei  minori  si  applicano,   in   quanto
          compatibili, gli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile. 
              Fermo restando quanto previsto per le azioni di  stato,
          il tribunale competente provvede in ogni caso in camera  di
          consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti
          emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il  giudice
          disponga diversamente. Quando il  provvedimento  e'  emesso
          dal tribunale  per  i  minorenni,  il  reclamo  si  propone
          davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.". 
              2. Abrogato.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,  come
          modificato dal presente decreto: 
                "Art. 6. (Convenzione di  negoziazione  assistita  da
          avvocati  per  le  soluzioni  consensuali  di   separazione
          personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   o   di
          scioglimento del matrimonio, di modifica  delle  condizioni
          di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento
          dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e  di
          alimenti). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da
          almeno un avvocato  per  parte  puo'  essere  conclusa  tra
          coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
          separazione personale, di cessazione degli  effetti  civili
          del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi  di
          cui all'articolo 3, primo comma,  numero  2),  lettera  b),
          della  legge  1°  dicembre  1970,  n.  898,  e   successive
          modificazioni, di modifica delle condizioni di  separazione
          o di divorzio. 
                1-bis. La convenzione di  negoziazione  assistita  da
          almeno un avvocato per parte puo'  essere  conclusa  tra  i
          genitori al fine di raggiungere una  soluzione  consensuale
          per  la  disciplina  delle  modalita'  di   affidamento   e
          mantenimento dei figli minori nati  fuori  del  matrimonio,
          nonche' per la disciplina delle modalita'  di  mantenimento
          dei figli maggiorenni  non  economicamente  autosufficienti
          nati  fuori  del  matrimonio  e  per  la   modifica   delle
          condizioni gia' determinate. Puo' altresi' essere  conclusa
          tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale  per
          la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai
          genitori  dal   figlio   maggiorenne   economicamente   non
          autosufficiente e per la determinazione degli alimenti,  ai
          sensi  dell'articolo  433  del  codice  civile,  e  per  la
          modifica di tali determinazioni. 
                2. In mancanza di figli minori, di figli  maggiorenni
          incapaci  o  portatori   di   handicap   grave   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero economicamente non  autosufficienti,  l'accordo
          raggiunto  a  seguito  di   convenzione   di   negoziazione
          assistita e'  trasmesso  al  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
          irregolarita', comunica agli avvocati di tutte le parti  il
          nullaosta per gli adempimenti ai  sensi  del  comma  3.  In
          presenza di figli minori, di figli maggiorenni  incapaci  o
          portatori  di  handicap  grave  ovvero  economicamente  non
          autosufficienti,   l'accordo   raggiunto   a   seguito   di
          convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso
          entro il termine  di  dieci  giorni  al  procuratore  della
          Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando
          ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli,  lo
          autorizza e lo comunica a tutte le  parti.  Quando  ritiene
          che l'accordo non risponde all'interesse dei figli o che e'
          opportuno procedere al loro ascolto, il  procuratore  della
          Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente
          del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni,
          la comparizione  delle  parti  e  provvede  senza  ritardo.
          All'accordo autorizzato si applica il comma 3. 
                2-bis.   L'accordo   e'   trasmesso   con   modalita'
          telematiche, a cura degli avvocati che assistono le  parti,
          al  procuratore  della  Repubblica  per  il  rilascio   del
          nullaosta o  per  l'autorizzazione.  Il  procuratore  della
          Repubblica,  quando  appone   il   nullaosta   o   rilascia
          l'autorizzazione,    trasmette    l'accordo    sottoscritto
          digitalmente agli avvocati delle parti. 
                3. L'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione
          produce  gli  effetti  e  tiene  luogo  dei   provvedimenti
          giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai  commi  1  e
          1-bis,  i  procedimenti  di   separazione   personale,   di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del matrimonio e di modifica delle  condizioni
          di  separazione  o  di  divorzio,  di  affidamento   e   di
          mantenimento dei figli minori nati  fuori  del  matrimonio,
          nonche' i procedimenti per la disciplina delle modalita' di
          mantenimento  dei  figli  maggiorenni  non   economicamente
          autosufficienti e per la  modifica  delle  condizioni  gia'
          determinate, per la determinazione degli alimenti e per  la
          loro  modifica.  Gli  eventuali  patti   di   trasferimento
          immobiliari   contenuti    nell'accordo    hanno    effetti
          obbligatori. Nell'accordo si  da'  atto  che  gli  avvocati
          hanno tentato di conciliare le parti e le  hanno  informate
          della possibilita' di esperire la  mediazione  familiare  e
          che gli avvocati hanno informato le  parti  dell'importanza
          per il minore di trascorrere tempi  adeguati  con  ciascuno
          dei  genitori.  L'avvocato  della  parte  e'  obbligato   a
          trasmettere,   entro   il   termine   di   dieci    giorni,
          all'ufficiale dello stato  civile  del  Comune  in  cui  il
          matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata
          dallo stesso, dell'accordo munito delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 5. 
                3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto
          lo scioglimento o la cessazione degli  effetti  civili  del
          matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile,  le  parti
          possono stabilire, nell'accordo, la  corresponsione  di  un
          assegno in unica soluzione. In tal caso la  valutazione  di
          equita'   e'   effettuata    dagli    avvocati,    mediante
          certificazione di tale pattuizione, ai sensi  dell'articolo
          5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
                3-ter.  L'accordo,  munito  di  nulla   osta   o   di
          autorizzazione, e' trasmesso senza indugio  a  mezzo  posta
          elettronica certificata o con altro sistema elettronico  di
          recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che
          lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso  cui
          e'  iscritto  uno  degli   avvocati,   che   ne   cura   la
          conservazione   in   apposito   archivio.   Il    Consiglio
          dell'ordine,  se  richiesto,   rilascia   copia   autentica
          dell'accordo  alle  parti  e  ai  difensori  che  lo  hanno
          sottoscritto. La conservazione ed  esibizione  dell'accordo
          e' disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82. 
                4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui  al  comma
          3, terzo periodo, e' applicata la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.  Alla  irrogazione
          della sanzione di cui al periodo che precede e'  competente
          il Comune in cui  devono  essere  eseguite  le  annotazioni
          previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
                5. Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          novembre  2000,  n.  396,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g)  e'
          inserita la seguente: 
                    "g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
          convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'
          avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi  al  fine
          di raggiungere  una  soluzione  consensuale  di  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio e di  scioglimento  del
          matrimonio"; 
                  b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h)  e'
          aggiunta la seguente: 
                    "h-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di
          convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'
          avvocati conclusi tra coniugi al fine  di  raggiungere  una
          soluzione  consensuale   di   separazione   personale,   di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del  matrimonio,  nonche'  di  modifica  delle
          condizioni di separazione o di divorzio"; 
                  c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d)  e'
          inserita la seguente: 
                    "d-bis) degli  accordi  raggiunti  a  seguito  di
          convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'
          avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi  al  fine
          di raggiungere una  soluzione  consensuale  di  separazione
          personale,  di  cessazione   degli   effetti   civili   del
          matrimonio, di scioglimento del matrimonio;".". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 25,  della
          legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle  unioni
          civili tra persone dello stesso sesso  e  disciplina  delle
          convivenze), come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 1. - 1. - 24. (Omissis). 
                25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
          5,  primo,  quinto,  sesto,  settimo,  ottavo,   decimo   e
          undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma,
          12-bis, 12-ter, 12-quater e  12-quinquies  della  legge  1°
          dicembre 1970, n. 898, nonche' le disposizioni  di  cui  al
          Titolo IV-bis del libro secondo  del  codice  di  procedura
          civile ed  agli  articoli  6  e  12  del  decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  132,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. 
                26. - 69. (Omissis).".