Art. 32
Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale
1. Al libro VIII, Titolo II del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 550, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per
i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo
comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349,
secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385,
secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la
minaccia siano state commesse con armi o da piu' persone riunite,
390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496,
497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con
esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso
o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614,
quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo
comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del
codice penale, nonche' quando si procede per i reati previsti:
a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12,
quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309;
d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8,
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo
del 30 marzo 2001, n. 165;
f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma
13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74.»;
b) all'articolo 552:
1) al comma 1:
a) alla lettera d), le parole: «per il giudizio» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'udienza di comparizione
predibattimentale» e le parole: «in contumacia» sono sostituite dalle
seguenti: «in assenza»;
b) alla lettera f), le parole: «, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado,» sono sostituite dalle
seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2,»
e le parole: «e 444» sono sostituite dalle seguenti: «, 444 e
464-bis»;
c) alla lettera g), le parole: «segreteria del pubblico
ministero» sono sostituite dalle seguenti: «cancelleria del giudice»;
d) alla lettera h) il segno di interpunzione «.» e'
sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera h), e' aggiunta la
seguente: «h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno
facolta' di accedere a un programma di giustizia riparativa.»;
2) al comma 3, dopo la parola: «notificato», sono inserite le
seguenti: «, a pena di nullita',» e dopo le parole: «di
comparizione», e' inserita la seguente: «predibattimentale»;
3) al comma 4, le parole: «unitamente al fascicolo contenente
la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416,
comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 553:
1) al comma 1, le parole: «con il» sono sostituite dalle
seguenti: «, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al»;
2) alla rubrica, le parole: «in dibattimento» sono sostituite
dalla seguente: «predibattimentale»;
d) dopo l'articolo 554, sono inseriti i seguenti:
«Art. 554-bis (Udienza di comparizione predibattimentale a
seguito di citazione diretta). - 1. L'udienza di comparizione
predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore
dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla
costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi,
delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui
dichiara la nullita'. Se l'imputato non e' presente si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater,
420-quinquies e 420-sexies.
3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o
quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui
all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo
compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle
parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere
riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5
dell'articolo 491.
4. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela,
verifica se il querelante, ove presente, e' disposto a rimettere la
querela e il querelato ad accettare la remissione.
5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo
552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le
parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e,
ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullita'
dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico
ministero.
6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione
giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini
corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche
d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad
apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda,
dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico
ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione,
procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione e'
inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non e' presente in
aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende
il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia
notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni
dalla data della nuova udienza.
7. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato
risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione
collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni
sulla composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di
decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel
caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento
di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo
comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale e'
prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, la relativa
eccezione e' proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini
indicati nel periodo che precede.
8. Il verbale dell'udienza predibattimentale e' redatto in
forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.
Art. 554-ter (Provvedimenti del giudice). - 1. Se, sulla base
degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa
che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva
essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto
non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o che l'imputato non e' punibile per qualsiasi
causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il
giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli
elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di
condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non puo'
pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal
proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di
sicurezza diversa dalla confisca.
2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena
a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla
prova, nonche' la domanda di oblazione sono proposte, a pena di
decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1.
Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero
concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo
53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non e'
possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una
apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale
avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna
competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis,
comma 2.
3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di
non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui
al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data
dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone
la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.
4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per
l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a
venti giorni.
Art. 554-quater (Impugnazione della sentenza di non luogo a
procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono
proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale
nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato
che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa puo' proporre appello nei soli casi di
nullita' previsti dall'articolo 552, comma 3.
3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello
del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa
la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da
quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non
luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso
di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula piu'
favorevole all'imputato.
4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in
grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il
procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 dell'articolo 606.
5. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 611.
6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere
relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena
alternativa.
Art. 554-quinquies (Revoca della sentenza di non luogo a
procedere). - 1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da
sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare
l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del
pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.
2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette
alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di
prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta,
designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico
ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle
altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme
previste dall'articolo 127.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando
revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data
dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo
554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo
554-ter, comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima
dell'apertura del dibattimento.
5. Si applica l'articolo 437.»;
e) all'articolo 555:
1) alla rubrica, le parole: «di comparizione» sono sostituite
dalla seguente: «dibattimentale»;
2) al comma 1, le parole: «di comparizione» sono sostituite
dalla seguente: «dibattimentale»;
3) al comma 4, le parole: «Se deve procedersi al giudizio le
parti» sono sostituite dalle seguenti: «Le parti» e dopo le parole:
«l'ammissione delle prove» sono inserite le seguenti: «,
illustrandone esclusivamente l'ammissibilita', ai sensi degli
articoli 189 e 190, comma 1»;
f) dopo l'articolo 558, e' inserito il seguente:
«Art. 558-bis (Giudizio immediato). - 1. Per il giudizio
immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto,
in quanto compatibili.
2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non
si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo
554-bis».
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo degli articoli 550, 552 e 555 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio). -
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la
citazione diretta a giudizio quando si tratta di
contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con
la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 415 bis. Per la determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell'articolo 4.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336,
337, 337- bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma,
343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma,
351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377- bis, 385, secondo
comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la
minaccia siano state commesse con armi o da piu' persone
riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter,
495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma,
556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in
cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato
lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto
comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635,
terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo
comma, 646 e 648 del codice penale, nonche' quando si
procede per i reati previsti:
a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma,
e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi
1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma
2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione
penale con citazione diretta per un reato per il quale e'
prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e'
proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma
1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli
atti al pubblico ministero."
"Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il
decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'
le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora
risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e
precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che
possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza,
con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per
l'udienza di comparizione predibattimentale nonche' del
luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con
l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara'
giudicato in assenza;
e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare
un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito
da un difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i
presupposti, l'imputato, entro il termine di cui
all'articolo 554-ter, comma 2, puo' presentare le richieste
previste dagli articoli 438, 444 e 464-bis ovvero
presentare domanda di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini
preliminari e' depositato nella cancelleria del giudice e
che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne
visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico
ministero e dell'ausiliario che lo assiste;
h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa
hanno facolta' di accedere a un programma di giustizia
riparativa.
1-bis. ABROGATO.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati
previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale
e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo
codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera
d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del
decreto.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e'
altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto
dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi
per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375,
comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo
abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del
medesimo articolo 415-bis.
3. Il decreto di citazione e' notificato, a pena di
nullita', all'imputato, al suo difensore e alla parte
offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per
l'udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di
urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e'
ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico
ministero nella segreteria."
"Art. 553 (Trasmissione degli atti al giudice
dell'udienza di comparizione predibattimentale). - 1. Il
pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e
lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del
pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente
dopo la notificazione."
"Art. 555 (Udienza dibattimentale a seguito di
citazione diretta). - 1. Almeno sette giorni prima della
data fissata per l'udienza dibattimentale, le parti devono,
a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria le
liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche'
delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono
chiedere l'esame.
2. ABROGATO.
3. ABROGATO.
4. Le parti, dopo la dichiarazione di apertura del
dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e
chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone
esclusivamente l'ammissibilita', ai sensi degli articoli
189 e 190, comma 1; inoltre, le parti possono concordare
l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche'
della documentazione relativa all'attivita' di
investigazione difensiva.
5. Per tutto cio' che non e' espressamente previsto
si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo,
in quanto compatibili.".