Art. 32 
 
Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale 
 
  1. Al libro VIII, Titolo II del codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 550, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede  per
i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis,  primo  e  secondo
comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo  comma,  349,
secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377,  terzo  comma,  377-bis,  385,
secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza  o  la
minaccia siano state commesse con armi o  da  piu'  persone  riunite,
390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495,  495-ter,  496,
497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588,  secondo  comma,  con
esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso
o abbia riportato lesioni gravi  o  gravissime,  590-bis,  611,  614,
quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625,  635,  terzo
comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648  del
codice penale, nonche' quando si procede per i reati previsti: 
      a) dall'articolo 291-bis del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 
      b) dagli articoli 4, quarto  comma,  10,  terzo  comma,  e  12,
quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
      c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309; 
      d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e  8,
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
      e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo
del 30 marzo 2001, n. 165; 
      f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma
13-bis, e  26-bis,  comma  9,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286; 
      g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del  decreto  legislativo
10 marzo 2000, n. 74.»; 
    b) all'articolo 552: 
      1) al comma 1: 
        a) alla  lettera  d),  le  parole:  «per  il  giudizio»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «per   l'udienza   di   comparizione
predibattimentale» e le parole: «in contumacia» sono sostituite dalle
seguenti: «in assenza»; 
        b) alla lettera f), le parole: «, prima  della  dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma  2,»
e le parole: «e  444»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  444  e
464-bis»; 
        c) alla lettera  g),  le  parole:  «segreteria  del  pubblico
ministero» sono sostituite dalle seguenti: «cancelleria del giudice»; 
        d)  alla  lettera  h)  il  segno  di  interpunzione  «.»   e'
sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera  h),  e'  aggiunta  la
seguente: «h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona  offesa  hanno
facolta' di accedere a un programma di giustizia riparativa.»; 
      2) al comma 3, dopo la parola: «notificato», sono  inserite  le
seguenti:  «,  a  pena  di  nullita',»  e   dopo   le   parole:   «di
comparizione», e' inserita la seguente: «predibattimentale»; 
      3) al comma 4, le parole: «unitamente al  fascicolo  contenente
la documentazione, gli atti e le  cose  indicati  nell'articolo  416,
comma 2» sono soppresse; 
    c) all'articolo 553: 
      1) al comma 1,  le  parole:  «con  il»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al»; 
      2) alla rubrica, le parole: «in dibattimento»  sono  sostituite
dalla seguente: «predibattimentale»; 
    d) dopo l'articolo 554, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 554-bis  (Udienza  di  comparizione  predibattimentale  a
seguito  di  citazione  diretta).  -  1.  L'udienza  di  comparizione
predibattimentale  si  svolge  in  camera   di   consiglio   con   la
partecipazione necessaria del  pubblico  ministero  e  del  difensore
dell'imputato. 
      2.  Il  giudice  procede  agli   accertamenti   relativi   alla
costituzione delle parti, ordinando  la  rinnovazione  degli  avvisi,
delle citazioni, delle comunicazioni e  delle  notificazioni  di  cui
dichiara la nullita'. Se l'imputato non e' presente si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter,  420-quater,
420-quinquies e 420-sexies. 
      3. Le questioni indicate nell'articolo 491,  commi  1  e  2,  o
quelle che la legge prevede siano proposte entro  i  termini  di  cui
all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito  dopo
compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle
parti  e  sono  decise  immediatamente.  Esse  non   possono   essere
riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5
dell'articolo 491. 
      4. Il giudice, quando  il  reato  e'  perseguibile  a  querela,
verifica se il querelante, ove presente, e' disposto a  rimettere  la
querela e il querelato ad accettare la remissione. 
      5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo
552, comma 1, lettera c), il giudice,  anche  d'ufficio,  sentite  le
parti, invita il pubblico ministero a  riformulare  l'imputazione  e,
ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza,  la  nullita'
dell'imputazione e dispone la restituzione  degli  atti  al  pubblico
ministero. 
      6.  Al  fine  di  consentire  che  il  fatto,  la   definizione
giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono  comportare
l'applicazione di misure di  sicurezza,  siano  indicati  in  termini
corrispondenti  a  quanto  emerge  dagli  atti,  il  giudice,   anche
d'ufficio,  sentite  le  parti,  invita  il  pubblico  ministero   ad
apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non  vi  provveda,
dispone, con  ordinanza,  la  restituzione  degli  atti  al  pubblico
ministero.  Quando  il  pubblico  ministero  modifica  l'imputazione,
procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione e'
inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non e' presente in
aula, neppure mediante collegamento a distanza, il  giudice  sospende
il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale  sia
notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni
dalla data della nuova udienza. 
      7. Se, a seguito  della  modifica  dell'imputazione,  il  reato
risulta attribuito alla  cognizione  del  tribunale  in  composizione
collegiale anziche' monocratica,  l'inosservanza  delle  disposizioni
sulla composizione del giudice e' rilevata  o  eccepita,  a  pena  di
decadenza, immediatamente dopo la  nuova  contestazione  ovvero,  nel
caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima  del  compimento
di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma  del  medesimo
comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale e'
prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, la relativa
eccezione e' proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi  termini
indicati nel periodo che precede. 
      8. Il verbale  dell'udienza  predibattimentale  e'  redatto  in
forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2. 
      Art. 554-ter (Provvedimenti del giudice). - 1. Se,  sulla  base
degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste  una  causa
che estingue il reato o per  la  quale  l'azione  penale  non  doveva
essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto
non e' previsto dalla legge  come  reato  ovvero  che  il  fatto  non
sussiste o che l'imputato non lo ha  commesso  o  che  il  fatto  non
costituisce reato o che l'imputato  non  e'  punibile  per  qualsiasi
causa, il giudice pronuncia sentenza di non  luogo  a  procedere.  Il
giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando  gli
elementi acquisiti  non  consentono  una  ragionevole  previsione  di
condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli  articoli  425,  comma  2,  426  e  427.  Il  giudice  non  puo'
pronunciare sentenza di non luogo a  procedere  se  ritiene  che  dal
proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una  misura  di
sicurezza diversa dalla confisca. 
      2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena
a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla
prova, nonche' la domanda di  oblazione  sono  proposte,  a  pena  di
decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui  al  comma  1.
Entro lo stesso termine, quando l'imputato e  il  pubblico  ministero
concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo
53 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  il  giudice,  se  non  e'
possibile decidere immediatamente, sospende il processo e  fissa  una
apposita udienza  non  oltre  sessanta  giorni,  dandone  contestuale
avviso  alle  parti  e  all'ufficio  di  esecuzione  penale   esterna
competente. Si applica, in quanto  compatibile,  l'articolo  545-bis,
comma 2. 
      3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza  di
non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di  cui
al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data
dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso  e  dispone
la restituzione del fascicolo del pubblico ministero. 
      4. Tra  la  data  del  provvedimento  e  la  data  fissata  per
l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a
venti giorni. 
      Art. 554-quater (Impugnazione della sentenza  di  non  luogo  a
procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere  possono
proporre appello: 
        a) il procuratore della Repubblica e il procuratore  generale
nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2; 
        b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato
che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. 
      2. La persona offesa puo' proporre appello  nei  soli  casi  di
nullita' previsti dall'articolo 552, comma 3. 
      3. Sull'impugnazione la corte di appello decide  in  camera  di
consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello
del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza,  fissa
la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da
quello che ha pronunciato la sentenza o  pronuncia  sentenza  di  non
luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.  In  caso
di appello dell'imputato, la corte,  se  non  conferma  la  sentenza,
pronuncia  sentenza  di  non  luogo  a  procedere  con  formula  piu'
favorevole all'imputato. 
      4. Contro la sentenza di non luogo a procedere  pronunciata  in
grado di appello possono ricorrere per  cassazione  l'imputato  e  il
procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a),  b)  e
c) del comma 1 dell'articolo 606. 
      5. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 611. 
      6. Sono inappellabili le sentenze  di  non  luogo  a  procedere
relative a reati puniti con  la  sola  pena  pecuniaria  o  con  pena
alternativa. 
      Art. 554-quinquies  (Revoca  della  sentenza  di  non  luogo  a
procedere). - 1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non  luogo  a
procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di  prova  che,  da
sole o  unitamente  a  quelle  gia'  acquisite,  possono  determinare
l'utile  svolgimento  del  giudizio,  il  giudice  su  richiesta  del
pubblico ministero dispone la revoca della sentenza. 
      2. Con la richiesta di revoca il pubblico  ministero  trasmette
alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle  nuove  fonti  di
prova. 
      3. Il giudice, se  non  dichiara  inammissibile  la  richiesta,
designa un difensore all'imputato che ne sia  privo,  fissa  la  data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso  al  pubblico
ministero, all'imputato, al difensore, alla  persona  offesa  e  alle
altre  parti  costituite.  Il  procedimento  si  svolge  nelle  forme
previste dall'articolo 127. 
      4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza  e  quando
revoca  la  sentenza  di  non  luogo  a  procedere  fissa   la   data
dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi  dell'articolo
554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui  all'articolo
554-ter,  comma  2,  sono  proposte,  a  pena  di  decadenza,   prima
dell'apertura del dibattimento. 
      5. Si applica l'articolo 437.»; 
    e) all'articolo 555: 
      1) alla rubrica, le parole: «di comparizione»  sono  sostituite
dalla seguente: «dibattimentale»; 
      2) al comma 1, le parole:  «di  comparizione»  sono  sostituite
dalla seguente: «dibattimentale»; 
      3) al comma 4, le parole: «Se deve procedersi  al  giudizio  le
parti» sono sostituite dalle seguenti: «Le parti» e dopo  le  parole:
«l'ammissione  delle   prove»   sono   inserite   le   seguenti:   «,
illustrandone  esclusivamente  l'ammissibilita',   ai   sensi   degli
articoli 189 e 190, comma 1»; 
    f) dopo l'articolo 558, e' inserito il seguente: 
      «Art. 558-bis  (Giudizio  immediato).  -  1.  Per  il  giudizio
immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto,
in quanto compatibili. 
      2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato  non
si  procede  all'udienza  predibattimentale  prevista   dall'articolo
554-bis». 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il testo degli articoli 550, 552 e 555 del
          codice di procedura penale, come  modificati  dal  presente
          decreto: 
                "Art. 550 (Casi di citazione diretta a  giudizio).  -
          1. Il pubblico ministero esercita l'azione  penale  con  la
          citazione  diretta  a  giudizio   quando   si   tratta   di
          contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena  della
          reclusione non superiore nel massimo a quattro anni  o  con
          la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 415 bis. Per la determinazione della  pena  si
          osservano le disposizioni dell'articolo 4. 
                2. Le disposizioni del comma  1  si  applicano  anche
          quando si procede per i reati previsti dagli articoli  336,
          337, 337- bis, primo e secondo  comma,  340,  terzo  comma,
          343, secondo comma, 348, terzo comma, 349,  secondo  comma,
          351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377- bis, 385, secondo
          comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la
          minaccia siano state commesse con armi o  da  piu'  persone
          riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467,  468,  493-ter,
          495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter,  527,  secondo  comma,
          556, 588, secondo comma, con esclusione  delle  ipotesi  in
          cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato
          lesioni gravi  o  gravissime,  590-bis,  611,  614,  quarto
          comma, 615, primo comma,  619,  secondo  comma,  625,  635,
          terzo comma, 640,  secondo  comma,  642,  primo  e  secondo
          comma, 646 e 648  del  codice  penale,  nonche'  quando  si
          procede per i reati previsti: 
                  a) dall'articolo  291-bis  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia  doganale,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
                  b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma,
          e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                  c) dagli articoli 82,  comma  1,  del  testo  unico
          delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
                  d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e  76,  commi
          1, 5, 7 e 8, del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159; 
                  e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto
          legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
                  f)  dagli  articoli  5,  comma  8-bis,  10,   comma
          2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis,  comma  9  del  testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                  g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis,  del  decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
                3. Se il pubblico ministero  ha  esercitato  l'azione
          penale con citazione diretta per un reato per il  quale  e'
          prevista l'udienza preliminare e la relativa  eccezione  e'
          proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma
          1, il giudice dispone con ordinanza la  trasmissione  degli
          atti al pubblico ministero." 
                "Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). - 1.  Il
          decreto di citazione a giudizio contiene: 
                  a)  le  generalita'  dell'imputato   o   le   altre
          indicazioni personali che valgono a  identificarlo  nonche'
          le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
          dei difensori; 
                  b)  l'indicazione  della  persona  offesa,  qualora
          risulti identificata; 
                  c) l'enunciazione del  fatto,  in  forma  chiara  e
          precisa, delle  circostanze  aggravanti  e  di  quelle  che
          possono comportare l'applicazione di misure  di  sicurezza,
          con l'indicazione dei relativi articoli di legge; 
                  d)  l'indicazione  del   giudice   competente   per
          l'udienza di  comparizione  predibattimentale  nonche'  del
          luogo,  del  giorno  e  dell'ora  della  comparizione,  con
          l'avvertimento  all'imputato  che  non   comparendo   sara'
          giudicato in assenza; 
                  e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di  nominare
          un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito
          da un difensore di ufficio; 
                  f)   l'avviso   che,   qualora   ne   ricorrano   i
          presupposti,  l'imputato,   entro   il   termine   di   cui
          all'articolo 554-ter, comma 2, puo' presentare le richieste
          previste  dagli  articoli  438,  444   e   464-bis   ovvero
          presentare domanda di oblazione; 
                  g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini
          preliminari e' depositato nella cancelleria del  giudice  e
          che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne
          visione e di estrarne copia; 
                  h)  la  data  e  la  sottoscrizione  del   pubblico
          ministero e dell'ausiliario che lo assiste; 
                  h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona  offesa
          hanno facolta' di accedere  a  un  programma  di  giustizia
          riparativa. 
                1-bis. ABROGATO. 
                1-ter.  Qualora  si  proceda  per  taluni  dei  reati
          previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice  penale
          e per i reati previsti dall'articolo 590-bis  del  medesimo
          codice, la data di comparizione di cui al comma 1,  lettera
          d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del
          decreto. 
                2.  Il  decreto  e'  nullo  se  l'imputato   non   e'
          identificato  in  modo  certo  ovvero   se   manca   o   e'
          insufficiente l'indicazione di uno dei  requisiti  previsti
          dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il  decreto  e'
          altresi' nullo se non  e'  preceduto  dall'avviso  previsto
          dall'articolo 415-bis, nonche'  dall'invito  a  presentarsi
          per rendere l'interrogatorio ai  sensi  dell'articolo  375,
          comma 3, qualora la persona  sottoposta  alle  indagini  lo
          abbia richiesto entro il termine di  cui  al  comma  3  del
          medesimo articolo 415-bis. 
                3. Il decreto di citazione e' notificato, a  pena  di
          nullita', all'imputato,  al  suo  difensore  e  alla  parte
          offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata  per
          l'udienza di comparizione predibattimentale.  Nei  casi  di
          urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e'
          ridotto a quarantacinque giorni. 
                4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico
          ministero nella segreteria." 
                "Art.  553  (Trasmissione  degli  atti   al   giudice
          dell'udienza di comparizione predibattimentale).  -  1.  Il
          pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e
          lo  trasmette  al  giudice,  unitamente  al  fascicolo  del
          pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente
          dopo la notificazione." 
                "Art.  555  (Udienza  dibattimentale  a  seguito   di
          citazione diretta). - 1. Almeno sette  giorni  prima  della
          data fissata per l'udienza dibattimentale, le parti devono,
          a pena di inammissibilita', depositare  in  cancelleria  le
          liste dei testimoni, periti o  consulenti  tecnici  nonche'
          delle persone indicate nell'articolo 210 di  cui  intendono
          chiedere l'esame. 
                2. ABROGATO. 
                3. ABROGATO. 
                4. Le parti, dopo la dichiarazione  di  apertura  del
          dibattimento, indicano i  fatti  che  intendono  provare  e
          chiedono   l'ammissione    delle    prove,    illustrandone
          esclusivamente l'ammissibilita', ai  sensi  degli  articoli
          189 e 190, comma 1; inoltre, le  parti  possono  concordare
          l'acquisizione al fascicolo per  il  dibattimento  di  atti
          contenuti nel fascicolo  del  pubblico  ministero,  nonche'
          della    documentazione    relativa    all'attivita'     di
          investigazione difensiva. 
                5. Per tutto cio' che non e'  espressamente  previsto
          si osservano le disposizioni contenute nel  libro  settimo,
          in quanto compatibili.".