Art. 35 Prove d'esame 1. Le prove d'esame del concorso consistono in una prova scritta e in una prova orale. 2. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste nella stesura di un elaborato su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale. 3. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; b) nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. 4. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'informatica. 5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 6. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretto a verificare la preparazione nell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio. 7. Alla prova orale sono ammessi i candidati che conseguono una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta. 8. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale. 9. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.