Art. 35 
 
                            Prove d'esame 
 
  1. Le prove d'esame del concorso consistono in una prova scritta  e
in una prova orale. 
  2. La prova scritta, della durata  massima  di  sei  ore,  consiste
nella stesura di un elaborato su elementi di diritto penale ovvero di
diritto processuale penale,  con  eventuali  riferimenti  al  diritto
costituzionale. 
  3. La prova orale, oltre che  sulle  materie  oggetto  della  prova
scritta, ivi compresi gli elementi di diritto  costituzionale,  verte
sulle seguenti materie: 
    a) nozioni di diritto amministrativo,  con  particolare  riguardo
alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; 
    b) nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone,
la famiglia, i  diritti  reali,  le  obbligazioni  e  la  tutela  dei
diritti. 
  4. La prova orale comprende anche l'accertamento  della  conoscenza
della lingua inglese e dell'informatica. 
  5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera  consiste
nella  traduzione  di  un  testo,  dall'inglese  all'italiano,  senza
l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 
  6. L'accertamento della conoscenza dell'informatica  e'  diretto  a
verificare la preparazione nell'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in  linea  con  gli  standard
europei e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di  utilizzo
dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio. 
  7. Alla prova orale sono ammessi i  candidati  che  conseguono  una
votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta. 
  8.  L'ammissione  alla  prova  orale  con  l'indicazione  del  voto
conseguito nella prova scritta  e'  comunicata  al  candidato  almeno
venti giorni prima della data della prova orale. 
  9. La  prova  orale  e'  superata  se  il  candidato  consegue  una
votazione non inferiore a diciotto trentesimi.