Art. 36 Titoli valutabili 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 2; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, fino a punti 1,5; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2,5; 5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1; 6) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 1; 7) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI: pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 8.
Note all'art. 36: - Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda nelle note all'art. 27.