Art. 36 
 
                          Titoli valutabili 
 
  1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei  concorsi  pubblici
per l'accesso al ruolo degli ispettori, le  categorie  di  titoli  da
ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna
di esse, sono stabiliti come segue: 
    A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa  nelle
seguenti sotto-categorie: 
      1)  diploma  di   laurea   conseguito   presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, ulteriore rispetto a quello  propedeutico  al  conseguimento
della laurea magistrale, specialistica  ed  equipollenti  di  cui  al
numero 2, fino a punti 2; 
      2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita
presso  un'istituzione  universitaria  statale  o   riconosciuta   in
conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 
      3) diplomi  di  specializzazione  universitaria,  attestati  di
frequenza  di  corsi  di  aggiornamento,   di   perfezionamento,   di
qualificazione successive al  conseguimento  della  laurea  o  master
rilasciati da istituzioni universitarie statali o  da  un'istituzione
statale, da un ente pubblico o  da  un  istituto  riconosciuto  dallo
Stato, fino a punti 1,5; 
      4)  dottorato  di  ricerca  conseguito  presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuto in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 2,5; 
      5)   abilitazione   all'insegnamento   o    all'esercizio    di
professioni, fino a punti 1; 
      6)  conoscenza  di  una  o  piu'  lingue   straniere,   diversa
dall'inglese,  certificata  da  parte  di  Enti  certificatori  delle
competenze   in   lingua   straniera   riconosciuti   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 1; 
      7)  conoscenza  certificata  delle  procedure  e  dei   sistemi
informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino  a
punti 1. 
    B) CATEGORIA  TITOLI  PROFESSIONALI:  pubblicazioni  scientifiche
nelle materie oggetto delle prove  concorsuali,  che  siano  conformi
alle disposizioni vigenti e che rechino  un  contributo  apprezzabile
alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo  67
del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957,  fino  a
punti 8. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Per il testo dell'art. 67 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione
          del testo unico  delle  disposizioni  sullo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda
          nelle note all'art. 27.