Art. 37 
 
Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo ai  principi  della  radioprotezione  per  le  misure
  correttive e protettive 
 
  1. All'articolo 199, comma 2, del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole: «di cui all'articolo  146,  comma  8.»  sono
sostituite dalle seguenti: «su proposta dei Ministri dell'ambiente  e
della sicurezza  energetica  e  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
sentiti ISIN, INL, INAIL e ISS.». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta l'art. 199 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 199 (Principi della radioprotezione per le misure
          correttive e protettive (direttiva  2013/59  Euratom,  art.
          100; decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  art.
          126-bis)).  -  1.  Ai  fini  delle  decisioni   in   merito
          all'attuazione delle misure correttive e  protettive  nelle
          situazioni di esposizione esistente  di  cui  all'art.  198
          sono rispettati i seguenti principi: 
              a) le decisioni che introducono o modificano una via di
          esposizione  nelle  situazioni  di  esposizione  esistente,
          devono essere giustificate nel senso che  devono  apportare
          piu' benefici che danni; 
              b)  il  tipo,  l'ampiezza  e  la  durata  delle  misure
          correttive e protettive  sono  ottimizzati  allo  scopo  di
          mantenere l'entita' delle dosi individuali, la probabilita'
          dell'esposizione e il numero di individui esposti al minimo
          ragionevolmente  possibile,  tenendo   conto   di   fattori
          economici e sociali; 
              c) l'ottimizzazione della protezione si applica in  via
          prioritaria alle esposizioni al di  sopra  dei  livelli  di
          riferimento di cui all'allegato XXXV e  continua  a  essere
          messa in atto al di sotto di detti  livelli,  anche  tenuto
          conto  delle  valutazioni  e  dell'efficacia  delle  misure
          correttive e protettive attuate; 
              d) i livelli di riferimento in termini di dose, di  cui
          all'allegato  XXXV,   sono   utilizzati   ai   fini   della
          programmazione e  dell'eventuale  attuazione  delle  misure
          correttive e protettive. Detti  livelli  non  costituiscono
          limiti di dose. 
              2. Nei casi previsti dall'art. 36 della  legge  n.  234
          del  2012  le  disposizioni   dell'allegato   XXXV   aventi
          contenuto tecnico possono essere modificate con decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  dei
          Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della
          salute, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e il Dipartimento della protezione civile
          della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti  ISIN,
          INL, INAIL e ISS.».