Art. 38 
 
Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo all'attuazione delle misure correttive e protettive 
 
  1. All'articolo 202, comma 3, del  decreto  legislativo  31  luglio
2020,  n.  101,  la  parola  «capi»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Titoli». 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta l'art. 202 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  202  (Attuazione  delle  misure   correttive   e
          protettive (direttiva 2013/59 Euratom,  art.  102;  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 126  -bis)).  -  1.
          Nelle situazioni che comportano un'esposizione esistente di
          cui  all'art.  200,  comma  1,  il   Prefetto   assume   il
          coordinamento delle attivita' spettanti ai soggetti  tenuti
          all'attuazione delle misure correttive e protettive, di cui
          all'art. 201, avvalendosi della commissione di cui all'art.
          201, comma 2. 
              2.   L'attuazione   delle   strategie   correttive    e
          protettive, prevede periodicamente: 
              a)  di  valutare  le  eventuali  misure  correttive   e
          protettive  disponibili  per  conseguire  gli  obiettivi  e
          l'efficienza delle misure pianificate e realizzate; 
              b) di fornire alle popolazioni esposte informazioni sui
          potenziali rischi sanitari e sui mezzi a  disposizione  per
          ridurre, se necessario, la relativa esposizione; 
              c) di fornire le  indicazioni  per  la  gestione  delle
          esposizioni a livello individuale o locale. 
              3. Alle situazioni  di  esposizione  esistente  per  le
          quali  e'  superato  il  livello  di  riferimento  di   cui
          all'allegato   XXXV   ed   e'   possibile   attribuire   la
          responsabilita' giuridica a  un  determinato  soggetto,  si
          applicano le disposizioni di cui ai Titoli XI e  XII  e  il
          soggetto  responsabile  e'  tenuto  a  darne  notifica   al
          Prefetto. 
              4. In ogni caso ai lavoratori  impegnati  nelle  misure
          correttive e protettive relative alle esposizioni di cui al
          comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI.".