Art. 38 Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'attuazione delle misure correttive e protettive 1. All'articolo 202, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la parola «capi» e' sostituita dalla seguente: «Titoli».
Note all'art. 38: - Si riporta l'art. 202 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 202 (Attuazione delle misure correttive e protettive (direttiva 2013/59 Euratom, art. 102; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 126 -bis)). - 1. Nelle situazioni che comportano un'esposizione esistente di cui all'art. 200, comma 1, il Prefetto assume il coordinamento delle attivita' spettanti ai soggetti tenuti all'attuazione delle misure correttive e protettive, di cui all'art. 201, avvalendosi della commissione di cui all'art. 201, comma 2. 2. L'attuazione delle strategie correttive e protettive, prevede periodicamente: a) di valutare le eventuali misure correttive e protettive disponibili per conseguire gli obiettivi e l'efficienza delle misure pianificate e realizzate; b) di fornire alle popolazioni esposte informazioni sui potenziali rischi sanitari e sui mezzi a disposizione per ridurre, se necessario, la relativa esposizione; c) di fornire le indicazioni per la gestione delle esposizioni a livello individuale o locale. 3. Alle situazioni di esposizione esistente per le quali e' superato il livello di riferimento di cui all'allegato XXXV ed e' possibile attribuire la responsabilita' giuridica a un determinato soggetto, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli XI e XII e il soggetto responsabile e' tenuto a darne notifica al Prefetto. 4. In ogni caso ai lavoratori impegnati nelle misure correttive e protettive relative alle esposizioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI.".