Art. 39 
 
Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di
  consumo 
 
  1. All'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. In  caso  di  comprovata  giustificazione,  con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica e sentito l'ISIN, possono essere  concesse
deroghe ai divieti di cui al comma 1, anche disponendo  se  del  caso
limitazioni sui livelli di concentrazione di attivita', per specifici
o singoli beni di consumo, nel rispetto dei principi generali di  cui
agli articoli 1 e 199.» 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta l'art. 203 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 203 (Disposizioni particolari per taluni tipi  di
          beni  di  consumo  (direttiva  2013/59  Euratom,  art.  21;
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art.  126-bis)).
          -  1.  E'  vietato  mettere  in   circolazione,   produrre,
          impiegare,  manipolare,  importare  o  comunque   detenere,
          quando tali attivita' sono svolte a fini commerciali: 
              a) beni di consumo che contengono radionuclidi naturali
          e derivano dalle attivita'  di  cui  all'art.  20,  le  cui
          concentrazioni di attivita' sono tali  da  determinare  una
          dose annuale alla popolazione superiore al  valore  di  cui
          all'allegato XXXV lettera d); 
              b) beni di consumo, a esclusione di alimenti, mangimi e
          acqua potabile,  che  contengono  radionuclidi  artificiali
          provenienti dalle aree contaminate  di  cui  all'art.  198,
          comma 1, lettera a) le cui concentrazione di attivita' sono
          tali da  determinare  una  dose  annuale  alla  popolazione
          superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera d). 
              2. In caso di comprovata giustificazione,  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e   sentito
          l'ISIN, possono essere concesse deroghe ai divieti  di  cui
          al comma 1, anche disponendo se del  caso  limitazioni  sui
          livelli di concentrazione di  attivita',  per  specifici  o
          singoli beni di consumo, nel rispetto dei principi generali
          di cui agli articoli 1 e 199.".