Art. 39 Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo 1. All'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentito l'ISIN, possono essere concesse deroghe ai divieti di cui al comma 1, anche disponendo se del caso limitazioni sui livelli di concentrazione di attivita', per specifici o singoli beni di consumo, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 1 e 199.»
Note all'art. 39: - Si riporta l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 203 (Disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo (direttiva 2013/59 Euratom, art. 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 126-bis)). - 1. E' vietato mettere in circolazione, produrre, impiegare, manipolare, importare o comunque detenere, quando tali attivita' sono svolte a fini commerciali: a) beni di consumo che contengono radionuclidi naturali e derivano dalle attivita' di cui all'art. 20, le cui concentrazioni di attivita' sono tali da determinare una dose annuale alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera d); b) beni di consumo, a esclusione di alimenti, mangimi e acqua potabile, che contengono radionuclidi artificiali provenienti dalle aree contaminate di cui all'art. 198, comma 1, lettera a) le cui concentrazione di attivita' sono tali da determinare una dose annuale alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera d). 2. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentito l'ISIN, possono essere concesse deroghe ai divieti di cui al comma 1, anche disponendo se del caso limitazioni sui livelli di concentrazione di attivita', per specifici o singoli beni di consumo, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 1 e 199.".