Art. 40 
 
Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo 
 
  1. All'articolo 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole «comma 4» sono sostituite
dalle  seguenti:  «comma  3»  e  le  parole  «nell'Allegato  I»  sono
sostituite dalle seguenti: «nella Tabella I-1A dell'Allegato I»; 
    b) al  comma  3,  le  parole  «comma  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta l'art. 204 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  204.  Rinvenimento  di   materiale   radioattivo
          (direttiva 2013/59 Euratom, art. 94; decreto legislativo 17
          marzo 1995, n. 230, art. 126-bis). 
              1. Il presente articolo si applica alle  situazioni  di
          esposizione esistente di cui all'art. 198, comma 1, lettera
          b)  ovvero  a  situazioni  di  rinvenimento  di   materiale
          radioattivo non altrove disciplinato dal presente decreto. 
              2. Ferme restando le disposizioni degli articoli  45  e
          202, comma 3, nel  caso  in  cui  l'origine  dei  materiali
          radioattivi sia riconducibile a  una  pratica,  i  suddetti
          materiali non sono soggetti al  regime  autorizzatorio  del
          presente  decreto  e  possono  essere  allontanati  se   la
          concentrazione di attivita'  rispetta  i  valori  stabiliti
          nella Tabella I-1A dell'Allegato I. Nei casi di superamento
          di tali valori, la medesima  condizione  ricorre  se  viene
          dimostrato  il  rispetto  del  criterio  di  non  rilevanza
          radiologica di cui all'Allegato I. 
              3. Ferme restando le disposizioni degli articoli  26  e
          202, comma 3, nel  caso  in  cui  i  materiali  radioattivi
          contengano radionuclidi di  origine  naturale  e  non  sono
          stati  utilizzati  per  le  loro  proprieta'   radioattive,
          fissili  o   fertili,   non   sono   soggetti   al   regime
          autorizzatorio del presente decreto e sono  allontanati  se
          hanno concentrazioni di attivita' minori o uguali ai valori
          stabiliti nell'Allegato II ovvero, in caso  di  superamento
          di detti valori, sia rispettato il livello di esenzione  di
          dose  efficace  per  l'individuo  rappresentativo  di   cui
          all'Allegato II. 
              4. Il soggetto responsabile dell'attivita'  all'interno
          della  quale  avviene   il   rinvenimento   del   materiale
          radioattivo verifica le condizioni di cui ai commi  2  e  3
          avvalendosi dell'esperto di  radioprotezione.  Negli  altri
          casi di rinvenimento tale onere e' a carico  dell'ARPA/APPA
          per le funzioni tecniche e di valutazione della dose. 
              5. Il soggetto di cui al comma 4 e' tenuto a comunicare
          preventivamente al Prefetto  e  agli  organi  di  vigilanza
          competenti per territorio  l'allontanamento  del  materiale
          radioattivo che soddisfa i criteri di cui ai commi 2 e 3. 
              6. Nei casi in cui il  materiale  radioattivo  che  non
          soddisfa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e'  introdotto
          nel territorio nazionale da soggetti  con  sede  o  stabile
          organizzazione  fuori  dal   territorio   italiano,   anche
          appartenenti  a  Stati  membri  dell'Unione   europea,   il
          Prefetto adotta, valutate le  circostanze  del  caso  e  in
          relazione alle necessita' di tutela della  popolazione  dai
          rischi  di  esposizione  e  di  tutela   dell'ambiente,   i
          provvedimenti  opportuni  ivi  compreso   il   rinvio   del
          materiale radioattivo o il respingimento dell'intero carico
          o di parte di esso al soggetto responsabile dell'invio  del
          carico stesso in Italia. Il soggetto estero e' responsabile
          anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio  del
          materiale radioattivo o del carico medesimo.  Il  Prefetto,
          con la collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  che
          provvede a  informare,  della  restituzione  del  materiale
          radioattivo o del carico alla  competente  autorita'  dello
          Stato responsabile dell'invio.".