Art. 35
Disposizioni in materia di digitalizzazione
del processo civile e degli atti processuali
1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e
documenti originali formati in origine su supporto analogico,
depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con
provvedimento decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un
anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione
previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale,
ne attesta la conformita' all'originale e le inserisce nel fascicolo
informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente il processo civile telematico.
In tali casi, si puo' procedere alla distruzione degli originali
analogici, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro
della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»;
b) al comma 5, le parole: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto
previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri».
2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto ((dal comma
4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo)), e' adottato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, ((di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Nei procedimenti davanti al
giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di
cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole
«da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza
ha luogo con modalita' telematiche.».
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le
disposizioni di cui al comma 3 ((del presente articolo)) hanno
effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai
procedimenti gia' pendenti a quella data.