Art. 35 
 
             Disposizioni in materia di digitalizzazione 
            del processo civile e degli atti processuali 
 
  1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di  cui
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Le copie per immagine su supporto  informatico  di  atti  e
documenti  originali  formati  in  origine  su  supporto   analogico,
depositati   in   procedimenti   giudiziari   civili   definiti   con
provvedimento decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un
anno, sono idonee ad ((assolvere  agli  obblighi))  di  conservazione
previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la  firma  digitale,
ne attesta la conformita' all'originale e le inserisce nel  fascicolo
informatico  nel  rispetto  della   normativa   anche   regolamentare
concernente il processo civile telematico. 
  In tali casi, si puo' procedere alla  distruzione  degli  originali
analogici, secondo le modalita' previste  con  decreto  del  Ministro
della giustizia, sentiti  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»; 
    b) al comma  5,  le  parole:  «Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto
previsto dal comma 4-bis, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri». 
  2. Il decreto del Ministro della  giustizia  previsto  ((dal  comma
4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo)), e' adottato
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie,  ((di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)), sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al primo  comma,  le  parole:  «Nei  procedimenti  davanti  al
giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte  di
cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole
«da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza
ha luogo con modalita' telematiche.». 
  4.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  3,  secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  le
disposizioni di cui  al  comma  3  ((del  presente  articolo))  hanno
effetto a decorrere dal  1°  marzo  2023  e  si  applicano  anche  ai
procedimenti gia' pendenti a quella data.