Art. 36
Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico
nei procedimenti di volontaria giurisdizione
1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone
fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli
atti processuali e i documenti con modalita' telematiche avvalendosi
del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici, nonche' delle apposite ((specifiche tecniche adottate ai
sensi del comma 4 dal direttore generale)) per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito
si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. Gli atti processuali
e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi
all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio
giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica
certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della
giustizia. Tale indirizzo non e' inserito nel registro generale degli
indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.
2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito
in modalita' telematiche di atti processuali e documenti, la parte il
cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da
pubblici elenchi puo' altresi' manifestare la volonta' di ricevere le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per
gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso.
3. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare il
Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e
gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.
4. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le
specifiche tecniche di cui al comma 1.