Art. 38
Disposizioni in materia di crisi di impresa
1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del
((codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al)) decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle entrate puo'
concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di
comprovata e grave situazione di difficolta' dell'impresa
rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo
25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto.
2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei
contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a)
e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14, si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al
momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore puo'
depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3,
lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa
ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale
attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della
presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni
medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a
tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del
presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.
4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria
prevista dall'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, e' rinviata di diciotto mesi a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.