Art. 39 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
 
  1. All'articolo 51 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «di durata biennale» sono soppresse; 
  b) al comma 3-bis, le parole: «Il Direttore generale delle  risorse
materiali, dei beni e dei servizi» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Il Ministero della giustizia» e le parole «,  sentito  il  Direttore
generale della giustizia penale,» sono soppresse.