Art. 39
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «di durata biennale» sono soppresse;
b) al comma 3-bis, le parole: «Il Direttore generale delle risorse
materiali, dei beni e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Ministero della giustizia» e le parole «, sentito il Direttore
generale della giustizia penale,» sono soppresse.