Art. 40 
 
           Disposizioni in materia di giustizia tributaria 
 
  1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei mesi  dalla  data
di pubblicazione  del  bando  per  la  procedura  di  interpello,  il
Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria  pubblica  la
graduatoria finale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  il  15
marzo 2023 il Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria
pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello»; 
  ((b) all'articolo 8, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. In sede di prima applicazione della  presente  legge,  ai  fini
della  sua  migliore  implementazione,  entro  trenta  giorni   dalla
pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7,  sono
indette le elezioni  del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria che, in ogni caso, hanno luogo  non  oltre  il  31  maggio
2023.  Sono  eleggibili  nella  componente  togata  i  soli   giudici
tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che  siano
magistrati tributari sono, per la durata del  mandato  in  Consiglio,
collocati fuori ruolo. Il presidente e' eletto nella prima seduta,  a
maggioranza assoluta dei  componenti  del  Consiglio,  fra  i  membri
eletti dal Parlamento».)) 
  2.  All'articolo  4-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole:  «3.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La  disposizione  del  primo
periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere  dal  1°  luglio
2023. 
  3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero  dei
giudizi pendenti dinnanzi  alla  Corte  di  Cassazione  di  cui  alla
Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione  1,  Componente  1,
Asse 2, del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  mediante  la
riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di
legittimita' ai sensi dell'articolo 1,  comma  198,  della  legge  29
dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo  291  del  codice  di  procedura
civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando  gli  oneri  posti  a
carico del contribuente, provvede a depositare  entro  il  31  luglio
2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco  delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197  del
medesimo articolo 1. 
  4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di  cui  al  comma  3
mediante la riduzione dei tempi per la  dichiarazione  di  estinzione
dei giudizi di legittimita' ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della
legge 31 agosto 2022, n. 130,  e  dell'articolo  391  del  codice  di
procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando  gli  oneri
posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al  comma
11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31  marzo
2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti,  nonche'  dell'assenza  di
provvedimento di diniego. 
  ((4-bis. In sede di prima applicazione,  gli  incarichi  in  essere
all'atto del definitivo transito, se  svolti  presso  amministrazioni
che realizzano o autorizzano interventi  finanziati  in  tutto  o  in
parte con le risorse previste dal  PNRR,  dal  PNC  e  dai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione  europea,  restano  in
ogni  caso   ultimabili   sino   alla   scadenza   naturale,   previa
autorizzazione del relativo organo di autogoverno.)) 
  5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica.