Art. 40
Disposizioni in materia di giustizia tributaria
1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la
graduatoria finale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15
marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello»;
((b) all'articolo 8, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini
della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono
indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio
2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici
tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano
magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio,
collocati fuori ruolo. Il presidente e' eletto nella prima seduta, a
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri
eletti dal Parlamento».))
2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «3.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La disposizione del primo
periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio
2023.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei
giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla
Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1, Componente 1,
Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la
riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di
legittimita' ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29
dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 291 del codice di procedura
civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a
carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 luglio
2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del
medesimo articolo 1.
4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al comma 3
mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione
dei giudizi di legittimita' ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della
legge 31 agosto 2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di
procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri
posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al comma
11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31 marzo
2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti, nonche' dell'assenza di
provvedimento di diniego.
((4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere
all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni
che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in
parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in
ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa
autorizzazione del relativo organo di autogoverno.))
5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.