Art. 38 
 
             Disposizioni in materia di crisi di impresa 
 
  1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo  25-bis,  comma  4,  del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,  di  cui  al  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  l'Agenzia  delle  entrate  puo'
concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate  in  caso  di
comprovata   e   grave   situazione   di   difficolta'   dell'impresa
rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo  articolo
25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto. 
  2. Dalla data della pubblicazione nel registro  delle  imprese  dei
contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a)
e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio  2019,
n. 14, si  applica  l'articolo  26,  comma  3-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata,  al
momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo  17  del
decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,  l'imprenditore  puo'
depositare, in luogo  delle  certificazioni  previste  dal  comma  3,
lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa
ai sensi dell'articolo 46 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  con  la  quale
attesta  di  avere  richiesto,  almeno  dieci  giorni   prima   della
presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le  certificazioni
medesime. Le disposizioni di cui al  primo  periodo  si  applicano  a
tutte le istanze presentate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023. 
  4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria
prevista dall'articolo 199,  comma  1,  del  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, e' rinviata di diciotto  mesi  a  partire  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli articoli 17, 23, 25-bis,  comma  4,  e
          199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.
          14 (Codice  della  crisi  d'impresa  e  dell'insolvenza  in
          attuazione della legge 19  ottobre  2017,  n.  155),  cosi'
          recita: 
                «Art. 17 (Accesso alla composizione negoziata  e  suo
          funzionamento).  -  1.  L'istanza  di  nomina  dell'esperto
          indipendente   e'   presentata   tramite   la   piattaforma
          telematica di cui all'articolo 13 mediante la  compilazione
          di un modello, ivi disponibile, contenente le  informazioni
          utili  ai   fini   della   nomina   e   dello   svolgimento
          dell'incarico da parte dell'esperto nominato. 
                2. Il contenuto del modello di  cui  al  comma  1  e'
          definito con il decreto dirigenziale  del  Ministero  della
          giustizia di cui all'articolo 13, comma 2. 
                3. L'imprenditore,  al  momento  della  presentazione
          dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica: 
                  a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non gia'
          depositati presso l'ufficio  del  registro  delle  imprese,
          oppure,  per  gli  imprenditori  che  non  sono  tenuti  al
          deposito  dei  bilanci,  le  dichiarazioni  dei  redditi  e
          dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta,  nonche'  una
          situazione patrimoniale  e  finanziaria  aggiornata  a  non
          oltre   sessanta   giorni   prima    della    presentazione
          dell'istanza; 
                  b) un progetto  di  piano  di  risanamento  redatto
          secondo le indicazioni della  lista  di  controllo  di  cui
          all'articolo  13,  comma  2,  e  una  relazione  chiara   e
          sintetica sull'attivita' in concreto esercitata recante  un
          piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative
          che intende adottare; 
                  c) l'elenco dei creditori,  con  l'indicazione  dei
          rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza  di
          diritti reali e personali di garanzia; 
                  d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46
          del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
          sulla  pendenza,  nei  suoi  confronti,  di   ricorsi   per
          l'apertura   della   liquidazione    giudiziale    o    per
          l'accertamento   dello   stato   di   insolvenza   e    una
          dichiarazione con la quale attesta di non avere  depositato
          ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle  ipotesi  di
          cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3; 
                  e) il certificato unico dei debiti tributari di cui
          all'articolo 364, comma 1; 
                  f) la situazione  debitoria  complessiva  richiesta
          all'Agenzia delle entrate-Riscossione; 
                  g) il certificato dei  debiti  contributivi  e  per
          premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1; 
                  h) un estratto delle  informazioni  presenti  nella
          Centrale  dei  rischi  gestita  dalla  Banca  d'Italia  non
          anteriore  di  tre   mesi   rispetto   alla   presentazione
          dell'istanza. 
                4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il
          possesso delle competenze e della disponibilita'  di  tempo
          necessarie per  lo  svolgimento  dell'incarico,  entro  due
          giorni lavorativi dalla ricezione  della  nomina,  comunica
          all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce
          nella piattaforma la dichiarazione di  accettazione  e  una
          dichiarazione resa ai sensi dell'articolo  47  del  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  sul
          possesso dei requisiti di indipendenza di cui  all'articolo
          16,  comma  1.  In  caso  contrario  ne  da'  comunicazione
          riservata al soggetto che l'ha  nominato  perche'  provveda
          alla sua sostituzione. L'esperto non puo' assumere piu'  di
          due incarichi contemporaneamente. 
                5. L'esperto,  accettato  l'incarico,  convoca  senza
          indugio l'imprenditore  per  valutare  l'esistenza  di  una
          concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce  delle
          informazioni  assunte  dall'organo  di  controllo   e   dal
          revisore legale, ove in  carica.  L'imprenditore  partecipa
          personalmente e puo'  farsi  assistere  da  consulenti.  Se
          ritiene che le prospettive  di  risanamento  sono  concrete
          l'esperto incontra le altre parti interessate  al  processo
          di  risanamento  e  prospetta  le  possibili  strategie  di
          intervento  fissando  i  successivi  incontri  con  cadenza
          periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete  prospettive
          di  risanamento,  all'esito  della  convocazione  o  in  un
          momento    successivo,    l'esperto    ne    da'    notizia
          all'imprenditore e al segretario generale della  camera  di
          commercio  che  dispone  l'archiviazione  dell'istanza   di
          composizione negoziata entro  i  successivi  cinque  giorni
          lavorativi.  Nel  corso  delle  trattative  l'esperto  puo'
          invitare le parti a rideterminare, secondo buona  fede,  il
          contenuto  dei  contratti  ad   esecuzione   continuata   o
          periodica ovvero ad esecuzione differita se la  prestazione
          e'  divenuta  eccessivamente  onerosa  o  se  e'   alterato
          l'equilibrio  del  rapporto  in  ragione   di   circostanze
          sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare  tra  loro
          per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare  le
          prestazioni alle mutate condizioni. 
                6.  Entro  tre  giorni  dalla   comunicazione   della
          convocazione  le  parti  possono  presentare   osservazioni
          sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della
          camera di commercio il quale riferisce senza  indugio  alla
          commissione perche',  valutate  le  circostanze  esposte  e
          sentito l'esperto, se lo ritiene  opportuno  provveda  alla
          sua  sostituzione  entro   i   successivi   cinque   giorni
          lavorativi. Allo stesso  modo  la  commissione  procede  se
          l'imprenditore   e   le   parti    interessate    formulano
          osservazioni sull'operato dell'esperto. 
                7. L'incarico dell'esperto si considera concluso  se,
          decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina,
          le parti non hanno individuato,  anche  a  seguito  di  sua
          proposta, una soluzione adeguata per il  superamento  delle
          condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. L'incarico puo'
          proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le
          parti lo  richiedono  e  l'esperto  vi  acconsente,  oppure
          quando la prosecuzione dell'incarico e' resa necessaria dal
          ricorso  dell'imprenditore  al  tribunale  ai  sensi  degli
          articoli 19 e 22. In caso di  sostituzione  dell'esperto  o
          nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di
          cui al primo periodo decorre  dall'accettazione  del  primo
          esperto nominato. 
                8. Al  termine  dell'incarico  l'esperto  redige  una
          relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica
          all'imprenditore e, in caso  di  concessione  delle  misure
          protettive e cautelari di cui agli articoli  18  e  19,  al
          giudice che le ha  emesse,  che  ne  dichiara  cessati  gli
          effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo  periodo,
          l'esperto ne da' comunicazione al segretario generale della
          camera di commercio  per  l'archiviazione  dell'istanza  di
          composizione negoziata. 
                9. In caso di archiviazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1,  l'imprenditore  non  puo'  presentare  una  nuova
          istanza   prima   di   un   anno   dall'archiviazione.   Se
          l'archiviazione e' richiesta dall'imprenditore con  istanza
          depositata con le modalita' previste nel comma 1 entro  due
          mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine di  cui  al
          primo periodo e' ridotto, per una  sola  volta,  a  quattro
          mesi. 
                10. Ai costi che gravano sulle  camere  di  commercio
          per  consentire  il  funzionamento   della   procedura   di
          composizione  negoziata  per  la  soluzione   della   crisi
          d'impresa si provvede  mediante  il  versamento,  a  carico
          dell'impresa  che  propone   l'istanza,   di   diritti   di
          segreteria determinati  ai  sensi  dell'articolo  18  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580.». 
                «Art. 23 (Conclusione delle trattative). - 1.  Quando
          e' individuata una soluzione idonea  al  superamento  della
          situazione di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  le  parti
          possono, alternativamente: 
                  a)  concludere  un  contratto,  con  uno   o   piu'
          creditori, che produce  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          25-bis, comma 1, se, secondo la relazione  dell'esperto  di
          cui all'articolo 17, comma 8, e' idoneo  ad  assicurare  la
          continuita' aziendale per un periodo non  inferiore  a  due
          anni; 
                  b) concludere la convenzione di  moratoria  di  cui
          all'articolo 62; 
                  c)    concludere    un     accordo     sottoscritto
          dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce
          gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera  d),
          e 324. Con la  sottoscrizione  dell'accordo  l'esperto  da'
          atto che il piano di risanamento  appare  coerente  con  la
          regolazione della crisi o dell'insolvenza. 
                2. Se all'esito delle trattative non  e'  individuata
          una soluzione tra quelle di cui al comma 1,  l'imprenditore
          puo', in alternativa: 
                  a) predisporre il piano attestato di risanamento di
          cui all'articolo 56; 
                  b)  domandare  l'omologazione  di  un  accordo   di
          ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57,  60
          e 61. La percentuale  di  cui  all'articolo  61,  comma  2,
          lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento
          dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto; 
                  c) proporre la domanda di  concordato  semplificato
          per la liquidazione  del  patrimonio  di  cui  all'articolo
          25-sexies; 
                  d) accedere ad uno degli strumenti  di  regolazione
          della crisi e  dell'insolvenza  disciplinati  dal  presente
          codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.   39.
          L'imprenditore agricolo puo' accedere agli strumenti di cui
          all'articolo 25-quater, comma 4.». 
                «Art. 25-bis (Misure premiali). - (Omissis). 
                4.  In  caso  di  pubblicazione  nel  registro  delle
          imprese del contratto di  cui  all'articolo  23,  comma  1,
          lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1,
          lettera    c),    l'Agenzia    delle    entrate     concede
          all'imprenditore che lo richiede, con istanza  sottoscritta
          anche dall'esperto, un  piano  di  rateazione  fino  ad  un
          massimo di settantadue rate mensili delle  somme  dovute  e
          non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute  alla
          fonte operate in qualita' di sostituto  d'imposta,  imposta
          sul valore aggiunto e  imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive  non  ancora  iscritte  a  ruolo,   e   relativi
          accessori.  Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  19  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  La
          sottoscrizione     dell'esperto      costituisce      prova
          dell'esistenza della  temporanea  situazione  di  obiettiva
          difficolta'.  L'imprenditore  decade  automaticamente   dal
          beneficio della rateazione  anche  in  caso  di  successivo
          deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso  di
          apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della
          liquidazione controllata o di accertamento dello  stato  di
          insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una
          sola rata alla sua scadenza. 
                (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 26, comma 3-bis,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), cosi' recita: 
                «Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
          - (Omissis). 
                3-bis. La disposizione di cui al comma 2  si  applica
          anche in caso di mancato pagamento  del  corrispettivo,  in
          tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: 
                  a) a partire dalla  data  in  cui  quest'ultimo  e'
          assoggettato a una procedura concorsuale o dalla  data  del
          decreto che omologa  un  accordo  di  ristrutturazione  dei
          debiti di cui all'articolo 182-bis  del  Regio  Decreto  16
          marzo 1942, n. 267,  o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
          registro delle imprese  di  un  piano  attestato  ai  sensi
          dell'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
                  b)  a  causa  di  procedure  esecutive  individuali
          rimaste infruttuose. 
                (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo  46  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, cosi'
          recita: 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
              - Il testo dell'art. 199 del citato decreto legislativo
          12 gennaio 2019, n. 14, cosi' recita: 
                «Art. 199 (Fascicolo della procedura). -  1.  Con  la
          pubblicazione della  sentenza  di  liquidazione  giudiziale
          viene assegnato il domicilio digitale e  viene  formato  il
          fascicolo informatico della  procedura,  nel  quale  devono
          essere contenuti  tutti  gli  atti,  i  provvedimenti  e  i
          ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi
          in  sezioni,   esclusi   quelli   che,   per   ragioni   di
          riservatezza,  debbono  essere  custoditi   nel   fascicolo
          riservato. 
                (Omissis).».