Art. 39 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
 
  1. All'articolo 51 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «di durata biennale» sono soppresse; 
  b) al comma 3-bis, le parole: «Il Direttore generale delle  risorse
materiali, dei beni e dei servizi» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Il Ministero della giustizia» e le parole «,  sentito  il  Direttore
generale della giustizia penale,» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 51 del decreto legislativo  28
          luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di  coordinamento
          e  transitorie  del  codice  di  procedura  penale),   come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art.  51  (Personale  tecnico   impiegato   per   la
          documentazione degli atti). - 1. Quando  rileva  l'esigenza
          di    avvalersi    di    personale     tecnico     estraneo
          all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli
          atti, nei casi previsti dagli articoli  135  comma  2,  138
          comma 2 e 139 comma 4 del codice,  l'autorita'  giudiziaria
          ne fa  richiesta  al  Presidente  della  Corte  di  appello
          perche' provveda alla scelta del personale idoneo. 
                2. Al fine indicato nel comma 1, il  Ministero  della
          giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie  attribuite
          e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti
          con imprese o cooperative di servizi specialistici. 
                3.  Nell'ambito  della  politica   di   decentramento
          amministrativo e di contenimento della spesa  pubblica,  le
          procedure di cui al comma 2 possono  essere  delegate,  per
          ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello. 
                3-bis. Il  Ministero  della  giustizia,  al  fine  di
          attuare la delega di cui al comma 3, individua  gli  schemi
          di  contratto  di  cui  al   comma   2,   nonche',   previo
          monitoraggio delle caratteristiche e  del  costo  medio  di
          mercato  di  prestazioni  analoghe   od   equivalenti,   la
          tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.».