Art. 35
Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e
degli atti processuali
1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e
documenti originali formati in origine su supporto analogico,
depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con
provvedimento decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un
anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti
dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta
la conformita' all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico
nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il
processo civile telematico. In tali casi, si puo' procedere alla
distruzione degli originali analogici, secondo le modalita' previste
con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»;
b) al comma 5, le parole: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto
previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri».
2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dall'articolo
22 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal
comma 1, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Nei procedimenti davanti al
giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di
cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole
«da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di
udienza ha luogo con modalita' telematiche.».
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le
disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 1° marzo
2023 e si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti a quella
data.