Art. 35 
 
Disposizioni in materia di digitalizzazione  del  processo  civile  e
                       degli atti processuali 
 
  1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di  cui
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e
documenti  originali  formati  in  origine  su  supporto   analogico,
depositati   in   procedimenti   giudiziari   civili   definiti   con
provvedimento decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un
anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti
dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta
la conformita' all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico
nel rispetto  della  normativa  anche  regolamentare  concernente  il
processo civile telematico. In tali  casi,  si  puo'  procedere  alla
distruzione degli originali analogici, secondo le modalita'  previste
con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante  per  la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»; 
    b) al comma  5,  le  parole:  «Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto
previsto dal comma 4-bis, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri». 
  2. Il decreto del Ministro della giustizia  previsto  dall'articolo
22 del Codice  dell'amministrazione  digitale,  come  modificato  dal
comma 1, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  comma,  le  parole:  «Nei  procedimenti  davanti  al
giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte  di
cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole
«da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Il deposito dei provvedimenti del giudice  e  dei  verbali  di
udienza ha luogo con modalita' telematiche.». 
  4.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  3,  secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  le
disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 1° marzo
2023 e si applicano anche ai  procedimenti  gia'  pendenti  a  quella
data.