Art. 36 
 
Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  deposito   telematico   nei
              procedimenti di volontaria giurisdizione 
 
  1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le  persone
fisiche che stanno in giudizio personalmente possono  depositare  gli
atti processuali e i documenti con modalita' telematiche  avvalendosi
del portale dedicato  gestito  dal  Ministero  della  giustizia,  nel
rispetto  della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del direttore
generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero  della
giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona  esclusivamente  con
tali modalita'. Gli atti processuali e i documenti depositati per  il
tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica
certificata   dell'ufficio    giudiziario    destinatario    mediante
l'indirizzo di posta elettronica certificata a  tale  scopo  messo  a
disposizione dal Ministero della giustizia.  Tale  indirizzo  non  e'
inserito nel registro generale degli  indirizzi  elettronici  gestito
dal Ministero della giustizia. 
  2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per  il  deposito
in modalita' telematiche di atti processuali e documenti, la parte il
cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  non  risulta  da
pubblici elenchi puo' altresi' manifestare la volonta' di ricevere le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per
gli effetti di cui all'articolo 16, comma  7,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso. 
  3. Con uno o  piu'  decreti  aventi  natura  non  regolamentare  il
Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e
gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Con successivo decreto del  direttore  generale  per  i  sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia,  sentito  il
Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  adottate  le
specifiche tecniche di cui al comma 1.