Art. 38 
 
             Disposizioni in materia di crisi di impresa 
 
  1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo  25-bis,  comma  4,  del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia  delle  entrate
puo' concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in  caso
di  comprovata  e  grave  situazione  di   difficolta'   dell'impresa
rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo  articolo
25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto. 
  2. Dalla data della pubblicazione nel registro  delle  imprese  dei
contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a)
e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio  2019,
n. 14, si  applica  l'articolo  26,  comma  3-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata,  al
momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo  17  del
decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,  l'imprenditore  puo'
depositare, in luogo  delle  certificazioni  previste  dal  comma  3,
lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa
ai sensi dell'articolo 46 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  con  la  quale
attesta  di  avere  richiesto,  almeno  dieci  giorni   prima   della
presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le  certificazioni
medesime. Le disposizioni di cui al  primo  periodo  si  applicano  a
tutte le istanze presentate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023. 
  4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria
prevista dall'articolo 199,  comma  1,  del  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, e' rinviata di diciotto  mesi  a  partire  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.