Art. 39 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
 
  1. All'articolo 51 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «di durata biennale» sono soppresse; 
    b) al comma  3-bis,  le  parole:  «Il  Direttore  generale  delle
risorse materiali, dei beni e  dei  servizi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il Ministero della giustizia» e le parole  «,  sentito  il
Direttore generale della giustizia penale,» sono soppresse.