Art. 40 
 
           Disposizioni in materia di giustizia tributaria 
 
  1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei mesi dalla data
di pubblicazione  del  bando  per  la  procedura  di  interpello,  il
Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria  pubblica  la
graduatoria finale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  il  15
marzo 2023 il Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria
pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello»; 
    b) all'articolo 8, comma 5, primo periodo, le  parole  da  «entro
sessanta giorni»  a  «giustizia  tributaria»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro trenta giorni dalla pubblicazione della  graduatoria
di cui  all'articolo  1,  comma  7,  sono  indette  le  elezioni  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso,
hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023»; 
  2.  All'articolo  4-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole:  «3.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La  disposizione  del  primo
periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere  dal  1°  luglio
2023. 
  3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero  dei
giudizi pendenti dinnanzi  alla  Corte  di  Cassazione  di  cui  alla
Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione  1,  Componente  1,
Asse 2, del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  mediante  la
riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di
legittimita' ai sensi dell'articolo 1,  comma  198,  della  legge  29
dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo  291  del  codice  di  procedura
civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando  gli  oneri  posti  a
carico del contribuente, provvede a depositare  entro  il  31  luglio
2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco  delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197  del
medesimo articolo 1. 
  4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di  cui  al  comma  3
mediante la riduzione dei tempi per la  dichiarazione  di  estinzione
dei giudizi di legittimita' ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della
legge 31 agosto 2022, n. 130,  e  dell'articolo  391  del  codice  di
procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando  gli  oneri
posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al  comma
11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31  marzo
2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti,  nonche'  dell'assenza  di
provvedimento di diniego. 
  5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica.