Art. 40
Disposizioni in materia di giustizia tributaria
1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la
graduatoria finale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15
marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello»;
b) all'articolo 8, comma 5, primo periodo, le parole da «entro
sessanta giorni» a «giustizia tributaria» sono sostituite dalle
seguenti: «entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria
di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso,
hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023»;
2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «3.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La disposizione del primo
periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio
2023.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei
giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla
Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1,
Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la
riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di
legittimita' ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29
dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 291 del codice di procedura
civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a
carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 luglio
2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del
medesimo articolo 1.
4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al comma 3
mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione
dei giudizi di legittimita' ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della
legge 31 agosto 2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di
procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri
posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al comma
11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31 marzo
2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti, nonche' dell'assenza di
provvedimento di diniego.
5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.