Articolo 65. 
 
                        Operatori economici. 
 
  1. Sono ammessi a partecipare alle  procedure  di  affidamento  dei
contratti pubblici gli operatori economici  di  cui  all'articolo  1,
lettera  l),  dell'allegato  I.1,  nonche'  gli  operatori  economici
stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti  conformemente  alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
  2. Rientrano nella definizione di operatori economici: 
  a) gli imprenditori individuali, anche artigiani,  e  le  societa',
anche cooperative; 
  b) i consorzi fra  societa'  cooperative  di  produzione  e  lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577; 
  c) i consorzi tra imprese artigiane di  cui  alla  legge  8  agosto
1985, n. 443; 
  d) i consorzi  stabili,  costituiti  anche  in  forma  di  societa'
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  civile,  tra
imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  societa'  commerciali,
societa' cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili  sono
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in  modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture per un periodo  di  tempo  non  inferiore  a  cinque  anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 
  e)  i  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti,  costituiti   o
costituendi dai soggetti di cui alle lettere  a),  b),  c)  e  d),  i
quali, prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito
mandato collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi,
qualificato mandatario, il quale esprime  l'offerta  in  nome  e  per
conto proprio e dei mandanti; 
  f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602  del
codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti  di  cui  alle
lettere a), b), c) e  d)  del  presente  comma,  anche  in  forma  di
societa' ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
  g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33; 
  h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo  europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi  del  decreto  legislativo  23
luglio 1991, n. 240. 
  3. Le stazioni appaltanti possono imporre alle  persone  giuridiche
di  indicare,  nell'offerta  o  nella  domanda  di  partecipazione  a
procedure per l'affidamento di appalti che comportino  esecuzione  di
servizi o lavori nonche' di forniture che comportano anche servizi  o
lavori di posa in opera e di installazione, il nome e  le  qualifiche
professionali  delle  persone  fisiche  incaricate  di   fornire   la
prestazione e possono esigere che  taluni  compiti  essenziali  siano
direttamente svolti dall'offerente.