Articolo 66. 
 
Operatori economici per l'affidamento dei servizi di  architettura  e
                           di ingegneria. 
 
  1. Sono ammessi a partecipare alle  procedure  di  affidamento  dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto  del
principio di non discriminazione fra i diversi  soggetti  sulla  base
della forma giuridica assunta: 
  a)  i  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  e  architettura:  i
professionisti singoli, associati, le societa' tra professionisti  di
cui alla lettera b), le societa' di ingegneria di  cui  alla  lettera
c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei  fra  i  predetti
soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,  operando  sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura,  nonche'  attivita'
tecnico-amministrative e studi di fattibilita'  economico-finanziaria
ad esse connesse,  ivi  compresi,  con  riferimento  agli  interventi
inerenti al restauro e alla  manutenzione  di  beni  mobili  e  delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti  con  qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della  vigente  normativa,
gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le societa'  da
essi costituite; 
  b)  le  societa'  di   professionisti:   le   societa'   costituite
esclusivamente  tra  professionisti  iscritti  negli  appositi   albi
previsti dai vigenti ordinamenti  professionali,  nelle  forme  delle
societa' di persone di cui ai Capi II, III e  IV  del  Titolo  V  del
Libro V del codice civile, oppure nella forma di societa' cooperativa
di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V  del  codice  civile,  che
svolgono per committenti privati e pubblici servizi di  ingegneria  e
architettura  quali  studi  di  fattibilita',  ricerche,  consulenze,
progettazioni o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di  congruita'
tecnico economica o studi di impatto ambientale; 
  c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di cui  ai  Capi
V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure  nella
forma di societa' cooperative di cui al Capo  I  del  Titolo  VI  del
Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle  societa'
tra professionisti, che eseguono  studi  di  fattibilita',  ricerche,
consulenze, progettazioni o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di
congruita' tecnico-economica o studi di  impatto,  nonche'  eventuali
attivita' di produzione di beni connesse allo  svolgimento  di  detti
servizi; 
  d)  i  prestatori  di  servizi   di   ingegneria   e   architettura
identificati con i  codici  CPV  da  74200000-1  a  74276400;8  e  da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
Paesi; 
  e) altri soggetti  abilitati  in  forza  del  diritto  nazionale  a
offrire sul mercato servizi di  ingegneria  e  di  architettura,  nel
rispetto dei principi di non discriminazione e  par  condicio  fra  i
diversi soggetti abilitati; 
  f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui  alle
lettere da a) a e); 
  g) i consorzi stabili di societa' di professionisti e  di  societa'
di ingegneria, anche in forma mista,  formati  da  non  meno  di  tre
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria
e architettura. 
  2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento  di  cui  al
comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i  requisiti  minimi
stabiliti nella Parte V dell'allegato  II.12.  Le  societa',  per  un
periodo di cinque anni dalla loro costituzione,  possono  documentare
il     possesso     dei     requisiti     economico-finanziari      e
tecnico-organizzativi  richiesti  dal  bando  di   gara   anche   con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora  costituite
nella forma di societa' di persone o di societa' cooperativa,  e  dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa'  con
rapporto a tempo indeterminato, qualora  costituite  nella  forma  di
societa' di capitali, nonche' dei soggetti di cui alla lettera e) del
comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.