Articolo 68. 
 
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. 
 
  1. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei  soggetti
di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera  f),  anche  se
non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno  i  raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari  di  concorrenti  e  deve  contenere
l'impegno che, in caso  di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di  offerta  e  qualificato  come
mandatario, il quale stipulera' il contratto  in  nome  e  per  conto
proprio e dei mandanti. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono
specificate le categorie di lavori o le parti del  servizio  o  della
fornitura  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici
riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. 
  3. I raggruppamenti temporanei  non  possono  essere  obbligati  ad
avere una forma giuridica specifica ai fini  della  presentazione  di
un'offerta o di una domanda di partecipazione. 
  4. Le stazioni appaltanti possono: 
  a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una
forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione  del  contratto,  nel
caso  in  cui  tale  trasformazione  sia  necessaria  per  la   buona
esecuzione del contratto; 
  b) specificare nei  documenti  di  gara  le  modalita'  con  cui  i
raggruppamenti di operatori economici  ottemperano  ai  requisiti  in
materia di capacita' economica e finanziaria o di capacita'  tecniche
e professionali, purche' cio' sia  proporzionato  e  giustificato  da
motivazioni obiettive. 
  5. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli  operatori
economici devono conferire, con un  unico  atto,  mandato  collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 
  6. Il mandato deve risultare da scrittura privata  autenticata.  La
relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore
economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la  sua
revoca, anche per giusta causa, non ha effetto  nei  confronti  della
stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria
e' ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al  comma
5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto
nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. 
  7.  Al  mandatario  spetta  la  rappresentanza   esclusiva,   anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura  dipendenti
dall'appalto, anche  dopo  il  collaudo,  o  atto  equivalente,  fino
all'estinzione di ogni rapporto. La  stazione  appaltante,  tuttavia,
puo' far valere  direttamente  le  responsabilita'  facenti  capo  ai
mandanti. 
  8. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o
associazione degli operatori  economici  riuniti,  ognuno  dei  quali
conserva  la  propria  autonomia  ai  fini  della   gestione,   degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
  9.  L'offerta  degli  operatori   economici   raggruppati   o   dei
consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei  confronti
della stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e
dei fornitori. Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  4,  lettera  a),  la
responsabilita' solidale di cui al primo periodo concorre con  quella
del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento  temporaneo  o  il
consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma  4,
lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o  consorziati
indicati dal consorzio come esecutori, anche  in  parte,  dei  lavori
dopo l'aggiudicazione  costituiscono  tra  loro  una  societa'  anche
consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi  III  e  seguenti
del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale,  dei
lavori, la responsabilita' solidale di cui al primo periodo  concorre
con  quella  del  soggetto  giuridico  nel  quale  il  raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati  a  far  data
dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e,
subordinatamente, alla iscrizione della societa' nel  registro  delle
imprese. In  tale  ipotesi  la  societa'  subentra,  senza  che  cio'
costituisca ad alcun effetto subappalto o  cessione  di  contratto  e
senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione
totale o parziale del contratto. 
  10. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti  di
operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto diverse
da  quelle   imposte   ai   singoli   partecipanti,   purche'   siano
proporzionate e giustificate da ragioni oggettive. 
  11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di  operatori  economici
sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che
vi  partecipano,  oppure  gli   imprenditori   consorziati,   abbiano
complessivamente i requisiti  relativi  alla  capacita'  economica  e
finanziaria e alle capacita' tecniche e professionali, ferma restando
la  necessita'  che  l'esecutore  sia  in  possesso   dei   requisiti
prescritti per la  prestazione  che  lo  stesso  si  e'  impegnato  a
realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in  quanto  compatibili
le disposizioni contenute nell'allegato II.12. 
  12. Se  il  singolo  concorrente  o  i  concorrenti  che  intendano
riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i  requisiti  di  cui  al
presente articolo,  possono  raggruppare  altre  imprese  qualificate
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando,
a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non  superino  il
20 per cento dell'importo complessivo dei lavori  e  che  l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute  da  ciascuna  sia  almeno
pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
  13. Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario
possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95. 
  14. La partecipazione alla gara  dei  concorrenti  in  piu'  di  un
raggruppamento o consorzio ordinario,  ovvero  in  forma  individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima  in  raggruppamento  o
consorzio ordinario, determina  l'esclusione  dei  medesimi  se  sono
integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera  d),
sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza  non
ha influito sulla gara, ne' e' idonea a incidere sulla  capacita'  di
rispettare gli obblighi contrattuali. 
  15. E' vietata l'associazione  in  partecipazione  sia  durante  la
procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica
dei consorzi e dei raggruppamenti e' ammissibile nei termini indicati
dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo. 
  16. L'inosservanza  di  quanto  prescritto  al  comma  15  comporta
l'esclusione dei concorrenti riuniti in  raggruppamento  o  consorzio
ordinario di concorrenti, nonche' l'annullamento  dell'aggiudicazione
o la risoluzione del contratto. 
  17. E' ammesso il recesso di una o piu' imprese raggruppate, sempre
che le  imprese  rimanenti  abbiano  i  requisiti  di  qualificazione
adeguati ai lavori o servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire.  Il
recesso e' ammesso anche se il raggruppamento si riduce  a  un  unico
soggetto. 
  18. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con
riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere  b),
c), d) e f). 
  19. In caso di procedure ristrette o negoziate  oppure  di  dialogo
competitivo  l'operatore  economico  invitato  individualmente  o  il
candidato  ammesso  individualmente  nella   procedura   di   dialogo
competitivo puo' presentare  offerta  o  trattare  per  se'  o  quale
mandatario di operatori riuniti. 
  20. Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile,
nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65,
comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano  tutti  i
requisiti del consorzio stabile di  cui  all'articolo  65,  comma  2,
lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.