Articolo 69. 
 
Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali. 
 
  1. Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4  e  5  e  dalle  note
generali dell'appendice  1  dell'Unione  europea  dell'Accordo  sugli
Appalti Pubblici (AAP)  e  dagli  altri  accordi  internazionali  cui
l'Unione e' vincolata, le stazioni appaltanti  applicano  ai  lavori,
alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi
firmatari di tali accordi  un  trattamento  non  meno  favorevole  di
quello concesso ai sensi del codice.