Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto,
fatto salvo quanto previsto agli articoli 2 e 10, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.