Art. 21
Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario
mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto
tributario
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il
riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema
tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole
per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici
di settore in vigore;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle
norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa
dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone
e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo
anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi
eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero
non piu' attuali.
2. Il Governo e' delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di
diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in
una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti
comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la
disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema
tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilita' delle norme
fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza
dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la
disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti
del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi,
del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e
del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede
principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e
riscossione;
c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione
tributaria codificata.
Note all'art. 21:
- La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.