Art. 45 Entita' trasparente con qualifica di controllante capogruppo 1. Il reddito rilevante di una entita' trasparente che assume la qualifica di controllante capogruppo e' ridotto, in un esercizio, in misura pari alla quota dello stesso che e' attribuibile a ciascuno dei suoi partecipanti a condizione che, con riferimento a tale quota, il titolare della partecipazione sia soggetto ad imposizione in un periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi a quello in cui termina l'esercizio in esame e: a) il titolare della partecipazione sia assoggettato ad imposizione con una aliquota nominale pari o superiore alla aliquota minima d'imposta, o b) l'importo complessivo delle imposte rilevanti rettificate della controllante capogruppo e delle imposte dovute, su tale reddito, dal titolare della partecipazione sia pari o superiore all'importo corrispondente al prodotto tra la suddetta quota di reddito e l'aliquota minima d'imposta. 2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, il reddito rilevante di una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo e' ridotto in misura pari alla quota dello stesso che e' attribuibile al suo partecipante a condizione che quest'ultimo sia: a) una persona fisica che e' residente ai fini fiscali nel medesimo Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detenga in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni sia pari o inferiore al 5 per cento; o b) una entita' statale, una organizzazione internazionale, una organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione, residente nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detenga in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni sia pari o inferiore al 5 per cento. Ai fini del precedente periodo, il Paese di residenza coincide con il Paese in cui il soggetto e' costituito e amministrato. 3. La perdita rilevante di una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo deve essere ridotta, in un esercizio, in misura pari alla quota della stessa che e' attribuibile al suo partecipante se e nella misura in cui quest'ultimo abbia il diritto ad utilizzare la perdita dell'entita' trasparente nel calcolo del suo reddito imponibile. 4. Le imposte rilevanti di una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo si riducono in misura corrispondente alla riduzione del reddito rilevante determinata ai sensi dei commi 1 e 2. 5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano: a) alla stabile organizzazione attraverso la quale una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo esercita in tutto o in parte la propria attivita' commerciale; b) alla stabile organizzazione attraverso la quale una entita' fiscalmente trasparente esercita in tutto o in parte la propria attivita' commerciale a condizione che la partecipazione in detta entita' sia direttamente detenuta dalla controllante capogruppo ovvero indirettamente detenuta attraverso una struttura fiscalmente trasparente.