Art. 45 
 
                  Entita' trasparente con qualifica 
                     di controllante capogruppo 
 
  1. Il reddito rilevante di una entita' trasparente  che  assume  la
qualifica di controllante capogruppo e' ridotto, in un esercizio,  in
misura pari alla quota dello stesso che e'  attribuibile  a  ciascuno
dei suoi partecipanti a condizione che, con riferimento a tale quota,
il titolare della partecipazione sia soggetto ad  imposizione  in  un
periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi a quello
in cui termina l'esercizio in esame e: 
    a)  il  titolare  della  partecipazione   sia   assoggettato   ad
imposizione con una aliquota nominale pari o superiore alla  aliquota
minima d'imposta, o 
    b) l'importo  complessivo  delle  imposte  rilevanti  rettificate
della  controllante  capogruppo  e  delle  imposte  dovute,  su  tale
reddito, dal titolare  della  partecipazione  sia  pari  o  superiore
all'importo corrispondente al  prodotto  tra  la  suddetta  quota  di
reddito e l'aliquota minima d'imposta. 
  2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, il  reddito  rilevante
di una entita' trasparente  che  e'  la  controllante  capogruppo  e'
ridotto in misura pari alla quota dello stesso che e' attribuibile al
suo partecipante a condizione che quest'ultimo sia: 
    a) una persona fisica  che  e'  residente  ai  fini  fiscali  nel
medesimo Paese di  localizzazione  della  controllante  capogruppo  e
detenga in essa una partecipazione il cui diritto  agli  utili  e  ai
beni sia pari o inferiore al 5 per cento; o 
    b) una entita' statale, una  organizzazione  internazionale,  una
organizzazione senza scopo di lucro o un  fondo  pensione,  residente
nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo  e  detenga
in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e  ai  beni  sia
pari o inferiore al 5 per cento. Ai fini del precedente  periodo,  il
Paese di residenza coincide con  il  Paese  in  cui  il  soggetto  e'
costituito e amministrato. 
  3. La perdita rilevante  di  una  entita'  trasparente  che  e'  la
controllante capogruppo deve essere  ridotta,  in  un  esercizio,  in
misura pari alla quota  della  stessa  che  e'  attribuibile  al  suo
partecipante se e nella misura in cui quest'ultimo abbia  il  diritto
ad utilizzare la perdita dell'entita' trasparente nel calcolo del suo
reddito imponibile. 
  4. Le imposte rilevanti  di  una  entita'  trasparente  che  e'  la
controllante capogruppo si riducono  in  misura  corrispondente  alla
riduzione del reddito rilevante determinata ai sensi dei commi 1 e 2. 
  5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano: 
    a) alla stabile organizzazione attraverso la  quale  una  entita'
trasparente che e' la controllante capogruppo esercita in tutto o  in
parte la propria attivita' commerciale; 
    b) alla stabile organizzazione attraverso la  quale  una  entita'
fiscalmente trasparente esercita in  tutto  o  in  parte  la  propria
attivita' commerciale a condizione che  la  partecipazione  in  detta
entita'  sia  direttamente  detenuta  dalla  controllante  capogruppo
ovvero indirettamente detenuta attraverso una  struttura  fiscalmente
trasparente.