Art. 46 Controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile 1. Ai fini del presente articolo: a) «regime del dividendo deducibile»: indica un regime fiscale finalizzato a realizzare un unico livello di imposizione sul reddito in capo ai proprietari di una entita' ottenuto attraverso la deduzione degli utili ad essi distribuiti dalla base imponibile dell'entita'. A tale regime sono assimilati i regimi fiscali di esenzione delle cooperative; b) «dividendo deducibile»: indica, con riferimento ad un'impresa che e' soggetta al regime del dividendo deducibile: 1) una distribuzione di utili a favore di un suo proprietario che e' deducibile ai fini della determinazione della base imponibile dell'impresa nel suo Paese di localizzazione; 2) i ristorni o distribuzione di utili a favore di soci delle cooperative; c) «cooperativa»: indica una entita' che acquista o vende beni o servizi per conto dei suoi soci e che nel proprio Paese di localizzazione e' soggetta ad un regime fiscale volto a garantire la neutralita' fiscale dei beni o servizi da essa acquistati o venduti per conto dei suoi soci; d) «cooperativa di consumo» o «supply cooperative»: indica una cooperativa che acquista beni e servizi sul mercato e li rivende ai propri soci. 2. In un esercizio il reddito rilevante della controllante capogruppo che e' soggetta ad un regime del dividendo deducibile e' ridotto, fino alla sua concorrenza, in misura corrispondente ai dividendi deducibili da essa distribuiti nei dodici mesi successivi al termine dell'esercizio di riferimento, a condizione che i dividendi sono assoggettati ad imposizione in capo al loro percettore in un periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi all'esercizio di riferimento e: a) l'aliquota di imposizione e' pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o b) l'importo complessivo delle imposte rilevanti rettificate della controllante capogruppo e delle imposte dovute dai percettori dei dividendi deducibili e' pari o superiore al prodotto tra il reddito rilevante della controllante capogruppo al lordo del dividendo deducibile distribuito e l'aliquota minima d'imposta; o c) il percettore del dividendo sia una persona fisica e il dividendo percepito rappresenti una distribuzione di utili o un ristorno a favore dei propri soci effettuata da una cooperativa di consumo. 3. La riduzione del reddito rilevante di cui al comma 2 si applica ai dividendi distribuiti entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio di riferimento anche quando il percettore e': a) una persona fisica fiscalmente residente nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detiene in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni e' pari o inferiore al 5 per cento; o b) residente nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo ed e' una entita' statale, una organizzazione internazionale, una organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione diverso da una entita' di servizi pensionistici. Ai fini del precedente periodo, il Paese di residenza coincide con il Paese in cui il soggetto e' costituito e amministrato. 4. La controllante capogruppo riduce le imposte rilevanti, diverse dalle imposte rilevanti la cui base imponibile e' stata ridotta per effetto dei dividendi distribuiti, in misura proporzionale al rapporto tra dividendo deducibile distribuito e l'utile dell'esercizio e riduce il reddito rilevante del medesimo importo. 5. Se la controllante capogruppo detiene una partecipazione in un'impresa soggetta al regime del dividendo deducibile, direttamente o attraverso una catena di altre imprese soggette al medesimo regime, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ad ogni impresa localizzata nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile se e nella misura in cui il reddito rilevante di quest'ultima e' distribuito a favore di percettori che soddisfano i requisiti dei commi 2 e 3. 6. Ai fini del comma 2, una distribuzione di utili o i ristorni a favore dei propri soci effettuati da una cooperativa di consumo deve considerarsi soggetta ad imposta in capo ad essi se e nella misura in cui tale distribuzione o ristorno riduce il valore degli oneri deducibili ai fini della determinazione del loro reddito imponibile.