Art. 46 
 
                  Controllante capogruppo soggetta 
                 al regime del dividendo deducibile 
 
  1. Ai fini del presente articolo: 
    a) «regime del dividendo deducibile»: indica  un  regime  fiscale
finalizzato a realizzare un unico livello di imposizione sul  reddito
in  capo  ai  proprietari  di  una  entita'  ottenuto  attraverso  la
deduzione degli utili  ad  essi  distribuiti  dalla  base  imponibile
dell'entita'. A tale regime  sono  assimilati  i  regimi  fiscali  di
esenzione delle cooperative; 
    b) «dividendo deducibile»: indica, con riferimento ad  un'impresa
che e' soggetta al regime del dividendo deducibile: 
      1) una distribuzione di utili a favore di un  suo  proprietario
che e' deducibile ai fini della determinazione della base  imponibile
dell'impresa nel suo Paese di localizzazione; 
      2) i ristorni o distribuzione di utili a favore di  soci  delle
cooperative; 
    c) «cooperativa»: indica una entita' che acquista o vende beni  o
servizi  per  conto  dei  suoi  soci  e  che  nel  proprio  Paese  di
localizzazione e' soggetta ad un regime fiscale volto a garantire  la
neutralita' fiscale dei beni o servizi da essa acquistati  o  venduti
per conto dei suoi soci; 
    d) «cooperativa di consumo» o «supply  cooperative»:  indica  una
cooperativa che acquista beni e servizi sul mercato e li  rivende  ai
propri soci. 
  2.  In  un  esercizio  il  reddito  rilevante  della   controllante
capogruppo che e' soggetta ad un regime del dividendo  deducibile  e'
ridotto, fino alla  sua  concorrenza,  in  misura  corrispondente  ai
dividendi deducibili da essa distribuiti nei dodici  mesi  successivi
al  termine  dell'esercizio  di  riferimento,  a  condizione  che   i
dividendi sono assoggettati ad imposizione in capo al loro percettore
in un periodo d'imposta che termina entro i  dodici  mesi  successivi
all'esercizio di riferimento e: 
    a) l'aliquota di imposizione e'  pari  o  superiore  all'aliquota
minima d'imposta; o 
    b) l'importo  complessivo  delle  imposte  rilevanti  rettificate
della controllante capogruppo e delle imposte dovute  dai  percettori
dei dividendi deducibili e' pari  o  superiore  al  prodotto  tra  il
reddito  rilevante  della  controllante  capogruppo  al   lordo   del
dividendo deducibile distribuito e l'aliquota minima d'imposta; o 
    c) il percettore del  dividendo  sia  una  persona  fisica  e  il
dividendo percepito rappresenti  una  distribuzione  di  utili  o  un
ristorno a favore dei propri soci effettuata da  una  cooperativa  di
consumo. 
  3. La riduzione del reddito rilevante di cui al comma 2 si  applica
ai dividendi distribuiti entro i dodici mesi  successivi  al  termine
dell'esercizio di riferimento anche quando il percettore e': 
    a)  una  persona  fisica  fiscalmente  residente  nel  Paese   di
localizzazione della controllante capogruppo e detiene  in  essa  una
partecipazione il cui  diritto  agli  utili  e  ai  beni  e'  pari  o
inferiore al 5 per cento; o 
    b) residente  nel  Paese  di  localizzazione  della  controllante
capogruppo  ed   e'   una   entita'   statale,   una   organizzazione
internazionale, una organizzazione senza scopo di lucro  o  un  fondo
pensione diverso da una entita' di servizi pensionistici. Ai fini del
precedente periodo, il Paese di residenza coincide con  il  Paese  in
cui il soggetto e' costituito e amministrato. 
  4. La controllante capogruppo riduce le imposte rilevanti,  diverse
dalle imposte rilevanti la cui base imponibile e' stata  ridotta  per
effetto  dei  dividendi  distribuiti,  in  misura  proporzionale   al
rapporto   tra   dividendo   deducibile   distribuito    e    l'utile
dell'esercizio e riduce il reddito rilevante del medesimo importo. 
  5. Se la controllante  capogruppo  detiene  una  partecipazione  in
un'impresa soggetta al regime del dividendo deducibile,  direttamente
o attraverso una catena di altre imprese soggette al medesimo regime,
le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ad ogni impresa
localizzata nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo
soggetta al regime del dividendo deducibile se e nella misura in  cui
il reddito rilevante di  quest'ultima  e'  distribuito  a  favore  di
percettori che soddisfano i requisiti dei commi 2 e 3. 
  6. Ai fini del comma 2, una distribuzione di utili o i  ristorni  a
favore dei propri soci effettuati da una cooperativa di consumo  deve
considerarsi soggetta ad imposta in capo ad essi se e nella misura in
cui tale distribuzione  o  ristorno  riduce  il  valore  degli  oneri
deducibili ai fini della determinazione del loro reddito imponibile.