Art. 48 Il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa per le entita' di investimento 1. L'aliquota di imposizione effettiva di un'impresa che e' una entita' di investimento, diversa da una entita' fiscalmente trasparente o da un'impresa cui si applica il regime di cui agli articoli 49 e 50, e' calcolata separatamente rispetto all'aliquota di imposizione effettiva relativa al Paese in cui la stessa e' localizzata. 2. L'aliquota di imposizione effettiva di un'entita' di investimento di cui al comma 1 e' pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettificate di cui al comma 3 e la quota del suo reddito o perdita rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza, calcolata ai sensi del comma 5. Nella ipotesi in cui piu' entita' di investimento di cui al comma 1 sono localizzate nel medesimo Paese, l'aliquota di imposizione effettiva ad esse relativa e' pari al rapporto tra la somma delle loro imposte rilevanti rettificate e la somma delle quote dei loro redditi o perdite rilevanti attribuibili al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza. 3. Le imposte rilevanti rettificate di un'entita' di investimento di cui al comma 1 sono pari alla somma delle imposte rilevanti rettificate relative alla quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e delle imposte rilevanti attribuibili all'entita' di investimento ai sensi dell'articolo 31. Le imposte rilevanti rettificate dell'entita' di investimento non includono le imposte rilevanti relative alla porzione del suo reddito non attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza. 4. L'imposizione integrativa di un'entita' di investimento di cui al comma 1 e' pari all'aliquota di imposizione integrativa ad essa relativa moltiplicata per un importo pari alla differenza tra la quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e la riduzione da attivita' economica sostanziale ad essa relativa. L'aliquota di imposizione integrativa di un'entita' di investimento e' pari all'importo, se positivo, della differenza tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposizione effettiva di tale entita' di investimento. Qualora nel medesimo Paese sono localizzate piu' entita' di investimento, l'imposizione integrativa e' calcolata in base al primo periodo aggregando le quote del reddito o perdita rilevante delle entita' d'investimento ivi localizzate attribuibili al loro gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e gli importi delle riduzioni da attivita' economica sostanziale ad esse riferibili. 5. Ai fini del presente articolo, la quota del reddito o perdita rilevante di una entita' di investimento attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e' pari al prodotto tra il suo reddito o perdita rilevante e la quota di attribuzione di cui all'articolo 16 ad essa relativo attribuibile alla sua controllante capogruppo calcolato senza tenere in considerazione le partecipazioni che sono oggetto di opzione ai sensi degli articoli 49 o 50. 6. Ai fini del comma 4, la riduzione da attivita' economica sostanziale relativa ad una entita' di investimento e' determinata ai sensi dell'articolo 35, commi da 1 a 7. Le immobilizzazioni materiali ammissibili e le spese salariali ammissibili dell'entita' di investimento rilevano in misura corrispondente al rapporto tra il suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e il totale del reddito rilevante dell'entita' stessa. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle entita' assicurative d'investimento di cui alla definizione numero 15) dell'allegato A.