Art. 48 
 
Il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva  e  dell'imposizione
  integrativa per le entita' di investimento 
 
  1. L'aliquota di imposizione effettiva di  un'impresa  che  e'  una
entita'  di  investimento,  diversa  da   una   entita'   fiscalmente
trasparente o da un'impresa cui si applica  il  regime  di  cui  agli
articoli 49 e 50, e' calcolata separatamente rispetto all'aliquota di
imposizione  effettiva  relativa  al  Paese  in  cui  la  stessa   e'
localizzata. 
  2.  L'aliquota  di   imposizione   effettiva   di   un'entita'   di
investimento di cui al comma 1 e' pari al  rapporto  tra  le  imposte
rilevanti rettificate di cui al comma 3 e la quota del suo reddito  o
perdita rilevante attribuibile al gruppo multinazionale  o  nazionale
di appartenenza, calcolata ai sensi del comma 5. Nella ipotesi in cui
piu' entita' di investimento di cui al comma 1 sono  localizzate  nel
medesimo Paese, l'aliquota di imposizione effettiva ad esse  relativa
e' pari al  rapporto  tra  la  somma  delle  loro  imposte  rilevanti
rettificate e la  somma  delle  quote  dei  loro  redditi  o  perdite
rilevanti  attribuibili  al  gruppo  multinazionale  o  nazionale  di
appartenenza. 
  3. Le imposte rilevanti rettificate di un'entita'  di  investimento
di cui al comma 1  sono  pari  alla  somma  delle  imposte  rilevanti
rettificate  relative  alla   quota   del   suo   reddito   rilevante
attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di  appartenenza  e
delle imposte rilevanti attribuibili all'entita' di  investimento  ai
sensi dell'articolo 31. Le imposte rilevanti rettificate dell'entita'
di investimento non includono  le  imposte  rilevanti  relative  alla
porzione del suo reddito non attribuibile al gruppo multinazionale  o
nazionale di appartenenza. 
  4. L'imposizione integrativa di un'entita' di investimento  di  cui
al comma 1 e' pari all'aliquota di imposizione  integrativa  ad  essa
relativa moltiplicata per un importo  pari  alla  differenza  tra  la
quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale
o nazionale di appartenenza e la  riduzione  da  attivita'  economica
sostanziale ad essa relativa. L'aliquota di  imposizione  integrativa
di un'entita' di investimento e' pari all'importo, se positivo, della
differenza tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposizione
effettiva di tale entita' di investimento. Qualora nel medesimo Paese
sono  localizzate  piu'  entita'   di   investimento,   l'imposizione
integrativa e' calcolata in base al primo periodo aggregando le quote
del reddito o perdita  rilevante  delle  entita'  d'investimento  ivi
localizzate attribuibili al loro gruppo multinazionale o nazionale di
appartenenza e gli importi delle  riduzioni  da  attivita'  economica
sostanziale ad esse riferibili. 
  5. Ai fini del presente articolo, la quota del  reddito  o  perdita
rilevante di una  entita'  di  investimento  attribuibile  al  gruppo
multinazionale o nazionale di appartenenza e' pari al prodotto tra il
suo reddito o perdita rilevante e la quota  di  attribuzione  di  cui
all'articolo 16 ad essa relativo attribuibile alla  sua  controllante
capogruppo calcolato senza tenere in considerazione le partecipazioni
che sono oggetto di opzione ai sensi degli articoli 49 o 50. 
  6. Ai fini  del  comma  4,  la  riduzione  da  attivita'  economica
sostanziale relativa ad una entita' di investimento e' determinata ai
sensi dell'articolo 35, commi da 1 a 7. Le immobilizzazioni materiali
ammissibili  e  le  spese  salariali  ammissibili   dell'entita'   di
investimento rilevano in misura corrispondente al rapporto tra il suo
reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale  o  nazionale
di appartenenza  e  il  totale  del  reddito  rilevante  dell'entita'
stessa. 
  7. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  in
relazione  alle  entita'  assicurative  d'investimento  di  cui  alla
definizione numero 15) dell'allegato A.