Art. 49 Opzione per trattare un'entita' di investimento come una entita' fiscalmente trasparente 1. Su opzione dell'impresa dichiarante, un'entita' d'investimento o un'entita' assicurativa di investimento appartenente al gruppo puo' essere considerata come un'entita' fiscalmente trasparente se l'impresa proprietaria e' assoggettata a imposizione nel Paese in cui e' localizzata in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo basato sulle variazioni annuali del fair value delle sue partecipazioni in tale entita' e l'aliquota d'imposta applicabile all'impresa proprietaria su tale reddito e' pari o superiore all'aliquota minima d'imposta. 2. Un'impresa che detiene indirettamente una partecipazione in un'entita' d'investimento o in un'entita' assicurativa di investimento attraverso una partecipazione diretta in un'altra entita' d'investimento o un'altra entita' assicurativa di investimento e' considerata assoggettata ad imposizione in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo con riguardo alla sua partecipazione indiretta nella prima entita' d'investimento o entita' assicurativa di investimento se e' assoggettata al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo per quanto riguarda la sua partecipazione diretta nella seconda entita' d'investimento o entita' assicurativa di investimento. 3. L'opzione di cui al comma 1 e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 1. Se l'opzione e' revocata, qualsiasi utile o perdita derivante dalla dismissione di un'attivita' o di una passivita' detenuta dall'entita' d'investimento o da un'entita' assicurativa di investimento si determina sulla base del fair value dell'attivita' o della passivita' individuato il primo giorno dell'esercizio cui la revoca si riferisce.