Art. 49 
 
Opzione per trattare un'entita'  di  investimento  come  una  entita'
                       fiscalmente trasparente 
 
  1. Su opzione dell'impresa dichiarante, un'entita' d'investimento o
un'entita' assicurativa di investimento appartenente al  gruppo  puo'
essere  considerata  come  un'entita'  fiscalmente   trasparente   se
l'impresa proprietaria e' assoggettata a imposizione nel Paese in cui
e' localizzata in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a
un regime analogo basato sulle  variazioni  annuali  del  fair  value
delle sue partecipazioni  in  tale  entita'  e  l'aliquota  d'imposta
applicabile all'impresa  proprietaria  su  tale  reddito  e'  pari  o
superiore all'aliquota minima d'imposta. 
  2. Un'impresa che  detiene  indirettamente  una  partecipazione  in
un'entita'   d'investimento   o   in   un'entita'   assicurativa   di
investimento  attraverso  una  partecipazione  diretta  in   un'altra
entita'   d'investimento   o   un'altra   entita'   assicurativa   di
investimento e' considerata assoggettata ad imposizione  in  base  al
criterio dei prezzi correnti di mercato o a  un  regime  analogo  con
riguardo  alla  sua  partecipazione  indiretta  nella  prima  entita'
d'investimento  o  entita'  assicurativa  di   investimento   se   e'
assoggettata al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime
analogo per quanto  riguarda  la  sua  partecipazione  diretta  nella
seconda   entita'   d'investimento   o   entita'   assicurativa    di
investimento. 
  3. L'opzione di cui al comma 1 e' effettuata ai sensi dell'articolo
52, comma 1. Se l'opzione e'  revocata,  qualsiasi  utile  o  perdita
derivante dalla dismissione  di  un'attivita'  o  di  una  passivita'
detenuta dall'entita' d'investimento o da un'entita' assicurativa  di
investimento si determina sulla base del fair value dell'attivita'  o
della passivita' individuato il primo giorno  dell'esercizio  cui  la
revoca si riferisce.