Art. 50 
 
                        Opzione per il regime 
                   della distribuzione imponibile 
 
  1. Ai fini del presente articolo: 
    a)  «esercizio  di  verifica»:  identifica  il  terzo   esercizio
precedente l'esercizio di riferimento; 
    b) «periodo di verifica»: identifica il periodo che inizia con il
primo giorno dell'esercizio di verifica e termina con l'ultimo giorno
dell'esercizio di riferimento in cui la partecipazione e' detenuta; 
    c) «distribuzioni presunte»: identifica il reddito di una entita'
di investimento relativo ad un esercizio che,  sebbene  da  essa  non
effettivamente distribuito, secondo la  normativa  fiscale  nazionale
concorre per quell'esercizio a formare il  reddito  imponibile  della
sua impresa proprietaria. 
  2. Su opzione dell'impresa dichiarante, l'impresa  proprietaria  di
un'entita'   d'investimento   puo'   applicare   il   regime    della
distribuzione  imponibile  in  relazione  alla   sua   partecipazione
nell'entita' d'investimento, a condizione che l'impresa  proprietaria
e l'entita'  d'investimento  siano  complessivamente  assoggettate  a
imposizione sul  reddito  rispettivamente  distribuito  e  conseguito
dall'entita' d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore
all'aliquota minima d'imposta. Le disposizioni del primo periodo  non
si   applicano   alle   imprese   proprietarie   che   sono   entita'
d'investimento. 
  3.  In  base  al  regime   della   distribuzione   imponibile,   le
distribuzioni e le distribuzioni presunte del  reddito  rilevante  di
un'entita'  d'investimento  sono  incluse   nel   reddito   rilevante
dell'impresa  proprietaria  che  ha   effettivamente   percepito   la
distribuzione o virtualmente percepito la distribuzione  presunta,  a
condizione  che  quest'ultima  non  sia  un'entita'   d'investimento.
L'importo   delle   imposte    rilevanti    sostenute    dall'entita'
d'investimento che puo'  essere  utilizzato  come  credito  a  fronte
dell'imposta  dovuta  dall'impresa  proprietaria  a   seguito   delle
distribuzioni e delle distribuzioni presunte intervenute a suo favore
da parte dell'entita' d'investimento e' incluso nel reddito rilevante
e nelle imposte rilevanti rettificate dell'impresa  proprietaria  che
ha  percepito  la   distribuzione   o   virtualmente   percepito   la
distribuzione presunta. 
  4. Il reddito o perdita rilevante di un'entita' d'investimento e le
imposte  rilevanti  rettificate  attribuibili  a  tale  reddito   per
l'esercizio sono  esclusi  dal  calcolo  dell'aliquota  d'imposizione
effettiva in conformita' del capo V e dell'articolo 48, ad  eccezione
dell'importo delle imposte rilevanti di cui al  secondo  periodo  del
comma 3. 
  5. La quota dell'impresa proprietaria nel reddito  netto  rilevante
non distribuito  dell'entita'  d'investimento  di  cui  al  comma  6,
generato nell'esercizio di verifica, e' considerata reddito rilevante
di tale entita' d'investimento per l'esercizio. L'importo pari a tale
reddito rilevante moltiplicato per  l'aliquota  minima  d'imposta  e'
considerato  come  imposizione  integrativa  di  un'impresa  a  bassa
imposizione per l'esercizio ai fini del capo II. 
  6.  Il  reddito  netto  rilevante  non  distribuito  di  un'entita'
d'investimento  relativo  all'esercizio   di   verifica   corrisponde
all'importo del reddito rilevante di tale entita' d'investimento  per
tale esercizio, ridotto fino a un minimo di zero: 
    a) delle imposte rilevanti dell'entita' d'investimento; 
    b) delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte ai soci che
non sono entita' d'investimento intervenute nel periodo di verifica; 
    c) della perdita rilevante che si e' generata durante il  periodo
di verifica; 
    d) dell'importo residuo della perdita rilevante che non  e'  gia'
stata  utilizzata  per  ridurre  il  reddito  netto   rilevante   non
distribuito  di  tale  entita'  d'investimento  per   un   precedente
esercizio di verifica. 
  7.  Il  reddito  netto  rilevante  non  distribuito  di  un'entita'
d'investimento  non  e'   ridotto   delle   distribuzioni   o   delle
distribuzioni presunte  che  hanno  gia'  ridotto  il  reddito  netto
rilevante non distribuito  di  tale  entita'  d'investimento  per  un
precedente esercizio di verifica in applicazione del comma 6, lettera
b).  Il  reddito  netto  rilevante  non  distribuito  di   un'entita'
d'investimento non e' ridotto dell'importo  della  perdita  rilevante
che ha gia' ridotto il reddito netto  rilevante  non  distribuito  di
tale entita' d'investimento per un precedente esercizio  di  verifica
in applicazione del comma 6, lettera c). 
  8. Ai fini del presente articolo,  una  distribuzione  presunta  e'
quella considerata tale  in  base  alla  legislazione  relativa  alle
imposte rilevanti applicabili nel Paese dell'impresa  proprietaria  e
sussiste in ogni caso quando una partecipazione diretta  o  indiretta
nell'entita'  d'investimento  e'  trasferita  a  un'entita'  che  non
appartiene al gruppo multinazionale o nazionale di imprese ed e' pari
alla quota del reddito netto rilevante non distribuito attribuibile a
tale  partecipazione  alla  data   del   trasferimento,   determinata
indipendentemente dalla distribuzione presunta. 
  9. L'opzione di cui al comma 2 del presente articolo e'  effettuata
ai sensi dell'articolo  52,  comma  1  ed  ha  efficacia  per  cinque
esercizi. In caso  di  revoca  dell'opzione,  la  quota  dell'impresa
proprietaria nel reddito netto rilevante non distribuito dell'entita'
d'investimento  per  l'esercizio   di   verifica,   individuato   con
riferimento all'ultimo giorno dell'esercizio  precedente  l'esercizio
di  efficacia  della   revoca,   si   considera   reddito   rilevante
dell'entita' di investimento per l'esercizio in cui ha  efficacia  la
revoca. L'importo del reddito rilevante moltiplicato  per  l'aliquota
minima d'imposta e' considerato imposizione integrativa  dell'impresa
a bassa imposizione per l'esercizio di efficacia della revoca ai fini
del capo II. 
  10. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  in
relazione  alle  entita'  assicurative  d'investimento  di  cui  alla
definizione numero 15) dell'allegato A.