Art. 50 Opzione per il regime della distribuzione imponibile 1. Ai fini del presente articolo: a) «esercizio di verifica»: identifica il terzo esercizio precedente l'esercizio di riferimento; b) «periodo di verifica»: identifica il periodo che inizia con il primo giorno dell'esercizio di verifica e termina con l'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento in cui la partecipazione e' detenuta; c) «distribuzioni presunte»: identifica il reddito di una entita' di investimento relativo ad un esercizio che, sebbene da essa non effettivamente distribuito, secondo la normativa fiscale nazionale concorre per quell'esercizio a formare il reddito imponibile della sua impresa proprietaria. 2. Su opzione dell'impresa dichiarante, l'impresa proprietaria di un'entita' d'investimento puo' applicare il regime della distribuzione imponibile in relazione alla sua partecipazione nell'entita' d'investimento, a condizione che l'impresa proprietaria e l'entita' d'investimento siano complessivamente assoggettate a imposizione sul reddito rispettivamente distribuito e conseguito dall'entita' d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima d'imposta. Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle imprese proprietarie che sono entita' d'investimento. 3. In base al regime della distribuzione imponibile, le distribuzioni e le distribuzioni presunte del reddito rilevante di un'entita' d'investimento sono incluse nel reddito rilevante dell'impresa proprietaria che ha effettivamente percepito la distribuzione o virtualmente percepito la distribuzione presunta, a condizione che quest'ultima non sia un'entita' d'investimento. L'importo delle imposte rilevanti sostenute dall'entita' d'investimento che puo' essere utilizzato come credito a fronte dell'imposta dovuta dall'impresa proprietaria a seguito delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte intervenute a suo favore da parte dell'entita' d'investimento e' incluso nel reddito rilevante e nelle imposte rilevanti rettificate dell'impresa proprietaria che ha percepito la distribuzione o virtualmente percepito la distribuzione presunta. 4. Il reddito o perdita rilevante di un'entita' d'investimento e le imposte rilevanti rettificate attribuibili a tale reddito per l'esercizio sono esclusi dal calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva in conformita' del capo V e dell'articolo 48, ad eccezione dell'importo delle imposte rilevanti di cui al secondo periodo del comma 3. 5. La quota dell'impresa proprietaria nel reddito netto rilevante non distribuito dell'entita' d'investimento di cui al comma 6, generato nell'esercizio di verifica, e' considerata reddito rilevante di tale entita' d'investimento per l'esercizio. L'importo pari a tale reddito rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta e' considerato come imposizione integrativa di un'impresa a bassa imposizione per l'esercizio ai fini del capo II. 6. Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entita' d'investimento relativo all'esercizio di verifica corrisponde all'importo del reddito rilevante di tale entita' d'investimento per tale esercizio, ridotto fino a un minimo di zero: a) delle imposte rilevanti dell'entita' d'investimento; b) delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte ai soci che non sono entita' d'investimento intervenute nel periodo di verifica; c) della perdita rilevante che si e' generata durante il periodo di verifica; d) dell'importo residuo della perdita rilevante che non e' gia' stata utilizzata per ridurre il reddito netto rilevante non distribuito di tale entita' d'investimento per un precedente esercizio di verifica. 7. Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entita' d'investimento non e' ridotto delle distribuzioni o delle distribuzioni presunte che hanno gia' ridotto il reddito netto rilevante non distribuito di tale entita' d'investimento per un precedente esercizio di verifica in applicazione del comma 6, lettera b). Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entita' d'investimento non e' ridotto dell'importo della perdita rilevante che ha gia' ridotto il reddito netto rilevante non distribuito di tale entita' d'investimento per un precedente esercizio di verifica in applicazione del comma 6, lettera c). 8. Ai fini del presente articolo, una distribuzione presunta e' quella considerata tale in base alla legislazione relativa alle imposte rilevanti applicabili nel Paese dell'impresa proprietaria e sussiste in ogni caso quando una partecipazione diretta o indiretta nell'entita' d'investimento e' trasferita a un'entita' che non appartiene al gruppo multinazionale o nazionale di imprese ed e' pari alla quota del reddito netto rilevante non distribuito attribuibile a tale partecipazione alla data del trasferimento, determinata indipendentemente dalla distribuzione presunta. 9. L'opzione di cui al comma 2 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 1 ed ha efficacia per cinque esercizi. In caso di revoca dell'opzione, la quota dell'impresa proprietaria nel reddito netto rilevante non distribuito dell'entita' d'investimento per l'esercizio di verifica, individuato con riferimento all'ultimo giorno dell'esercizio precedente l'esercizio di efficacia della revoca, si considera reddito rilevante dell'entita' di investimento per l'esercizio in cui ha efficacia la revoca. L'importo del reddito rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta e' considerato imposizione integrativa dell'impresa a bassa imposizione per l'esercizio di efficacia della revoca ai fini del capo II. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle entita' assicurative d'investimento di cui alla definizione numero 15) dell'allegato A.