Art. 31 
 
                        Scorte di medicinali 
 
  1.  L'autorita'  territorialmente  competente,  individuata   dalle
regioni e dalla Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  puo'
consentire la  detenzione  di  adeguate  scorte  di  medicinali  agli
operatori degli stabilimenti presso  gli  stabilimenti  stessi  e  ai
medici   veterinari   nell'ambito    dell'esercizio    dell'attivita'
zooiatrica, a condizione che  le  scorte  siano  conservate  in  modo
conforme    alle    condizioni     prescritte     nell'autorizzazione
all'immissione in commercio e custodite in  locali  resi  accessibili
alle autorita' territorialmente competenti nel corso delle  ispezioni
e dei controlli di cui all'articolo 123 del regolamento. 
  2. Le strutture sanitarie  dove  si  curano  gli  animali,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 136, non sono soggette a un'ulteriore valutazione  da  parte
dell'autorita' territorialmente competente ai fini della possibilita'
di detenere adeguate scorte di medicinali. 
  3. Il medico veterinario e'  responsabile  della  detenzione  delle
scorte  di  medicinali  e  della  loro  utilizzazione  nonche'  delle
registrazioni   di   competenza   nel   sistema   informativo   della
tracciabilita'. 
  4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere  individuate
ulteriori modalita' tecniche e  operative  per  la  detenzione  delle
scorte. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse.