Art. 31
Scorte di medicinali
1. L'autorita' territorialmente competente, individuata dalle
regioni e dalla Province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
consentire la detenzione di adeguate scorte di medicinali agli
operatori degli stabilimenti presso gli stabilimenti stessi e ai
medici veterinari nell'ambito dell'esercizio dell'attivita'
zooiatrica, a condizione che le scorte siano conservate in modo
conforme alle condizioni prescritte nell'autorizzazione
all'immissione in commercio e custodite in locali resi accessibili
alle autorita' territorialmente competenti nel corso delle ispezioni
e dei controlli di cui all'articolo 123 del regolamento.
2. Le strutture sanitarie dove si curano gli animali, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 136, non sono soggette a un'ulteriore valutazione da parte
dell'autorita' territorialmente competente ai fini della possibilita'
di detenere adeguate scorte di medicinali.
3. Il medico veterinario e' responsabile della detenzione delle
scorte di medicinali e della loro utilizzazione nonche' delle
registrazioni di competenza nel sistema informativo della
tracciabilita'.
4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere individuate
ulteriori modalita' tecniche e operative per la detenzione delle
scorte.
Note all'art. 31:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.