Art. 31 Scorte di medicinali 1. L'autorita' territorialmente competente, individuata dalle regioni e dalla Province autonome di Trento e di Bolzano, puo' consentire la detenzione di adeguate scorte di medicinali agli operatori degli stabilimenti presso gli stabilimenti stessi e ai medici veterinari nell'ambito dell'esercizio dell'attivita' zooiatrica, a condizione che le scorte siano conservate in modo conforme alle condizioni prescritte nell'autorizzazione all'immissione in commercio e custodite in locali resi accessibili alle autorita' territorialmente competenti nel corso delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 123 del regolamento. 2. Le strutture sanitarie dove si curano gli animali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, non sono soggette a un'ulteriore valutazione da parte dell'autorita' territorialmente competente ai fini della possibilita' di detenere adeguate scorte di medicinali. 3. Il medico veterinario e' responsabile della detenzione delle scorte di medicinali e della loro utilizzazione nonche' delle registrazioni di competenza nel sistema informativo della tracciabilita'. 4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere individuate ulteriori modalita' tecniche e operative per la detenzione delle scorte.
Note all'art. 31: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda nelle note alle premesse.