Art. 32 
 
Modalita' di tenuta e gestione delle scorte presso  gli  stabilimenti
              in cui si allevano e si detengono animali 
 
  1. Gli operatori degli stabilimenti dove si allevano o si detengono
gli animali comunicano all'autorita' territorialmente  competente  la
necessita' di detenere scorte di medicinali. 
  2. L'autorita' territorialmente competente consente  la  detenzione
di scorte di medicinali solo agli operatori  degli  stabilimenti  che
non hanno riportato condanne penali per le attivita' di cui al  comma
1. 
  3.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  1  individua  il  medico
veterinario  responsabile  di  cui  all'articolo  31,  comma  3,  del
presente decreto. 
  4. Il medico veterinario responsabile delle scorte puo' affidare  i
compiti di detenzione, utilizzo e registrazione delle scorte a uno  o
piu' medici veterinari che ne assumono la  relativa  responsabilita'.
Tale  delega  deve  essere  immediatamente  notificata  all'autorita'
territorialmente  competente,  unitamente  a  una  dichiarazione   di
accettazione  dell'incarico   e   all'indicazione   degli   ulteriori
stabilimenti  presso  i  quali  i  delegati  risultano  eventualmente
responsabili delle stesse attivita'. 
  5.  Il  medico  veterinario   responsabile   delle   scorte   negli
stabilimenti in cui si allevano e si detengono animali destinati alla
produzione di alimenti nonche' i suoi delegati non  possono  svolgere
incarichi  di  dipendenza  o  collaborazione  con  i  titolari  delle
autorizzazioni  in  commercio,  con   i   fabbricanti,   distributori
all'ingrosso e con gli operatori del settore  dei  mangimi  o  essere
dipendenti del Servizio sanitario nazionale. 
  6. L'autorita' territorialmente  competente  registra  nel  sistema
informativo della tracciabilita' le informazioni di cui ai commi 1, 2
e 3, ed effettua,  entro  i  dodici  mesi  successivi  alla  data  di
registrazione,  un'ispezione   ai   sensi   dell'articolo   123   del
regolamento, per verificare il  rispetto  dei  requisiti  di  cui  al
presente articolo e all'articolo 31, comma 1, del presente decreto. 
  7. Tra  gli  ulteriori  criteri  che  l'autorita'  territorialmente
competente applica per valutare la necessita'  di  detenere  adeguate
scorte da parte dei soggetti di cui al comma 1, vi sono: 
    a) la realta' professionale, quale ad esempio la tipologia  e  la
dimensione dello stabilimento; 
    b) la situazione geografica. 
  8. L'operatore di cui al comma 1 garantisce  la  veridicita'  delle
informazioni trasmesse e le mantiene aggiornate. 
  9. Le scorte detenute negli stabilimenti in cui si  allevano  o  si
detengono  gli  animali  possono  essere  costituite  da   medicinali
veterinari, medicinali omeopatici, inclusi quelli di cui all'articolo
10 del presente decreto, alle condizioni e nei  limiti  di  cui  agli
articoli 112, 113 e 114 del regolamento. 
  10. Non possono essere detenute  scorte,  nemmeno  per  un  periodo
limitato, di medicinali veterinari contenenti antimicrobici  per  cui
specifiche  raccomandazioni  dell'Agenzia  europea   dei   medicinali
raccomandano limitazioni e non  possono  essere  detenute  scorte  di
medicinali  veterinari  contenenti  antimicrobici   ai   fini   della
fabbricazione  dei  mangimi  medicati  o   da   somministrarsi,   per
trattamento non individuale, attraverso gli alimenti liquidi o solidi
e acqua di abbeverata, fatta  salva  la  detenzione  di  quantitativi
ridotti   di   tali   medicinali,   commisurati    alle    necessita'
dell'allevamento, per un periodo non superiore a cinque giorni. 
  11. L'utilizzo del medicinale della  scorta  in  animali  destinati
alla produzione di  alimenti  per  il  consumo  umano  puo'  avvenire
soltanto dietro specifica procedura informatica da parte  del  medico
veterinario responsabile o  del  suo  delegato,  nel  rispetto  degli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 108 del regolamento,  e
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 16 marzo  2006,
n. 158. 
  12.  Il  medico  veterinario  responsabile   delle   scorte   negli
stabilimenti in cui si allevano e si detengono animali non  destinati
alla produzione di alimenti o i suoi delegati effettuano, con cadenza
semestrale, un controllo della giacenza delle  scorte  e  aggiornano,
entro il quinto giorno del primo mese successivo a ciascun  semestre,
il sistema informativo della tracciabilita',  fatte  salve  le  norme
specifiche sulle  registrazioni  di  medicinali  contenenti  sostanze
stupefacenti e psicotrope di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  nonche'  quanto   prescritto
dall'articolo 37, comma 2, del presente decreto. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 16 marzo 2006, n.  158  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309 si veda nelle note alle premesse.