Art. 33 
 
Modalita' di tenuta e  gestione  delle  scorte  presso  le  strutture
                   sanitarie di cura degli animali 
 
  1. Il direttore sanitario delle strutture di cura degli animali  e'
il medico veterinario responsabile di cui all'articolo 31, comma 3. 
  2.   Il    direttore    sanitario    e'    altresi'    responsabile
dell'individuazione  dei  medici  veterinari  a  cui  e'   consentito
l'accesso alle scorte nonche' dell'aggiornamento dei loro  nominativi
nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia  di  cui
all'articolo 2, lettera z) del decreto legislativo 5 agosto 2022,  n.
134. 
  3. Il direttore sanitario e i medici veterinari di cui al  comma  2
possono, per interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalle
strutture, utilizzare i medicinali prelevati dalla scorta. 
  4. Le scorte detenute nelle strutture di cura degli animali possono
essere costituite da medicinali veterinari, da medicinali a uso umano
alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 112, 113 e 114  del
regolamento  e  da  medicinali  omeopatici,  inclusi  quelli  di  cui
all'articolo 10 del presente decreto. 
  5. I medicinali a uso umano di cui agli articoli 92, 93  e  94  del
decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,  ad  eccezione  degli
antimicrobici, possono essere detenuti in scorta purche' non esistano
anche in confezioni cedibili al pubblico e  vengano  utilizzati  solo
all'interno della struttura di cura,  in  presenza  delle  condizioni
previste dagli articoli 112, 113 e 114 del regolamento. 
  6. I medicinali a uso umano di cui ai  commi  4  e  5  non  possono
essere ceduti ai proprietari e ai detentori degli animali. 
  7. Le strutture di cura degli animali, in presenza delle condizioni
previste dagli articoli 112 e 113 del regolamento,  possono  detenere
ossigeno e altri gas medicinali autorizzati per uso umano. 
  8. Nel caso di impiego di  medicinali  in  animali  destinati  alla
produzione di  alimenti,  l'utilizzo  dei  medicinali  puo'  avvenire
soltanto dietro  specifica  indicazione  terapeutica  informatica  da
parte del medico veterinario, che  ne  registra  il  trattamento  nel
rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 108  del
regolamento e secondo le modalita' previste dal  decreto  legislativo
16 marzo 2006, n. 158. 
  9. Relativamente all'impiego  dei  medicinali  utilizzati  per  gli
animali non destinati  alla  produzione  di  alimenti,  il  direttore
sanitario  effettua,  con  cadenza  semestrale,  un  controllo  della
giacenza delle scorte e aggiorna, entro il quinto  giorno  del  primo
mese successivo a ciascun  semestre,  il  sistema  informativo  della
tracciabilita', fatte salve le norme specifiche  sulle  registrazioni
di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al
decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
nonche' quanto prescritto dall'articolo 37,  comma  2,  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          z) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134: 
                «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
          del presente decreto, si adottano le seguenti definizioni: 
                Omissis 
                  z) Sistema informativo nazionale degli  animali  da
          compagnia, di seguito denominato "SINAC": sezione della BDN
          in  cui  sono  registrate  le  informazioni  inerenti  agli
          animali da compagnia, con le modalita' di cui  all'articolo
          16, comma 3;» 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli  artt.  92,  93  e  94  del
          decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: 
                «Art. 92 (Medicinali utilizzabili  esclusivamente  in
          ambiente ospedaliero o in strutture ad esso  assimilabili).
          - 1. I medicinali utilizzabili esclusivamente  in  ambiente
          ospedaliero sono i medicinali che, per  le  caratteristiche
          farmacologiche,  o  per  innovativita',  per  modalita'  di
          somministrazione o per altri motivi di tutela della  salute
          pubblica, non possono essere utilizzati  in  condizioni  di
          sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere. 
                2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali,
          l'AIFA puo' stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal
          comma 1 e' limitato a taluni centri ospedalieri o,  invece,
          e' ammesso anche nelle strutture di  ricovero  a  carattere
          privato. 
                3. I medicinali disciplinati  dal  presente  articolo
          devono recare sull'imballaggio esterno o,  in  mancanza  di
          questo,  sul  confezionamento  primario  le   frasi:   «Uso
          riservato agli ospedali. Vietata la vendita  al  pubblico».
          Nelle ipotesi previste  dal  comma  2  la  prima  frase  e'
          modificata  in   rapporto   all'impiego   autorizzato   del
          medicinale. 
                4. I medicinali disciplinati  dal  presente  articolo
          sono forniti dai produttori e  dai  grossisti  direttamente
          alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da  cui
          queste dipendono ovvero alle farmacie.» 
                «Art.  93  (Medicinali  vendibili  al   pubblico   su
          prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). -  1.
          I medicinali  vendibili  al  pubblico  su  prescrizione  di
          centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali  che,
          sebbene  utilizzabili  anche  in  trattamenti  domiciliari,
          richiedono che  la  diagnosi  sia  effettuata  in  ambienti
          ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi
          adeguati, o che la diagnosi  stessa  e,  eventualmente,  il
          controllo in  corso  di  trattamento  sono  riservati  allo
          specialista. 
                2. I medicinali di  cui  al  comma  1  devono  recare
          sull'imballaggio esterno o,  in  mancanza  di  questo,  sul
          confezionamento  primario,  dopo  le  frasi:  «Da  vendersi
          dietro presentazione di ricetta  medica»,  o  «Da  vendersi
          dietro presentazione di  ricetta  medica  utilizzabile  una
          sola volta», la specificazione del tipo di struttura  o  di
          specialista autorizzato alla prescrizione.» 
                «Art.  94  (Medicinali  utilizzabili   esclusivamente
          dallo  specialista).  -  1.   I   medicinali   utilizzabili
          esclusivamente dallo  specialista  in  ambulatorio  sono  i
          medicinali che, per loro caratteristiche  farmacologiche  e
          modalita' di impiego, sono destinati ad  essere  utilizzati
          direttamente   dallo   specialista   durante   la    visita
          ambulatoriale. 
                2. Lo specialista puo' utilizzare  un  medicinale  di
          cui al comma 1 presso il domicilio del  paziente,  soltanto
          se  la  somministrazione  dello  stesso  non  necessita  di
          particolari attrezzature ambulatoriali. 
                3. I medicinali disciplinati  dal  presente  articolo
          devono recare sull'imballaggio esterno o,  in  mancanza  di
          questo,  sul  confezionamento  primario  le   frasi:   "Uso
          riservato  a...",  con  specificazione  dello   specialista
          autorizzato  all'impiego  del  medicinale,  e  "Vietata  la
          vendita al pubblico". 
                4. I medicinali disciplinati  dal  presente  articolo
          possono essere  forniti  dai  produttori  e  dai  grossisti
          direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli.» 
              - Per il decreto legislativo 16 marzo 2006, n.  158  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309 si veda nelle note alle premesse.