Art. 33
Modalita' di tenuta e gestione delle scorte presso le strutture
sanitarie di cura degli animali
1. Il direttore sanitario delle strutture di cura degli animali e'
il medico veterinario responsabile di cui all'articolo 31, comma 3.
2. Il direttore sanitario e' altresi' responsabile
dell'individuazione dei medici veterinari a cui e' consentito
l'accesso alle scorte nonche' dell'aggiornamento dei loro nominativi
nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia di cui
all'articolo 2, lettera z) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.
134.
3. Il direttore sanitario e i medici veterinari di cui al comma 2
possono, per interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalle
strutture, utilizzare i medicinali prelevati dalla scorta.
4. Le scorte detenute nelle strutture di cura degli animali possono
essere costituite da medicinali veterinari, da medicinali a uso umano
alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 112, 113 e 114 del
regolamento e da medicinali omeopatici, inclusi quelli di cui
all'articolo 10 del presente decreto.
5. I medicinali a uso umano di cui agli articoli 92, 93 e 94 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ad eccezione degli
antimicrobici, possono essere detenuti in scorta purche' non esistano
anche in confezioni cedibili al pubblico e vengano utilizzati solo
all'interno della struttura di cura, in presenza delle condizioni
previste dagli articoli 112, 113 e 114 del regolamento.
6. I medicinali a uso umano di cui ai commi 4 e 5 non possono
essere ceduti ai proprietari e ai detentori degli animali.
7. Le strutture di cura degli animali, in presenza delle condizioni
previste dagli articoli 112 e 113 del regolamento, possono detenere
ossigeno e altri gas medicinali autorizzati per uso umano.
8. Nel caso di impiego di medicinali in animali destinati alla
produzione di alimenti, l'utilizzo dei medicinali puo' avvenire
soltanto dietro specifica indicazione terapeutica informatica da
parte del medico veterinario, che ne registra il trattamento nel
rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 108 del
regolamento e secondo le modalita' previste dal decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158.
9. Relativamente all'impiego dei medicinali utilizzati per gli
animali non destinati alla produzione di alimenti, il direttore
sanitario effettua, con cadenza semestrale, un controllo della
giacenza delle scorte e aggiorna, entro il quinto giorno del primo
mese successivo a ciascun semestre, il sistema informativo della
tracciabilita', fatte salve le norme specifiche sulle registrazioni
di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nonche' quanto prescritto dall'articolo 37, comma 2, del presente
decreto.
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
z) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente decreto, si adottano le seguenti definizioni:
Omissis
z) Sistema informativo nazionale degli animali da
compagnia, di seguito denominato "SINAC": sezione della BDN
in cui sono registrate le informazioni inerenti agli
animali da compagnia, con le modalita' di cui all'articolo
16, comma 3;»
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli artt. 92, 93 e 94 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219:
«Art. 92 (Medicinali utilizzabili esclusivamente in
ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili).
- 1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente
ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche
farmacologiche, o per innovativita', per modalita' di
somministrazione o per altri motivi di tutela della salute
pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di
sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere.
2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali,
l'AIFA puo' stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal
comma 1 e' limitato a taluni centri ospedalieri o, invece,
e' ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere
privato.
3. I medicinali disciplinati dal presente articolo
devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di
questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso
riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico».
Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase e'
modificata in rapporto all'impiego autorizzato del
medicinale.
4. I medicinali disciplinati dal presente articolo
sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente
alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui
queste dipendono ovvero alle farmacie.»
«Art. 93 (Medicinali vendibili al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). - 1.
I medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di
centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali che,
sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari,
richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti
ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi
adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il
controllo in corso di trattamento sono riservati allo
specialista.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare
sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul
confezionamento primario, dopo le frasi: «Da vendersi
dietro presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi
dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una
sola volta», la specificazione del tipo di struttura o di
specialista autorizzato alla prescrizione.»
«Art. 94 (Medicinali utilizzabili esclusivamente
dallo specialista). - 1. I medicinali utilizzabili
esclusivamente dallo specialista in ambulatorio sono i
medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e
modalita' di impiego, sono destinati ad essere utilizzati
direttamente dallo specialista durante la visita
ambulatoriale.
2. Lo specialista puo' utilizzare un medicinale di
cui al comma 1 presso il domicilio del paziente, soltanto
se la somministrazione dello stesso non necessita di
particolari attrezzature ambulatoriali.
3. I medicinali disciplinati dal presente articolo
devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di
questo, sul confezionamento primario le frasi: "Uso
riservato a...", con specificazione dello specialista
autorizzato all'impiego del medicinale, e "Vietata la
vendita al pubblico".
4. I medicinali disciplinati dal presente articolo
possono essere forniti dai produttori e dai grossisti
direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli.»
- Per il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 si veda nelle note alle premesse.