Art. 35
Utilizzo dei medicinali negli stabilimenti autorizzati ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014 n.
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1. Gli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in cui sono detenuti gli
animali cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, possono
detenere scorte di medicinali necessarie all'attivita' clinica o alle
procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 4 marzo 2014 n. 26, secondo quanto previsto nell'articolo
33 del presente decreto, a condizione che le due tipologie di
medicinali siano tenute distinte, al fine di consentire quanto
specificato al comma 3, del presente articolo.
2. La detenzione e l'utilizzo delle scorte presso gli stabilimenti
di cui al comma 1 ricade sotto la responsabilita' del medico
veterinario designato di cui all'articolo 24 del decreto legislativo
n. 26 del 2014. Il medico veterinario designato e' equiparato al
direttore sanitario della struttura di cura degli animali di cui
all'articolo 33, comma 1, del presente decreto.
3. Il medico veterinario designato puo' delegare altri soggetti,
adeguatamente formati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo n. 26 del 2014, al prelievo dalle scorte e alla
somministrazione esclusivamente dei medicinali da utilizzare per le
procedure cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 26 del 2014.
4. Nel caso di assenza di scorta, per la prescrizione di medicinali
utilizzati nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a) del decreto legislativo n. 26 del 2014, il medico
veterinario designato prescrive il medicinale esclusivamente al
responsabile del progetto, con l'indicazione degli estremi
dell'autorizzazione ministeriale.
5. Nei casi di progetti che prevedano l'utilizzo di animali
destinati alla produzione di alimenti e per i quali e' prevista o si
renda necessaria la reintroduzione degli stessi, si stabilisce un
adeguato tempo di attesa e si applicano le disposizioni del
regolamento nonche' dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 26
del 2014.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 26:
«Art. 20 (Autorizzazione degli allevatori, dei
fornitori e degli utilizzatori). - 1. Chiunque intende
porre in esercizio uno stabilimento di allevamento o di
fornitura presenta domanda di autorizzazione all'autorita'
competente di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Chiunque intende porre in esercizio uno
stabilimento di utilizzazione presenta domanda di
autorizzazione al Ministero, autorita' competente di cui
all'articolo 4, comma 5. Non possono presentare domanda ai
sensi del presente comma coloro che hanno riportato
condanne con sentenze passate in giudicato o con
l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui
all'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del
codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4 e
5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.
3. L'autorizzazione e' concessa solo se l'allevatore,
il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti
sono conformi ai requisiti del presente decreto.
4. Nell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono
riportate le seguenti informazioni:
a) la persona fisica o giuridica titolare
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
d), e) ed f);
b) la sede dello stabilimento e le specie animali
stabulate;
c) la persona di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera h);
d) il medico veterinario di cui all'articolo 24.
5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha una
durata di sei anni, salvo l'adozione da parte
dell'autorita' competente di provvedimenti di sospensione o
di revoca di cui all'articolo 21.
6. Le modifiche significative alla struttura o al
funzionamento dello stabilimento di un allevatore,
fornitore o utilizzatore, compreso qualsiasi cambiamento
riguardante i soggetti cui al comma 4, sono comunicate
preventivamente all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione che, se del caso, provvede alla
variazione dell'autorizzazione.
7. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti
regionali, il comune tiene un elenco aggiornato degli
stabilimenti di allevamento e di fornitura autorizzati e ne
trasmette copia al Ministero e alla regione o provincia
autonoma.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) procedura, qualsiasi uso, invasivo o non
invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri
fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini
educativi, che possa causare all'animale un livello di
dolore, sofferenza, di stress danno prolungato equivalente
o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago
secondo le buone prassi veterinarie. Cio' include qualsiasi
azione che intende o puo' determinare la nascita o la
schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di
una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo
sofferente in queste condizioni. E' esclusa dalla
definizione la soppressione di animali con il solo fine di
impiegarne gli organi o i tessuti;»
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26:
«Art. 24 (Veterinario designato). - 1. Ciascun
allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un
medico veterinario designato, esperto in medicina degli
animali da laboratorio, in possesso di requisiti di
esperienza e di formazione specifica, che prescrive le
modalita' per il benessere e il trattamento terapeutico
degli animali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
26:
«Art. 23 (Disciplina del personale abilitato).
Omissis
2. Il personale dispone di un livello di istruzione e
di formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro
sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
presente decreto, per svolgere una delle seguenti funzioni:
a) la realizzazione di procedure su animali;
b) la concezione delle procedure e di progetti;
c) la cura degli animali;
d) la soppressione degli animali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26:
«Art. 19 (Liberazione e reinserimento degli animali).
- 1. Gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati
nelle procedure, previo parere favorevole del medico
veterinario di cui all'articolo 24, possono essere
reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un
sistema di allevamento appropriato alla loro specie, alle
seguenti condizioni:
a) lo stato di salute dell'animale lo permette;
b) non vi e' pericolo per la sanita' pubblica, la
salute animale o l'ambiente;
c) sono state adottate le misure del caso per la
salvaguardia del benessere dell'animale;
d) e' stato predisposto un programma di
reinserimento che assicura la socializzazione degli animali
ovvero un programma di riabilitazione, se animali
selvatici, prima della reintroduzione nel loro habitat.
2. Con decreto del Ministro, sono individuati i
requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1.»