Art. 35 
 
Utilizzo dei  medicinali  negli  stabilimenti  autorizzati  ai  sensi
  dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014  n.
  26 
 
  1. Gli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in cui sono detenuti gli
animali cui all'articolo 1, comma 3, del  medesimo  decreto,  possono
detenere scorte di medicinali necessarie all'attivita' clinica o alle
procedure di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 4 marzo 2014 n. 26, secondo quanto previsto nell'articolo
33 del presente  decreto,  a  condizione  che  le  due  tipologie  di
medicinali siano  tenute  distinte,  al  fine  di  consentire  quanto
specificato al comma 3, del presente articolo. 
  2. La detenzione e l'utilizzo delle scorte presso gli  stabilimenti
di cui  al  comma  1  ricade  sotto  la  responsabilita'  del  medico
veterinario designato di cui all'articolo 24 del decreto  legislativo
n. 26 del 2014. Il medico  veterinario  designato  e'  equiparato  al
direttore sanitario della struttura di  cura  degli  animali  di  cui
all'articolo 33, comma 1, del presente decreto. 
  3. Il medico veterinario designato puo'  delegare  altri  soggetti,
adeguatamente formati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo  n.  26  del  2014,  al  prelievo  dalle  scorte  e  alla
somministrazione esclusivamente dei medicinali da utilizzare  per  le
procedure cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 26 del 2014. 
  4. Nel caso di assenza di scorta, per la prescrizione di medicinali
utilizzati nell'ambito delle procedure di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera a) del decreto legislativo  n.  26  del  2014,  il  medico
veterinario  designato  prescrive  il  medicinale  esclusivamente  al
responsabile  del   progetto,   con   l'indicazione   degli   estremi
dell'autorizzazione ministeriale. 
  5. Nei  casi  di  progetti  che  prevedano  l'utilizzo  di  animali
destinati alla produzione di alimenti e per i quali e' prevista o  si
renda necessaria la reintroduzione degli  stessi,  si  stabilisce  un
adeguato  tempo  di  attesa  e  si  applicano  le  disposizioni   del
regolamento nonche' dell'articolo 19 del decreto  legislativo  n.  26
del 2014. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 26: 
                «Art.  20  (Autorizzazione  degli   allevatori,   dei
          fornitori e degli  utilizzatori).  -  1.  Chiunque  intende
          porre in esercizio uno stabilimento  di  allevamento  o  di
          fornitura presenta domanda di autorizzazione  all'autorita'
          competente di cui all'articolo 4, comma 2. 
                2.  Chiunque   intende   porre   in   esercizio   uno
          stabilimento   di   utilizzazione   presenta   domanda   di
          autorizzazione al Ministero, autorita'  competente  di  cui
          all'articolo 4, comma 5. Non possono presentare domanda  ai
          sensi  del  presente  comma  coloro  che  hanno   riportato
          condanne  con  sentenze  passate   in   giudicato   o   con
          l'applicazione della pena su richiesta delle parti  di  cui
          all'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
          reati di cui agli  articoli  544-bis,  544-ter  e  727  del
          codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4  e
          5 della legge 4 novembre 2010, n. 201. 
                3. L'autorizzazione e' concessa solo se l'allevatore,
          il fornitore o l'utilizzatore e i  rispettivi  stabilimenti
          sono conformi ai requisiti del presente decreto. 
                4. Nell'autorizzazione di cui ai commi  1  e  2  sono
          riportate le seguenti informazioni: 
                  a)  la  persona   fisica   o   giuridica   titolare
          dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
          d), e) ed f); 
                  b) la sede dello stabilimento e le  specie  animali
          stabulate; 
                  c) la persona  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera h); 
                  d) il medico veterinario di cui all'articolo 24. 
                5. L'autorizzazione di cui ai commi  1  e  2  ha  una
          durata   di   sei   anni,   salvo   l'adozione   da   parte
          dell'autorita' competente di provvedimenti di sospensione o
          di revoca di cui all'articolo 21. 
                6. Le modifiche significative  alla  struttura  o  al
          funzionamento  dello   stabilimento   di   un   allevatore,
          fornitore o utilizzatore,  compreso  qualsiasi  cambiamento
          riguardante i soggetti cui  al  comma  4,  sono  comunicate
          preventivamente  all'autorita'   competente   al   rilascio
          dell'autorizzazione  che,  se  del  caso,   provvede   alla
          variazione dell'autorizzazione. 
                7. Salvo diversa previsione dei  singoli  ordinamenti
          regionali, il  comune  tiene  un  elenco  aggiornato  degli
          stabilimenti di allevamento e di fornitura autorizzati e ne
          trasmette copia al Ministero e  alla  regione  o  provincia
          autonoma.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
          a) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26: 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a)  procedura,  qualsiasi  uso,  invasivo   o   non
          invasivo, di un animale ai fini  sperimentali  o  ad  altri
          fini scientifici dal risultato noto o  ignoto,  o  ai  fini
          educativi, che possa  causare  all'animale  un  livello  di
          dolore, sofferenza, di stress danno prolungato  equivalente
          o superiore a quello provocato dall'inserimento di  un  ago
          secondo le buone prassi veterinarie. Cio' include qualsiasi
          azione che intende o  puo'  determinare  la  nascita  o  la
          schiusa di un animale o la creazione e il  mantenimento  di
          una linea di animali geneticamente modificata con  fenotipo
          sofferente  in  queste   condizioni.   E'   esclusa   dalla
          definizione la soppressione di animali con il solo fine  di
          impiegarne gli organi o i tessuti;» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26: 
                «Art.  24  (Veterinario  designato).  -  1.   Ciascun
          allevatore, fornitore o utilizzatore deve  disporre  di  un
          medico veterinario designato,  esperto  in  medicina  degli
          animali  da  laboratorio,  in  possesso  di  requisiti   di
          esperienza e di  formazione  specifica,  che  prescrive  le
          modalita' per il benessere  e  il  trattamento  terapeutico
          degli animali.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23,  comma  2,  del
          decreto legislativo decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
          26: 
                «Art. 23 (Disciplina del personale abilitato). 
                Omissis 
                2. Il personale dispone di un livello di istruzione e
          di formazione adeguato, acquisito, mantenuto  e  dimostrato
          secondo le modalita'  definite  con  decreto  del  Ministro
          sulla  base  degli  elementi  di  cui  all'allegato  V  del
          presente decreto, per svolgere una delle seguenti funzioni: 
                  a) la realizzazione di procedure su animali; 
                  b) la concezione delle procedure e di progetti; 
                  c) la cura degli animali; 
                  d) la soppressione degli animali.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26: 
                «Art. 19 (Liberazione e reinserimento degli animali).
          - 1. Gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati
          nelle  procedure,  previo  parere  favorevole  del   medico
          veterinario  di  cui  all'articolo   24,   possono   essere
          reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato  o  in  un
          sistema di allevamento appropriato alla loro  specie,  alle
          seguenti condizioni: 
                  a) lo stato di salute dell'animale lo permette; 
                  b) non vi e' pericolo per la sanita'  pubblica,  la
          salute animale o l'ambiente; 
                  c) sono state adottate le misure del  caso  per  la
          salvaguardia del benessere dell'animale; 
                  d)   e'   stato   predisposto   un   programma   di
          reinserimento che assicura la socializzazione degli animali
          ovvero  un  programma   di   riabilitazione,   se   animali
          selvatici, prima della reintroduzione nel loro habitat. 
                2. Con  decreto  del  Ministro,  sono  individuati  i
          requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle
          attivita' di cui al comma 1.»