Art. 36 
 
Modalita'  di  conservazione  e  di  utilizzo  delle   rimanenze   di
                             medicinali 
 
  1. Non costituiscono scorte le rimanenze di medicinali  al  termine
delle terapie prescritte o dovute all'interruzione  o  alla  modifica
della terapia prescritta. 
  2. Ferma restando la corretta gestione dei medicinali  scaduti,  le
rimanenze di cui al comma 1 sono conservate secondo le  modalita'  di
conservazione indicate nell'etichettatura del medicinale. 
  3. I proprietari e i detentori di  animali  possono  utilizzare  le
rimanenze di cui al comma 1, solo dietro  indicazione  di  un  medico
veterinario e, nel caso  di  animali  destinati  alla  produzione  di
alimenti, di procedura informatica da parte del medico veterinario  e
nel rispetto degli  obblighi  di  registrazione  elettronica  di  cui
all'articolo 108 del regolamento. 
  4. Le rimanenze di medicinali veterinari  autorizzati  per  animali
non destinati alla  produzione  di  alimenti,  con  l'esclusione  dei
medicinali veterinari  che  richiedono  conservazione  a  temperatura
controllata o appartenenti alla categoria delle sostanze stupefacenti
e  psicotrope,  possono  essere  consegnate  al  medico   veterinario
responsabile  di  stabilimenti  in  cui  si  detengono  animali   non
destinati  alla  produzione  di  alimenti  e  per   cui   l'autorita'
territorialmente competente ha consentito la detenzione  di  adeguate
scorte di medicinali, a condizione che il medicinale veterinario  sia
correttamente conservato nella sua confezione originale integra. 
  5. Il medico veterinario responsabile di cui al  comma  4  verifica
l'integrita' del confezionamento, lo  stato  di  conservazione  e  la
validita' del medicinale veterinario consegnato, nonche' se esso  sia
soggetto a restrizioni ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del presente
decreto e registra entro quarantotto ore il carico  delle  confezioni
ricevute nel sistema informativo  della  tracciabilita',  secondo  la
specifica funzione. 
  6. L'utilizzo delle rimanenze di cui al comma 4 avviene solo dietro
indicazione del medico veterinario  responsabile  che  effettua,  con
cadenza semestrale,  un  controllo  delle  giacenze  delle  scorte  e
aggiorna, entro il quinto giorno del primo mese successivo a  ciascun
semestre, il sistema informativo della tracciabilita'. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse.