Art. 37 
 
                 Cessione dei medicinali veterinari 
 
  1. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attivita', puo'
consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali  medicinali
veterinari della propria scorta,  anche  da  confezioni  multiple  in
frazioni distribuibili singolarmente, ove  disponibili  sul  mercato,
corredate di foglietto  illustrativo  o  altro  supporto  elettronico
fruibile per ogni singola frazione, allo scopo di avviare la  terapia
prescritta in modo da garantire la  tutela  immediata  del  benessere
animale. 
  2. Il medico veterinario  di  cui  al  comma  1,  fatti  salvi  gli
obblighi di registrazione posti a carico dei proprietari e  detentori
di  animali  destinati  alla  produzione   di   alimenti   ai   sensi
dell'articolo 108 del regolamento, registra, entro sette  giorni,  lo
scarico delle confezioni o  delle  frazioni  consegnate  nel  sistema
informativo della tracciabilita', secondo la specifica funzione.