Art. 37
Cessione dei medicinali veterinari
1. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attivita', puo'
consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali
veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in
frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato,
corredate di foglietto illustrativo o altro supporto elettronico
fruibile per ogni singola frazione, allo scopo di avviare la terapia
prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere
animale.
2. Il medico veterinario di cui al comma 1, fatti salvi gli
obblighi di registrazione posti a carico dei proprietari e detentori
di animali destinati alla produzione di alimenti ai sensi
dell'articolo 108 del regolamento, registra, entro sette giorni, lo
scarico delle confezioni o delle frazioni consegnate nel sistema
informativo della tracciabilita', secondo la specifica funzione.