Art. 57 
 
 
             Promozione e comunicazione degli interventi 
                     in materia di made in Italy 
 
  1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i  cittadini
e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli  interventi  in
materia  di  made  in  Italy  previsti  dalla  presente  legge  e  di
rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in  lingua  inglese,
attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese
e del made in Italy, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024. 
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono individuati  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse,
attraverso  campagne  pubblicitarie   sulla   stampa   quotidiana   e
periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive,
nazionali e locali, e il soggetto gestore,  con  oneri  comunque  non
superiori all'1,5 per cento  dell'ammontare  delle  risorse,  cui  e'
demandato  l'aggiornamento  del  sito  internet   istituzionale   del
Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2023 e a 2  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede ai sensi dell'articolo 59.