Art. 57
Promozione e comunicazione degli interventi
in materia di made in Italy
1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini
e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli interventi in
materia di made in Italy previsti dalla presente legge e di
rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese,
attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese
e del made in Italy, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati le modalita' di utilizzo delle risorse,
attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e
periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive,
nazionali e locali, e il soggetto gestore, con oneri comunque non
superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui e'
demandato l'aggiornamento del sito internet istituzionale del
Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede ai sensi dell'articolo 59.