Art. 59
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 19, 33, 46, 47,
48, 51 e 57, determinati in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in
103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere
dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.680.100
euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.680.100 euro, si
provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di
euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29
dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per
l'anno 2024 e a 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento
dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato
di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 59:
- Si riporta il comma 402 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025):
«402. Al fine di sostenere lo sviluppo e la
modernizzazione dei processi produttivi e le connesse
attivita' funzionali alla crescita dell'eccellenza
qualitativa del made in Italy, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy,
un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali
di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con
una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95
milioni di euro per l'anno 2024.».
- Si riporta l'articolo 34-ter della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio
finanziario, per ogni unita' elementare di bilancio, con
decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti,
e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito
allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le
somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a
carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di
stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo
periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio
scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello
Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione
in bilancio, le somme relative al precedente periodo
eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella
competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».