Art. 59 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 19, 33, 46, 47,
48, 51 e 57, determinati in  23.200.000  euro  per  l'anno  2023,  in
103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a  decorrere
dall'anno 2025,  che  aumentano,  per  l'anno  2025,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di  fabbisogno,  a  37.680.100
euro e, in termini di indebitamento  netto,  a  19.680.100  euro,  si
provvede: 
    a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87  milioni  di
euro per l'anno 2024, e, in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge  29
dicembre 2022, n. 197; 
    b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per
l'anno 2024 e a  680.100  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy; 
    c) quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento
dei residui passivi di conto capitale, di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno  2024,  in  termini  di
fabbisogno  e  di  indebitamento   netto,   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 59: 
              - Si riporta il comma 402 dell'articolo 1  della  legge
          29 dicembre 2022, n.  197  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2023  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2023-2025): 
              «402.  Al  fine  di  sostenere   lo   sviluppo   e   la
          modernizzazione  dei  processi  produttivi  e  le  connesse
          attivita'   funzionali   alla   crescita    dell'eccellenza
          qualitativa del made in Italy, e' istituito, nello stato di
          previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy,
          un Fondo per il potenziamento delle  politiche  industriali
          di sostegno alle filiere produttive del made in Italy,  con
          una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di  95
          milioni di euro per l'anno 2024.». 
              - Si riporta l'articolo 34-ter della legge 31  dicembre
          2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - 1. Decorso  il  termine  dell'esercizio
          finanziario, per ogni unita' elementare  di  bilancio,  con
          decreto ministeriale da registrarsi alla Corte  dei  conti,
          e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
          impegni  riferibili  all'esercizio  scaduto.  In   apposito
          allegato al decreto medesimo sono altresi'  individuate  le
          somme relative a spese pluriennali in conto capitale non  a
          carattere permanente da eliminare dal conto dei residui  di
          stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
          successivi  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  2,  terzo
          periodo, riferibili ad  esercizi  precedenti  all'esercizio
          scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale  dello
          Stato sono elencate, distintamente per anno  di  iscrizione
          in  bilancio,  le  somme  relative  al  precedente  periodo
          eliminate  dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere  nella
          competenza  degli  esercizi  successivi,   sui   pertinenti
          programmi, con legge di bilancio. 
              2.  Ai  fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le
          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle
          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui
          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di
          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali
          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare
          per economia e per perenzione amministrativa. 
              3. Gli uffici  di  controllo  verificano  le  somme  da
          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili
          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei
          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura
          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 
              4. Contestualmente all'accertamento  di  cui  comma  2,
          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto
          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la
          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della
          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del
          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui
          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
          presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della  legge
          n. 196 del 2009. 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          7  ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni  urgenti  per  il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
              «Art. 6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».