Art. 31 
 
         Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro 
 
  1. Al fine di rafforzare l'attivita' di  vigilanza  in  materia  di
lavoro, legislazione sociale,  nonche'  di  salute  e  sicurezza  sui
luoghi di lavoro mediante il potenziamento  del  personale  ispettivo
preposto  ai  controlli  sul  territorio,  le   autorizzazioni   alle
assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  e
previste dall'articolo 13, comma  2,  del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter  del  decreto-legge  3  settembre
2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  novembre
2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025. 
  2. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per gli  anni
2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo  indeterminato,  senza  previo
esperimento delle previste procedure  di  mobilita',  250  unita'  di
personale da inquadrare nell'area funzionari  del  vigente  Contratto
collettivo   nazionale,   Comparto   funzioni   centrali,    famiglia
professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza,  con
incremento della dotazione organica per le unita' eccedenti. 
  3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro  e',
altresi', autorizzato, per gli anni 2024,  2025  e  2026,  a  bandire
procedure  concorsuali  pubbliche  per  titoli  ed  esami,  su   base
regionale, anche svolte mediante l'uso di  tecnologie  digitali,  con
facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un  solo  ambito  regionale  e  per  una  sola
posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale
risulti   incapiente   rispetto   ai   posti   messi   a    concorso,
l'amministrazione  puo'  coprire  i  posti  ancora  vacanti  mediante
scorrimento delle graduatorie  degli  idonei  non  vincitori  per  la
medesima posizione  di  lavoro  in  altri  ambiti  regionali,  previo
interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita'  di
requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente  ai  titoli
valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la
partecipazione ai concorsi. 
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2  e  3,  pari  ad
euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento  delle  procedure
concorsuali, nonche' pari ad euro 2.500.000 per il 2025  ((e  a  euro
1.500.000 annui a decorrere)) dal 2026, riferiti agli oneri indiretti
per  l'assunzione  di  personale,  sono   a   carico   del   bilancio
dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro.  Alla   compensazione   dei
relativi  effetti  finanziari,  in  termini  di   fabbisogno   e   di
indebitamento netto, pari  a  euro  325.000  per  l'anno  2024,  euro
2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a  decorrere  dall'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale  di  cui  al
comma 2, pari ad euro  11.777.968  annui  a  decorrere  dal  2025  si
provvede: 
    a) quanto a 1.700.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,
mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle  risorse   ((rivenienti))
dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del  presente
decreto; 
    b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere  dall'anno  2025,
mediante  utilizzo  delle  risorse  ((rivenienti))   dall'abrogazione
dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter  e  14,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma  2,  del  presente
decreto; 
    c) ((quanto a 6.077.968 euro annui)) a decorrere dall'anno  2025,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente  di  personale
dell'Arma dei carabinieri, di cui  all'articolo  826,  comma  1,  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e'  incrementato  di  50  unita'  in  soprannumero
rispetto all'organico attuale. 
  6. All'articolo  826,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  «660  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «710 unita'»; 
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) ispettori: 271;»; 
    c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
      «f) appuntati e carabinieri: 254;». 
  7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma  5,  l'Arma  dei
carabinieri e' autorizzata ad  assumere,  in  deroga  alle  ordinarie
facolta'  assunzionali,  un  corrispondente  numero  di   unita'   di
personale, ripartite in 25 unita' del ruolo ispettori e in 25  unita'
del ruolo appuntati e carabinieri. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari  a
euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569  per  l'anno  2025,  a
euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno  2027,  a
euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno  2029,  a
euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030  al  2033  e  a  euro
2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034,  si  provvede,  per  euro
380.810 per l'anno 2024,  euro  2.054.569  per  l'anno  2025  e  euro
2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  9.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni
straordinarie ((di cui al comma 7)), comprese le spese  per  mense  e
buoni pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667  per
l'anno 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e  di
euro 35.000 ((annui)) a decorrere dall'anno  2027,  cui  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  10. Al fine  di  garantire  un  adeguato  presidio  del  territorio
attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento  su
tutto il territorio nazionale dell'attivita' di vigilanza in  materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto  al  lavoro
sommerso   e   irregolare,   le   somme   destinate    al    bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi  degli  articoli  13,
comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo  9
aprile  2008,  n.  81,  possono  essere   altresi'   utilizzate   per
finanziare,  nel  limite   di   20   milioni   di   euro   ((annui)),
l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del  lavoro,  attraverso
misure da individuare con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato. 
  11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti gia'
destinate al  personale  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  a
fronte  dell'aumento  del  numero  delle  unita'  ispettive  previsto
dall'articolo  8-bis  del  decreto-legge  9  giugno  2021,   n.   80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
dall'articolo 5-ter del  decreto-legge  3  settembre  2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
nonche'  dal  presente  decreto,  all'articolo  14,  comma   1,   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla ((legge 21 febbraio)) 2014, n. 9, la lettera  d)
e' sostituita dalla seguente: 
    «d)   il   trenta   per   cento   dell'importo   delle   sanzioni
amministrative di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  22  febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2002,  n.  73,  e  successive  modificazioni,  nonche'  delle   somme
aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere  d)  ed  e),  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento  delle  sanzioni  di
cui alla lettera c) sono versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una piu'  efficiente
utilizzazione  del   personale   ispettivo   sull'intero   territorio
nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi  di
carattere organizzativo, della  vigilanza  in  materia  di  lavoro  e
legislazione sociale, nonche' alla  realizzazione  di  iniziative  di
contrasto del lavoro sommerso e irregolare.  Le  risorse  di  cui  al
primo  periodo,  per  la  quota  destinata   alla   piu'   efficiente
utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte  al
predetto personale nel limite ((del 20 per  cento))  del  trattamento
economico individuale complessivo lordo annuo.». 
  12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1  e
3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le  dotazioni  organiche
dell'INAIL  e  dell'INPS  sono  incrementate  del  numero  di   posti
corrispondenti alle  unita'  di  personale  ispettivo  inserite,  con
decorrenza 1° gennaio  2017,  nei  ruoli  ad  esaurimento  dei  piani
triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto
legislativo ((30 marzo 2001, n. 165, e al  decreto))  legislativo  14
settembre 2015, n. 149,  all'articolo  1,  comma  2,  primo  periodo,
((sono soppresse le parole:)) «dall'INPS e dall'INAIL» e all'articolo
7, comma 2, primo  periodo,  dopo  le  parole  «INPS  e  INAIL»  sono
aggiunte le parole «, ferme  restando  le  rispettive  competenze  ed
evitando sovrapposizioni degli  interventi,».  Le  risorse  derivanti
dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo
cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e
dall'INAIL ai  fini  della  determinazione  del  budget  assunzionale
previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio
dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni
di personale ispettivo  effettuate  utilizzando  il  predetto  budget
assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2,
del Decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75.  Entro  90  giorni
((dalla  data  di  entrata))  in  vigore  del  presente  decreto,  il
personale  amministrativo  dell'INPS  e  dell'INAIL,  che  ha  svolto
funzioni ispettive in virtu' del precedente inquadramento nel profilo
di vigilanza, puo' chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti
profili di  vigilanza  dei  rispettivi  Istituti,  nei  limiti  delle
disponibilita' previste dalle relative dotazioni organiche. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  2,  del
          decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215,
          recante «Misure urgenti in materia economica e  fiscale,  a
          tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.»: 
                «Art.  13  (Disposizioni  in  materia  di  salute   e
          sicurezza nei luoghi di lavoro). - Omissis. 
                2. Per tutto  il  periodo  di  sospensione  e'  fatto
          divieto  all'impresa  di  contrattare   con   la   pubblica
          amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite
          dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  A  tal   fine   il
          provvedimento di sospensione e' comunicato  all'  Autorita'
          nazionale  anticorruzione  (ANAC)  e  al  Ministero   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  per  gli
          aspetti di rispettiva competenza al fine  dell'adozione  da
          parte del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
          sostenibili del provvedimento interdittivo.  Il  datore  di
          lavoro e'  tenuto  a  corrispondere  la  retribuzione  e  a
          versare i relativi  contributi  ai  lavoratori  interessati
          dall'effetto del provvedimento di sospensione.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   5-ter   del
          decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante
          «Disposizioni urgenti per la tutela del  lavoro  e  per  la
          risoluzione di crisi aziendali»: 
                «Art. 5-ter. (Disposizioni in  materia  di  personale
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro). -  1.  Al  fine  di
          rafforzare la tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro e l'attivita'  di  contrasto  al  fenomeno
          degli infortuni sul  lavoro,  l'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro e' autorizzato a bandire una procedura di concorso e
          conseguentemente ad assumere  a  tempo  indeterminato,  con
          incremento della dotazione organica nel limite delle unita'
          eccedenti,  un  contingente  di  personale  ispettivo,   da
          inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, fino  a
          150  unita'  a  decorrere  dall'anno  2021.   L'Ispettorato
          nazionale  del  lavoro  comunica  al   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero
          delle unita' assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi
          oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall'anno 2021, si
          provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
          all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.
          232.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35,  comma  5,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 35. (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
          da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22
          del  D.Lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del D.Lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del  D.Lgs  n.
          267 del 2000). - Omissis. 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA,  che  puo'  essere  utilizzato
          anche per la costituzione dei  comitati  di  vigilanza  dei
          concorsi di cui al presente comma.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante
          «Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali»: 
                «Art.  6.  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).  -
          Omissis. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  13-ter,  comma  2,
          del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,
          recante «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  per
          esigenze indifferibili»,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 13-ter (Agevolazioni fiscali per  i  lavoratori
          impatriati). - Omissis. 
                2. abrogato.». 
              - I commi da 1 a 12-ter  e  14,  dell'articolo  39  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  recante
          «Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica»,  sono
          abrogati dalla presente legge. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 826, comma  1,  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 826. (Contingente per la tutela del lavoro).  -
          1. Per i servizi  di  vigilanza  per  l'applicazione  delle
          leggi  sul  lavoro,  sulla  previdenza  e   sull'assistenza
          sociale, sono assegnati al Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  i  seguenti  militari   dell'Arma   dei
          carabinieri, per un contingente complessivo di  710  unita'
          in soprannumero ai ruoli organici dei  rispettivi  gradi  o
          ruoli: 
                  a) generali di divisione o di brigata: 1; 
                  b) tenenti colonnelli/maggiori: 8; 
                  c); 
                  d) ispettori: 271; 
                  e) sovrintendenti: 176; 
                  f) appuntati e carabinieri: 254; 
                2. Del contingente complessivo di cui al comma 1,  84
          unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di
          vigilanza  propria  dell'Assessorato  del   lavoro,   della
          previdenza  sociale,  della  formazione   professionale   e
          dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione
          delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza  e
          sull'assistenza.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13,  comma  6,
          dell'articolo 14, comma  13,  e  dell'articolo  306,  comma
          4-bis, del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,
          recante «Attuazione dell'articolo 1 della  legge  3  agosto
          2007, n. 123, in materia di tutela  della  salute  e  della
          sicurezza nei luoghi di lavoro»: 
                «Art. 13 (Vigilanza). - Omissis. 
                6. L'importo delle somme che  l'ASL  e  l'Ispettorato
          nazionale del lavoro, in qualita' di organo  di  vigilanza,
          ammettono  a  pagare  in  sede  amministrativa   ai   sensi
          dell'articolo 21,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo   19   dicembre   1994,   n.    758,    integra
          rispettivamente,  l'apposito  capitolo   regionale   e   il
          bilancio  dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro   per
          finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di  lavoro
          svolta dai dipartimenti di prevenzione  delle  AA.SS.LL.  e
          dall'Ispettorato.» 
                «Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per
          il contrasto del lavoro irregolare e per  la  tutela  della
          salute e sicurezza dei lavoratori). - Omissis. 
                13. Ferma restando la destinazione della  percentuale
          prevista  dall'articolo  14,  comma  1,  lettera  d),   del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2014,   n.   9,
          l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere
          d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che  ha
          adottato i provvedimenti di cui al  comma  1,  il  bilancio
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo
          regionale ed e' utilizzato per  finanziare  l'attivita'  di
          prevenzione nei luoghi di  lavoro  svolta  dall'Ispettorato
          nazionale del lavoro  o  dai  dipartimenti  di  prevenzione
          delle AA.SS.LL.» 
                «Art. 306. (Disposizioni finali). - Omissis. 
                4-bis.  Le  ammende  previste  con  riferimento  alle
          contravvenzioni in materia di igiene,  salute  e  sicurezza
          sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dal presente decreto nonche' da atti aventi forza di  legge
          sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del  direttore
          generale della Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva
          del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in
          misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  previo
          arrotondamento delle cifre al decimale superiore.  In  sede
          di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere
          dal 1° luglio 2013, nella misura  del  9,6%  e  si  applica
          esclusivamente alle sanzioni  irrogate  per  le  violazioni
          commesse   successivamente   alla   suddetta    data.    Le
          maggiorazioni derivanti  dalla  applicazione  del  presente
          comma sono destinate, per la meta' del loro  ammontare,  al
          finanziamento  di  iniziative  di  vigilanza   nonche'   di
          prevenzione e promozione in materia di salute  e  sicurezza
          del lavoro  effettuate  dalle  Direzioni  territoriali  del
          lavoro.  A  tal  fine  le  predette  risorse  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          su  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   8-bis   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113  «Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia»: 
                «Art.  8-bis.  (Reclutamento  di   personale   presso
          l'Ispettorato nazionale del  lavoro  per  l'attuazione  del
          PNRR per la lotta al lavoro sommerso). - 1. Al fine di dare
          attuazione al  Piano  nazionale  per  la  lotta  al  lavoro
          sommerso previsto dal  PNRR,  l'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro e' autorizzato, per l'anno 2021,  in  aggiunta  alle
          vigenti facolta' assunzionali, a bandire apposite procedure
          concorsuali pubbliche da  espletare  secondo  le  modalita'
          semplificate di cui all'articolo 10  del  decreto-legge  1°
          aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2021, n. 76, senza  il  previo  esperimento
          delle previste procedure di mobilita',  e  conseguentemente
          ad assumere, con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica,
          un contingente  di  personale  con  profilo  "ispettivo"  e
          "amministrativo" pari a 184 unita', da inquadrare nell'Area
          III,  posizione  economica  F1,   del   comparto   Funzioni
          centrali. 
                2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari
          ad euro 7.965.291 annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  1,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge, 21 febbraio 2014, n. 9, recante
          «Interventi  urgenti  di  avvio  del  piano   "Destinazione
          Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
          gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e   la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO  2015»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  14.  (Misure  per  il  contrasto  del   lavoro
          sommerso  e  irregolare).  -  1.  Al  fine  di   rafforzare
          l'attivita' di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e
          irregolare e la tutela della salute e della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni: 
                  a) - b); 
                  c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui
          ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo
          8 aprile 2003,  n.  66,  e  successive  modificazioni,  con
          esclusione  delle  sanzioni  previste  per  la   violazione
          dell'articolo   10,   comma   1,   del   medesimo   decreto
          legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui  alla
          presente  lettera  si  applicano  anche   alle   violazioni
          commesse a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto; 
              d) il trenta  per  cento  dell'importo  delle  sanzioni
          amministrative di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  22
          febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 23 aprile 2002, n. 73,  e  successive  modificazioni,
          nonche' delle somme  aggiuntive  di  cui  all'articolo  14,
          comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile
          2008, n. 81, e  successive  modificazioni,  ed  i  maggiori
          introiti derivanti dall'incremento delle  sanzioni  di  cui
          alla  lettera  c)  sono  versati   ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati ad apposito capitolo dello stato di  previsione
          del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,
          destinato a misure, da definire con  decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali,  finalizzate  ad  una
          piu'  efficiente  utilizzazione  del  personale   ispettivo
          sull'intero   territorio   nazionale,   ad   una   maggiore
          efficacia,  anche  attraverso   interventi   di   carattere
          organizzativo, della  vigilanza  in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale,  nonche'   alla   realizzazione   di
          iniziative di contrasto del lavoro sommerso  e  irregolare.
          Le risorse di cui al primo periodo, per la quota  destinata
          alla piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo,
          possono essere corrisposte al predetto personale nel limite
          del 20 per  cento  del  trattamento  economico  individuale
          complessivo lordo annuo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6,  comma  3  e
          dell'articolo 7, commi 1 e 3, del  decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  149,  recante  «Disposizioni  per  la
          razionalizzazione  e  la   semplificazione   dell'attivita'
          ispettiva in materia di lavoro e legislazione  sociale,  in
          attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.  183.»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Disposizioni in  materia  di  personale).  -
          Omissis. 
                3. abrogato. 
                Omissis.» 
                «Art. 7 (Coordinamento e accentramento delle funzioni
          di vigilanza). - 1. abrogato. 
                Omissis. 
                3. abrogato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche.»: 
                «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni  di
          personale (Art. 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito
          prima dall'art. 4 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art.
          5 del D.Lgs n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 2 del D.Lgs n. 387 del 1998). - Omissis. 
                2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora   siano   individuate
          eccedenze  di  personale,   si   applica   l'articolo   33.
          Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche  curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del  personale,  anche  con  riferimento  alle
          unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano  triennale
          indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione  del
          piano, nei limiti delle  risorse  quantificate  sulla  base
          della spesa per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle
          connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  149,  recante
          «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
          dell'attivita'   ispettiva   in   materia   di   lavoro   e
          legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
          2014, n. 183», come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Ispettorato  nazionale  del   lavoro).   -
          Omissis. 
                2. L'Ispettorato svolge le attivita'  ispettive  gia'
          esercitate dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. Al fine di  assicurare  omogeneita'  operative  di
          tutto il personale  che  svolge  vigilanza  in  materia  di
          lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonche'
          legislazione  sociale,   ai   funzionari   ispettivi   sono
          attribuiti i poteri gia' assegnati al  personale  ispettivo
          del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ivi
          compresa la qualifica di ufficiale di  polizia  giudiziaria
          secondo quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle  medesime
          condizioni di legge.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  2,  del
          decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  149,  recante
          «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
          dell'attivita'   ispettiva   in   materia   di   lavoro   e
          legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
          2014, n. 183.», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Coordinamento e accentramento delle funzioni
          di vigilanza). - Omissis. 
                2.  Al  fine   di   razionalizzare   e   semplificare
          l'attivita' ispettiva, con i decreti di cui all'articolo  5
          comma  1  sono  individuate  forme  di  coordinamento   tra
          l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL,  ferme
          restando   le    rispettive    competenze    ed    evitando
          sovrapposizioni degli interventi, che comprendono, in  ogni
          caso, il potere dell'Ispettorato di  dettare  le  linee  di
          condotta e le direttive di carattere operativo, nonche'  di
          definire tutta la programmazione ispettiva e le  specifiche
          modalita' di accertamento. Ai fini di cui al presente comma
          si tiene conto delle esigenze del Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  dell'INPS   e   dell'INAIL   di
          effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento
          delle    attivita'     istituzionali     delle     predette
          amministrazioni.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.   75,   recante
          «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,  lettera
          a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,  comma  1,  lettere
          a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q),  r),  s)  e  z),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.»: 
                «Art. 23 (Salario accessorio  e  sperimentazione).  -
          Omissis. 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016.».