Art. 31 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro 1. Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonche' di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025. 2. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilita', 250 unita' di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unita' eccedenti. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro e', altresi', autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo' presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. 4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonche' pari ad euro 2.500.000 per il 2025 ((e a euro 1.500.000 annui a decorrere)) dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per l'assunzione di personale, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l'anno 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si provvede: a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse ((rivenienti)) dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto; b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse ((rivenienti)) dall'abrogazione dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma 2, del presente decreto; c) ((quanto a 6.077.968 euro annui)) a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 50 unita' in soprannumero rispetto all'organico attuale. 6. All'articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «660 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «710 unita'»; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) ispettori: 271;»; c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) appuntati e carabinieri: 254;». 7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita' di personale, ripartite in 25 unita' del ruolo ispettori e in 25 unita' del ruolo appuntati e carabinieri. 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari a euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025, a euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno 2027, a euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno 2029, a euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, per euro 380.810 per l'anno 2024, euro 2.054.569 per l'anno 2025 e euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 9. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie ((di cui al comma 7)), comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 35.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresi' utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro ((annui)), l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato. 11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti gia' destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte dell'aumento del numero delle unita' ispettive previsto dall'articolo 8-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonche' dal presente decreto, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 21 febbraio)) 2014, n. 9, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al predetto personale nel limite ((del 20 per cento)) del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.». 12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unita' di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo ((30 marzo 2001, n. 165, e al decreto)) legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, ((sono soppresse le parole:)) «dall'INPS e dall'INAIL» e all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole «INPS e INAIL» sono aggiunte le parole «, ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi,». Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Entro 90 giorni ((dalla data di entrata)) in vigore del presente decreto, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtu' del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, puo' chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilita' previste dalle relative dotazioni organiche.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.»: «Art. 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). - Omissis. 2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione e' comunicato all' Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.». - Si riporta il testo dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»: «Art. 5-ter. (Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attivita' di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica nel limite delle unita' eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, fino a 150 unita' a decorrere dall'anno 2021. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unita' assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.». - Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 35. (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n. 267 del 2000). - Omissis. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA, che puo' essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»: «Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). - Omissis. 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», come modificato dalla presente legge: «Art. 13-ter (Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati). - Omissis. 2. abrogato.». - I commi da 1 a 12-ter e 14, dell'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», sono abrogati dalla presente legge. - Si riporta il testo dell'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 826. (Contingente per la tutela del lavoro). - 1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 710 unita' in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: a) generali di divisione o di brigata: 1; b) tenenti colonnelli/maggiori: 8; c); d) ispettori: 271; e) sovrintendenti: 176; f) appuntati e carabinieri: 254; 2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6, dell'articolo 14, comma 13, e dell'articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»: «Art. 13 (Vigilanza). - Omissis. 6. L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualita' di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall'Ispettorato.» «Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). - Omissis. 13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.» «Art. 306. (Disposizioni finali). - Omissis. 4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonche' da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la meta' del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonche' di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»: «Art. 8-bis. (Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso). - 1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal PNRR, l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletare secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilita', e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge, 21 febbraio 2014, n. 9, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», come modificato dalla presente legge: «Art. 14. (Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare). - 1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni: a) - b); c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 20 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.», come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). - Omissis. 3. abrogato. Omissis.» «Art. 7 (Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza). - 1. abrogato. Omissis. 3. abrogato.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.»: «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale (Art. 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs n. 387 del 1998). - Omissis. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Ispettorato nazionale del lavoro). - Omissis. 2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al fine di assicurare omogeneita' operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale, ai funzionari ispettivi sono attribuiti i poteri gia' assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.» - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.», come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza). - Omissis. 2. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi, che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonche' di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalita' di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attivita' istituzionali delle predette amministrazioni.» - Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.»: «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - Omissis. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.».