Art. 29 
 
Disposizioni  in  materia  di  prevenzione  e  contrasto  del  lavoro
                             irregolare 
 
  1. All'articolo 1, comma 1175, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'» sono
sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle  predette
materie, ivi comprese  le  violazioni  in  materia  di  tutela  delle
condizioni di lavoro nonche' di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro individuate con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'»; 
    b) dopo il comma 1175 e' inserito il seguente: 
      «1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui  al  comma
1175  in  caso  di   successiva   regolarizzazione   degli   obblighi
contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, nonche' delle violazioni accertate di cui al medesimo  comma
1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza  sulla  base
delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle  violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il
recupero dei benefici erogati non puo'  essere  superiore  al  doppio
dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.». 
  2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o  servizi
e nell'eventuale subappalto e' corrisposto un  trattamento  economico
complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto  collettivo
nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per  la
zona il cui ambito di  applicazione  sia  strettamente  connesso  con
l'attivita' oggetto dell'appalto.»; 
    b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente:  «Il  presente  comma  si  applica  anche   nelle   ipotesi
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori  di
lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonche' ai  casi  di
appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.». 
  3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
alla lettera d), il numero 1), e' sostituito dal seguente: «1) del 30
per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di
cui all'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,  n.  73  e
del 20 per cento per  quanto  riguarda  gli  importi  dovuti  per  la
violazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  18  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo  12  del  decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3  e
4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;». 
  4. All'articolo 18, del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere a) e b), e' punito con la pena dell'arresto fino a un mese  o
dell'ammenda di euro 60 per  ogni  lavoratore  occupato  e  per  ogni
giornata di lavoro.»; 
      2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi  e'
scopo  di  lucro,  la  pena  e'  dell'arresto  fino  a  due  mesi   o
dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»; 
      3) il sesto periodo e' sostituito  dal  seguente:  «L'esercizio
non autorizzato delle attivita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere d) ed e), e' punito con la pena dell'arresto fino a tre  mesi
o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»; 
      4) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se non vi e'
scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a quarantacinque  giorni
o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nei
confronti dell'utilizzatore  che  ricorra  alla  somministrazione  di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da  quelli  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a),  ovvero  da  parte  di  soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  o
comunque al di fuori dei limiti ivi  previsti,  si  applica  la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; 
    c) al comma 5-bis, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Nei casi di appalto privo dei  requisiti  di  cui  all'articolo  29,
comma 1, e di distacco privo dei requisiti di  cui  all'articolo  30,
comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la  pena
dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda  di  euro  60  per  ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; 
    d) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti: 
      1) «5-ter. Quando la somministrazione di  lavoro  e'  posta  in
essere con la specifica finalita' di eludere  norme  inderogabili  di
legge  o  di  contratto  collettivo  applicate  al   lavoratore,   il
somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto
fino a tre mesi o dell'ammenda di euro  100  per  ciascun  lavoratore
coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.»; 
      2) «5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal  presente
articolo sono aumentati  del  venti  per  cento  ove,  nei  tre  anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato  destinatario  di  sanzioni
penali per i medesimi illeciti.»; 
      3) «5-quinquies. L'importo delle sanzioni previste dal presente
articolo non puo', in ogni caso, essere inferiore a  euro  5.000  ne'
superiore a euro 50.000». 
      4) «5-sexies. Il  venti  per  cento  dell'importo  delle  somme
versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758,  per
l'estinzione  degli  illeciti  di  cui  al  presente  articolo,  sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1,  comma  445,  lettera
e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le
modalita' ivi previste, fermi restando i limiti di cui  alla  lettera
g) del medesimo comma 445.»; 
  5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81
e' abrogato. 
  6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  il  comma
354 e' sostituito dal seguente: «354.  In  caso  di  superamento  del
limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui
ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui
al  comma  346,  si  trasforma  in  rapporto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da  quelli  di
cui al comma 344, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da 500  euro  a  2.500  euro  per  ciascun
lavoratore  al  quale  si  riferisce  la  violazione,  salvo  che  la
violazione del comma 344 da parte dell'impresa  agricola  non  derivi
dalle   informazioni   incomplete   o   non    veritiere    contenute
nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del  comma  345.
Non si applica la procedura di diffida di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.». 
  7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di  lavoro  e  di
legislazione sociale, ivi compresa la tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso  non  emergano  violazioni  o
irregolarita',  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   rilascia   un
attestato e iscrive, previo  assenso,  il  datore  di  lavoro  in  un
apposito elenco informatico consultabile  pubblicamente,  tramite  il
sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato  «Lista  di
conformita' INL». L'iscrizione  nell'elenco  informatico  di  cui  al
primo periodo e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui
al comma 8. 
  8. I datori di lavoro, cui e' stato rilasciato l'attestato  di  cui
al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi  dalla
data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti,  fatte
salve le verifiche in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche' le attivita' di
indagine disposte dalla Procura della Repubblica. 
  9. In caso  di  violazioni  o  irregolarita'  accertate  attraverso
elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza,
l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede  alla  cancellazione  del
datore di lavoro dalla Lista di conformita' INL. 
  10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati  di  realizzazione
dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei  lavori,  il
responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il  committente,
negli appalti privati, verificano la congruita' dell'incidenza  della
manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalita' di
cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120. 
  11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a
150.000  euro,  fermi   restando   i   profili   di   responsabilita'
amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo  finale  da
parte del responsabile del progetto  in  assenza  di  esito  positivo
della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da  parte
dell'impresa affidataria dei lavori, e'  considerato  dalla  stazione
appaltante ai fini della valutazione della performance dello  stesso.
L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo e'
comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione  (ANAC),  anche  ai
fini  dell'esercizio  dei  poteri  ad  essa   attribuiti   ai   sensi
dell'articolo 222, comma 3, lettera  b),  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore  a
500.000 euro, il versamento del saldo finale,  in  assenza  di  esito
positivo della verifica o di previa regolarizzazione della  posizione
da parte dell'impresa affidataria dei lavori,  comporta  la  sanzione
amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. 
  13. All'accertamento della violazione di cui  ai  commi  11  e  12,
nonche', nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle  relative
sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione  sociale,  ferme  restando  le   rispettive   competenze
previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni  di
enti pubblici e privati. 
  14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  15.  Al  fine  di  promuovere  il  miglioramento,  anche   in   via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro, di cura e di assistenza in favore  delle  persone  anziane
non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione  del  lavoro  di
cura prestato al  domicilio  della  persona  non  autosufficiente,  a
decorrere dalla data che sara'  comunicata  dall'INPS  a  conclusione
delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale
Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al  31
dicembre 2025,  in  caso  di  assunzioni  o  trasformazioni  a  tempo
indeterminato di  contratti  di  lavoro  domestico  con  mansioni  di
assistente a soggetti anziani, con  una  eta'  anagrafica  di  almeno
ottanta anni, gia' titolari dell'indennita'  di  accompagnamento,  di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
e' riconosciuto per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi  un
esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi  contributi
previdenziali  ed  assicurativi  a  carico  del  datore   di   lavoro
domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato  e  applicato  su  base  trimestrale,  ferma   restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione  di  cui  al
comma 15 deve possedere un valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate  di  natura
sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,  in  corso  di
validita', non superiore a euro 6.000. 
  17. Il beneficio non  spetta  nel  caso  in  cui  tra  il  medesimo
lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona  del  suo  nucleo
familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di
assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonche' in caso di
assunzione di parenti o  affini,  salvo  che  il  rapporto  abbia  ad
oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. 
  18.  L'esonero  contributivo  di  cui  ai  commi  da  15  a  17  e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025,  58,8  milioni  di
euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e  di  0,6
milioni di euro per l'anno 2028 , a valere  sul  programma  nazionale
Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del
Programma  ed  all'ammissione  della  misura  al  finanziamento,  nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei  criteri  di
ammissibilita'  allo   stesso   applicabili.   L'INPS   provvede   al
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da
15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento
del limite di spesa indicato al primo periodo  il  medesimo  Istituto
non prende in  considerazione  ulteriori  domande  per  l'accesso  ai
benefici contributivi di cui ai predetti commi. 
  19. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  al  lavoro
sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza  sui  luoghi
di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  27  (Sistema  di  qualificazione  delle  imprese  e  dei
lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A far data dal 1°  ottobre
2024 e all'esito della integrazione del portale di cui  al  comma  9,
sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo  le
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera  a).  La  patente  e'
rilasciata, in formato digitale, dalla competente  sede  territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro  subordinatamente  al  possesso
dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale  dell'impresa
o del lavoratore autonomo richiedente: 
        a)  iscrizione  alla  camera   di   commercio   industria   e
artigianato; 
        b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti,
dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi  formativi
di cui all'articolo 37; 
        c) adempimento,  da  parte  dei  lavoratori  autonomi,  degli
obblighi formativi previsti dal presente decreto; 
        d) possesso del documento unico di  regolarita'  contributiva
in corso di validita' (DURC); 
        e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
        f)  possesso  del  Documento  Unico  di  Regolarita'  Fiscale
(DURF). 
      2. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito
lo svolgimento delle attivita' di cui al  Titolo  IV,  salva  diversa
comunicazione notificata dalla competente sede  dell'Ispettorato  del
lavoro. 
      3. La patente e' dotata di  un  punteggio  iniziale  di  trenta
crediti e consente ai soggetti di cui  al  comma  1  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. 
      4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze
degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati
nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa
o del lavoratore autonomo: 
        a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci
crediti; 
        b) accertamento delle violazioni che espongono  i  lavoratori
ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti; 
        c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi  3
e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002,  n.  12,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti; 
        d)  riconoscimento  della  responsabilita'  datoriale  di  un
infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: 
          1) la morte: venti crediti; 
          2) un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale:
quindici crediti; 
          3)   un'inabilita'   temporanea   assoluta   che    importi
l'astensione dal lavoro per piu' di quaranta giorni: dieci crediti. 
      5. Nei casi di  infortuni  da  cui  sia  derivata  la  morte  o
un'inabilita'  permanente  al  lavoro,  assoluta   o   parziale,   la
competente sede territoriale dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro
puo' sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo  di
dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i  criteri,
le procedure e i termini del provvedimento  di  sospensione.  Ciascun
provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti
decurtati. Gli atti  ed  i  provvedimenti  emanati  in  relazione  al
medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso  comportare
una decurtazione superiore a venti crediti. 
      6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i  provvedimenti
definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne da' notizia, entro trenta  giorni
dalla  notifica  ai   destinatari,   anche   alla   competente   sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale  procede
entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  alla  decurtazione   dei
crediti. 
      7. I crediti decurtati possono  essere  reintegrati  a  seguito
della frequenza, da parte del soggetto nei  confronti  del  quale  e'
stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei  corsi
di  cui  all'articolo  37,  comma  7.  Ciascun  corso   consente   di
riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia
del  relativo   attestato   di   frequenza   alla   competente   sede
dell'Ispettorato nazionale del  lavoro.  I  crediti  riacquistati  ai
sensi del presente comma non  possono  superare  complessivamente  il
numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica  degli  atti  e
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e  5,  previa  trasmissione  alla
competente  sede  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  di  copia
dell'attestato di frequenza di uno  dei  corsi  di  cui  al  presente
comma, la patente e' incrementata di  un  credito  per  ciascun  anno
successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci  crediti,  qualora
l'impresa o il lavoratore autonomo non  siano  stati  destinatari  di
ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio e'
inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese  che
adottano  i  modelli  di  organizzazione  e  di   gestione   di   cui
all'articolo 30. 
      8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non
consente alle  imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), fatto salvo il completamento delle attivita' oggetto di appalto o
subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione  dei  crediti
nonche' gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2  e  con  riferimento  al
completamento delle attivita' oggetto  di  appalto  o  subappalto  in
corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attivita' in
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), da parte di una impresa o  un  lavoratore  autonomo  privi  della
patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a
quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa
da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di  diffida
di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione  dalla  partecipazione  ai
lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. 
      9.  Le  informazioni  relative  alla  patente  confluiscono  in
un'apposita  sezione  del  portale  nazionale  del  sommerso  di  cui
all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36  convertito
dalla legge 29 giugno 2022, n.  79.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali sono  individuate  le  modalita'  di
presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti  informativi
della patente di cui al presente articolo. 
      10. Le disposizioni di cui ai commi da 1  a  9  possono  essere
estese ad altri ambiti  di  attivita'  individuati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base  di  quanto
previsto da uno o piu' accordi stipulati a  livello  nazionale  dalle
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative. 
      11. Non sono  tenute  al  possesso  della  patente  di  cui  al
presente  articolo  le  imprese   in   possesso   dell'attestato   di
qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»; 
    b) all'articolo 90, comma 9: 
      1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis)  verifica  il   possesso   della   patente   di   cui
all'articolo  27  nei  confronti  delle  imprese  esecutrici  o   dei
lavoratori autonomi, anche nei casi di  subappalto,  ovvero,  per  le
imprese che non sono tenute al possesso della patente  ai  sensi  del
comma 8 del medesimo articolo 27,  dell'attestato  di  qualificazione
SOA;»; 
      2) alla lettera c), le parole: «alle  lettere  a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»; 
    c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da  711,92  a
2.562,91 euro per la  violazione  degli  articoli  90,  commi  7,  9,
lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.». 
  20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il
2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall'anno  2025  per
il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di
2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo  1,  comma  591,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi
effetti finanziari, in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento
netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.